PHOTO
“La caduta della preclusione rende giustizia al diritto alla speranza di ogni persona detenuta e amplia l’ambito di giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza, quale giudice dei diritti delle persone detenute”: così la dottoressa Maria Antonia Vertaldi, da due anni presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, commenta al Dubbio la sentenza della Corte Costituzionale sull’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, primo comma, dell’Ordinamento penitenziario. Dottoressa Vertaldi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia. Lei ritiene che anche chi si è macchiato di gravi delitti ed è stato condannato per mafia e terrorismo abbia diritto alla speranza? Io credo che la speranza, quale attesa fiduciosa di un evento gradito o favorevole ed orientato nel bene, sia quasi sempre e sua volta, produttiva di bene in quanto chi la nutre, in un certo senso, con la sua condotta cercherà pur sempre di agevolare il verificarsi dell’evento atteso. Credo, altresì, che non si debba mai privare nessuno del “diritto alla speranza come diritto di ricominciare” facendo sì che mentre “si rimedia agli sbagli del passato non si cancelli la speranza nel futuro garantendo prospettive di riconciliazione e di reinserimento”. È stato affermato da Papa Francesco, il quale ricevendo nel corso del mese di settembre 2019 in S. Pietro la Polizia Penitenziaria ed il Personale dell’Amministrazione penitenziaria, si è rivolto anche ai detenuti ed ha detto: “non lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza” e li ha invitati ad avere “il coraggio umile di chi non mente a se stesso” per veder rifiorire la fiducia e la forza per andare avanti. Il Papa, sostanzialmente, ha fornito il viatico per uscire dalla metaforica “cella di un cuore senza speranza” indicando la via della revisione critica del passato al fine di iniziare un cammino nuovo che poi potrà comportare anche la rescissione di legami criminali e, quindi, scemare sensibilmente il profilo di pericolosità sociale di chi ha commesso anche gravi reati. È anche questo percorso che la Magistratura di Sorveglianza dovrà accertare essere avvenuto per poter fare accedere anche i condannati per reati di criminalità organizzata a permessi – premio pur in assenza di collaborazione con la giustizia. Essa penso che abbia dato e dia i suoi frutti nel contrasto alla criminalità organizzata; non so quante siano, tuttavia, le scelte collaborative “libere”, in ogni caso sono servite a chi le ha operate e sono servite a chi le ha utilizzate anche per riconquistare territori massacrati. Non credo, tuttavia, che collaborazione con la giustizia sia anche necessariamente ravvedimento, rieducazione e volontà di fare per gli altri in una ottica riparativa. Sarà anche interessante verificare il numero delle collaborazioni che interverranno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Il tema che la CEDU e la Corte Costituzionale pongono all’esame della Magistratura di Sorveglianza è collegato alla funzione della pena in generale e alla sua umanizzazione nonché alla contemporanea esigenza di tutela della sicurezza della società civile, specialmente trattandosi di concedere temporanei spazi di libertà a soggetti che hanno commesso gravi reati anche in collegamento con organizzazioni criminali. La Magistratura di sorveglianza, come sempre, saprà cogliere dai risultati del trattamento condotto in carcere, caso per caso, tutti gli elementi necessari per la più corretta formulazione del giudizio prognostico, ipotizzando all’uopo anche la adozione di protocolli operativi di indagini patrimoniali nonché ogni altra iniziativa istruttoria utile a far confluire nel procedimento concreti elementi di fatto relativi ai singoli soggetti e non solo generiche affermazioni circa la attualità della sussistenza delle diverse organizzazioni criminali e la appartenenza ad esse dei diversi soggetti. La caduta della preclusione rende giustizia al diritto alla speranza, quale diritto di veder valutato il percorso trattamentale di ogni soggetto detenuto e amplia l’ambito di giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza quale giudice dei diritti delle persone detenute. Molti hanno criticata questa decisione perché così i magistrati di sorveglianza potrebbero essere ricattati e/o minacciati al fine di concedere i benefici ai detenuti. Il presidente della Consulta Lattanzi ha risposto “Non abbiamo giudici che si fanno intimorire”. Lei come commenta? La giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza è connotata oltre che dal carattere della “prossimità” al soggetto condannato per la valutazione del suo individuale progredire nel trattamento anche da altri due fattori: dall’ esercizio di potere discrezionale e dalla peculiarità della formulazione del giudizio prognostico anche in relazione al buon esito