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Al via l'iter per la nuova legge contro l'omofobia
«Finalmente! È iniziato l’iter della nuova legge sull’omotransofobia, il cui relatore è Alessandro Zan. Dopo 25 anni di dibattiti, il testo è infatti pronto e martedì sarà depositato alla Camera». Lo annuncia il Partito democratico con un post sulla sua pagina Facebook. «Ora avanti così. Perché l’odio e l’intolleranza vanno combattute senza se e senza ma. Per una società più giusta, più civile. E questo, per quella società, è un grande passo in avanti. Davvero grande», si legge ancora nel post. Obiettivo della proposta è quello di «sanzionare, modificando la legge Mancino-Reale, le condotte di istigazione e di violenza finalizzate alla discriminazione in base all'identità sessuale della persona, definita come l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: il sesso biologico della persona, la sua identità di genere (la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico), il suo ruolo di genere (qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna), l'orientamento sessuale (l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi)». La proposta intende, dunque, «colpire non soltanto i casi di omofobia e di transfobia ma le condotte di apologia, di istigazione e di associazione finalizzata alla discriminazione, comprese quelle motivate dall'identità sessuale della vittima. Si tratta di un intervento reso quanto mai necessario e urgente dalle dimensioni impressionanti che hanno assunto nel nostro Paese i casi di discriminazione di violenza nei confronti delle donne e delle persone Lgbti». La relazione finale della Commissione Jo Cox sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio istituita ha evidenziato come tali categorie di persone siano i principali bersagli di odio nel nostro Paese. Per quanto riguardo le donne, l'11,9 per cento di esse ha subìto, nell'ambito delle relazioni di coppia, aggressioni verbali violente, intimidazioni e violenze psicologiche dal proprio partner. Un'analoga situazione riguarda l'8,5 per cento delle donne che lavorano e cercano lavoro. Il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto almeno una volta una violenza fisica o sessuale, per lo più da un partner o ex partner. Il 16,1 per cento ha subìto stalking. Le donne sono di gran lunga le maggiori destinatarie del discorso d'odio on line. A livello europeo, una donna su dieci dai 15 anni in su è stata oggetto di cyberviolenza. In generale le donne corrono più rischi di aggressioni e molestie virtuali su tutti i social media. L'indagine svolta dall'Osservatorio Vox sulle comunicazioni via Twitter ha rilevato che le donne sono oggetto del 63 per cento di tutti i tweet negativi rilevati nel periodo agosto 2015-febbraio 2016. Per quanto riguarda le persone Lgbti, la relazione finale della Commissione Jo Cox riporta che ha subìto minacce o aggressioni fisiche il 23,3 per cento della popolazione omosessuale o bisessuale a fronte del 13,5 per cento degli eterosessuali. Analogamente, è stato oggetto di insulti e umiliazioni il 35,5 per cento dei primi a fronte del 25,8 per cento dei secondi. A livello dei social media, le persone Lgbt sono a pari merito con i migranti come oggetto d'odio nei messaggi su Twitter: secondo l'indagine Vox, rispettivamente nel 10,8 per cento e nel 10,9 per cento dei casi, a grande distanza dalle donne. «Questa situazione richiede con evidenza e urgenza che si appresti un quadro organico di misure preventive e di contrasto mediante interventi a livello legislativo, culturale e comunicativo». In tal senso, la proposta in questione «intende essere un primo, necessario tassello di questa strategia di intervento».
La proposta: fino a 4 anni per chi discrimina
La proposta di legge, all'articolo l'articolo 1, «definisce l'identità sessuale, con la finalità di circoscrivere il campo d'applicazione delle fattispecie penali novellate dagli articoli successivi, al fine di evitare la censura – che era stata mossa ad analoghi progetti di legge in tema di omofobia presentati nella XV legislatura – di indeterminatezza della fattispecie penale. Nella definizione delle componenti dell'identità sessuale sono compresi l'identità o i ruoli di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale o bisessuale) così come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale, siano essi leciti o illeciti». L'articolo 2 interviene sul delitto di apologia e istigazione alla discriminazione previsto dalla legge n. 654 del 1975: «per inasprire la pena, sostituendo (lettera a)) le pene alternative della reclusione o della multa con la sola pena della reclusione (confermandone la durata massima in un anno e sei mesi); per sostituire il verbo propagandare con il verbo diffondere («idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico») e specificare che la diffusione può avvenire «in qualsiasi modo»; per sostituire il verbo istigare con il verbo incitare («a commettere o commette atti di discriminazione»). Con riguardo sia agli atti di discriminazione sia alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza, la proposta di legge intende dunque reintrodurre il testo originario di questa disposizione della legge del 1975, in vigore fino al 2006, ovvero fino all'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 85 del 2006 che ha novellato il testo; per inserire tra i motivi della discriminazione l'identità sessuale della vittima». Le pene previste differiscono per la gravità delle condotte realizzate. In caso di incitamento a commettere o di commissione di atti di discriminazione, è mantenuta l'attuale previsione della reclusione fino a un anno e sei mesi – a tanto ridotta dalla riforma del 2006 – eliminando, tuttavia, l'alternatività con la multa. Analogamente, in caso di incitamento alla violenza o di commissione di atti violenti, non viene modificata la pena prevista, che va da sei mesi a quattro anni. «La scelta di non modificare le pene attualmente previste, anziché inasprirle così com'era nel testo vigente prima della riforma del 2006, si giustifica alla luce delle modifiche alle sanzioni accessorie, come si dirà nell'illustrazione del successivo articolo 4 della proposta di legge. Coerentemente con il principio costituzionale della rieducazione del condannato, cui devono tendere le pene, appare più efficace – in materia di reati d'odio – l'applicazione di sanzioni accessorie, piuttosto che la reclusione». Ai fattori di discriminazione considerati dall'articolo 3 della legge Mancino-Reale la presente proposta di legge aggiunge l'identità sessuale. L'articolo 3 della proposta interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993, apportandovi alcune modifiche. In primo luogo, con finalità di coordinamento, aggiunge la discriminazione motivata dall'identità sessuale della vittima nel titolo del provvedimento, nella rubrica del primo articolo e tra le finalità che aggravano i delitti comportando un aumento di pena sino alla metà. In particolare, la proposta di legge sostituisce l'espressione «finalità» (di discriminazione) con l'espressione «motivi». Quindi, sulla base delle modifiche, le pene per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo sono aumentate fino alla metà dove tali reati siano commessi per motivi relativi all'identità sessuale della vittima (ovvero per motivi di discriminazione o di odio etnico). L'articolo 3 specifica che l'aggravante prevista dal comma 1 è da ritenersi sempre prevalente sulle eventuali attenuanti. Rispetto al testo dell'atto Camera n. 245 si consente tuttavia al giudice di valutare quale circostanza attenuante, la minore età dell'autore del reato (articolo 98 del codice penale). L'articolo 4 della proposta di legge sostituisce la disciplina della pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività. A tal fine la proposta di legge (comma 3 dell'articolo 4) elimina tutte le disposizioni che attualmente regolamentano tale pena accessoria, come una delle possibili pene accessorie cui il giudice può ricorrere (articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e commi da 1-ter a 1-sexies), introduce un nuovo articolo nel decreto-legge n. 122 del 1993. In sede di condanna il giudice dovrà sempre disporre la pena accessoria dei lavori di pubblica utilità, potrà disporre la pena accessoria dell'obbligo di dimora, della sospensione della patente o dei documenti per l'espatrio, del divieto di partecipare per un minimo di tre anni ad attività di propaganda elettorale. L'articolo 5 della proposta di legge, riprendendo un'espressa raccomandazione rivolta più volte all'Italia dal Consiglio d'Europa e ripresa dalla Commissione Jo Cox della Camera, istituisce l'Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, che sostituisce l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni (Unar). Rispetto a tale Ufficio, l'Autorità garante è configurata quale autorità indipendente e può dunque svolgere le proprie funzioni da una posizione di maggior autonomia. A tal fine, la nomina dei componenti è affidata all'intesa dei Presidenti di Camera e Senato, che dovranno scegliere tra persone di notoria indipendenza. L'Autorità potrà, tra l'altro, ricevere i reclami e le segnalazioni delle vittime di discriminazione e svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e, in caso di accertamento di violazioni, formulare specifiche raccomandazioni.