delle misure e/o benefici richiesti; esso è correlato al delicato, complesso e composito giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto, ove convergono da un lato l’esame del suo profilo personologico, comportamentale e psicologico e la sua criminogenesi, dall’altro lato la sua capacità di instaurare valide relazioni anche all’interno del carcere che possano essere valutate come espressione di un processo di responsabilizzazione e di rieducazione in corso. Tale giudizio presiede a tutte le delibazioni della Magistratura di Sorveglianza che riguardano soggetti appartenenti sia alla criminalità comune che a quella organizzata e, riguardo a quest’ultima, già altre pronunzie appaiono oggi delicate ed incisive. La Magistratura di Sorveglianza ha sempre esercitato la sua peculiare giurisdizione con grande responsabilità. Per quanto ricordi, il tema “possibilità di intimidazione e/o paura” del Magistrato di Sorveglianza non si è mai posto, né alcuna straordinaria particolare tutela è stata mai adottata per i Magistrati di Sorveglianza, meno che mai, ad esempio, per quelli del Tribunale di Sorveglianza di Roma che di volta in volta compongono i collegi giudicanti in materia di art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, contrariamente a quanto accade, sempre a mero esempio, per i Magistrati della Direzione Nazionale Antimafia che alle medesime udienze partecipano nell’espletamento delle loro funzioni. L’esposizione a rischio minaccia è da ritenersi verosimilmente uguale per il giudice penale, per il p.m. e per il magistrato di sorveglianza; enfatizzare oggi una ipotetica maggiore esposizione del magistrato di sorveglianza nel momento in cui quest’ultimo opera nella materia oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale in parola conduce al risultato, certamente non voluto, di riconoscere quasi una astratta forza intimidatoria posta a presidiare la giurisdizione e, dunque, una vulnerabilità della Magistratura di Sorveglianza. Purtroppo la Magistratura di Sorveglianza è ritenuta spesso una magistratura di serie b) e non da tutti apprezzata: è il giudice che cambia la pena, che insidia l’equivoco diffuso dal paradigma carcere/certezza della pena, laddove è principio di civiltà giuridica adeguare l’afflittività e/o le modalità esecutive della pena al progredire dei condannati nel loro programma di trattamento. Quanto deciso dalla Corte Costituzionale, invece, devolve alla Magistratura di Sorveglianza, anche rispetto a quei soggetti che per aver commesso gravi reati anche in contesti di criminalità organizzata sono stati condannati anche all’ergastolo, quella attività di giurisdizione che la preclusione e l’automatismo di cui all’ art. 4 bis c.1 o.p. aveva congelato; viene introdotto il giudizio di valutazione, complesso e composito, sul profilo di pericolosità sociale del condannato detenuto, sulla sua partecipazione al trattamento condotto nei suoi confronti, più che sulla mera condotta carceraria; viene valutato il suo allontanamento dalle organizzazioni criminali, atteso che alcuna presunzione assoluta di pericolosità sociale può più trovare applicazione dovendosi sempre considerare l’effetto positivo dell’azione di rieducazione condotta in carcere. La Magistratura di Sorveglianza per il suo ruolo centrale nell’intero complesso sistema dell’esecuzione della pena si ritiene vada, pertanto, messa nelle condizioni di bene operare e di far fronte ai rischi connessi alla sua peculiare attività giurisdizionale dotandola di adeguato organico di personale di magistratura ed amministrativo nonché facendole pervenire note informative e pareri più fluidi e contenutisticamente più ricchi di indicazioni di elementi di fatto, in base ai quali poter argomentare sia in punto di attualità di pericolosità sociale che di collegamenti con organizzazioni criminali. Il precedente Governo, nell'approvare la riforma dell'ordinamento penitenziario, ha escluso le misure alternative. Dalla Sua esperienza, Lei crede che la concessione di misure alternative al carcere sia un elemento utile all'abbassamento della recidiva e alla piena rieducazione del condannato? Nel corso del tempo è intervenuto un mutamento genetico delle misure alternative talune volute, sostanzialmente, più in chiave deflattiva del sovraffollamento carcerario; inoltre, alcune preclusioni ed automatismi ostativi nell’accesso alle misure sono stati inseriti a garanzia della percezione di una maggiore sicurezza sociale, in particolari periodi storici nel corso dei quali si sono verificati eventi tragici ad opera della criminalità organizzata. Sono state, dunque, perseguite di volta in volta le finalità di una legislazione altalenante rispetto ad esigenze di tipo deflattivo o securitario, sostanzialmente erodendo la funzione primaria della Magistratura di Sorveglianza della valutazione individuale del progredire del soggetto detenuto nella sua centralità, nel trattamento, onde consentirgli di espiare una pena, anche quantitativamente e qualitativamente diversa da quella comminata in sentenza di condanna, secondo il principio di civiltà giuridica per il quale l’afflittività della pena deve essere proporzionata al progresso che il condannato compie nel trattamento. Le rilevazioni statistiche nazionali ed internazionali evidenziano come l’espiazione della pena, o parte di essa, in regime alternativo alla detenzione contenga molto il rischio di ricadere nella commissione del reato; in effetti la necessità di dedicarsi ad uno stabile lavoro o altra attività socializzante, il doversi adoperare nei confronti della vittima del reato e tutte le altre prescrizioni responsabilizzanti che il Tribunale di Sorveglianza, caso per caso e sulle rilevate esigenze, impone sulla base della osservazione condotta in carcere sul condannato da professionisti esperti, aprono a quest’ultimo la via della legalità e del rispetto delle regole di civiltà. Tuttavia, non solo deve dirsi che non tutte le misure alternative hanno buon esito ma, anche che in ordine alla loro concessione incidono in negativo alcuni fattori, quali la mancanza di offerta di lavoro da parte del territorio nonché la mancanza di accoglienza per chi risulta essere stigmatizzato dalla condizione di soggetto in espiazione di pena. Altra difficoltà è rappresentata dalla mancanza di idoneo domicilio ove alloggiare nel corso della eventuale misura, in particolar modo per soggetti stranieri o senza fissa dimora e così pure la mancanza di accoglienza familiare ovvero l’ipotesi di rientro in ambiente socio-familiare non adeguato per la sua connotazione criminale. Molte difficoltà, riguardo a soggetti tossico/alcool dipendenti, creano, inoltre, l’assenza, la genericità e/o l’inadeguatezza dei piani terapeutici indicati; per non parlare del ridotto numero di Comunità terapeutiche accreditate e, problema ancor più serio, dell’ancor più ridotto numero di strutture accreditate che offrano accoglienza e cura per soggetti portatori di doppia diagnosi. Molti avvocati lamentano che nel Tribunale di Sorveglianza di Roma persista una “intollerabile situazione che da tempo contraddistingue l’esercizio delle legittime prerogative difensive”. l bacino di utenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma si estende su tutto il Distretto della Corte di Appello di Roma e su tutto il territorio della Regione Lazio anche a mezzo di tre Uffici di Sorveglianza (Roma, Frosinone e Viterbo) e sono complessivamente tredici gli Istituti di pena che insistono sul territorio. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha, inoltre, giurisdizione nazionale esclusiva in ordine ai reclami avverso la imposizione e/o la proroga del regime di cui all’art. 41 bis o.p. ed in ordine alle istanze avanzate dai collaboratori di giustizia. Solo recentemente sono state coperte le vacanze nell’organico dei magistrati; nel corso dell’anno 2018 abbiamo sofferto anche di tre scoperture contemporanee. La situazione dell’organico del Personale amministrativo è tragica in quanto presenta una scopertura complessiva attuale vicina al 37% (che nel primo trimestre del 2020 sarà del 40%) in relazione alla quale nelle sedi competenti alcuna iniziativa risolutiva, sempre richiesta, è stata adottata. Iniziative di riorganizzazione degli Uffici sono state da me assunte sia riguardo alla creazione di strutture amministrative orientate a rendere più fluide le lavorazioni della diverse procedure - auspicando un riverbero positivo sui tempi della risposta giudiziaria - sia riguardo all’organizzazione del lavoro dei magistrati - predisponendo un programma di gestione della pendenze e delle sopravvenienze al fine di definire celermente innanzitutto i procedimenti pendenti recanti iscrizione risalente nonché di stabilire priorità nella trattazione dei diversi procedimenti in ragione delle aspettative e delle esigenze della utenza. Ogni iniziativa ad oggi è stata condizionata negativamente dalla mancanza di risorse umane da destinare a supporto dell’attività di giurisdizione dei Magistrati di sorveglianza i quali, in ogni caso e con impegno, garantiscono annualmente un equilibrio tra i flussi in entrata e quelli in uscita. Certamente la inadeguatezza dei locali destinati al Tribunale di Sorveglianza, la carenza di personale amministrativo, nonché una insufficiente informatizzazione degli uffici, frustrano molto non solo l’utenza ma anche lo stesso personale amministrativo oltre che i magistrati che tutti i giorni lavorano in una tale situazione di disagio. La centralizzazione di alcuni servizi essenziali con uffici allocati in modo diverso e più razionale, ci consentirà a breve anche di destinare agli avvocati una “Sala Avvocati” in adiacenza al front office, per l’arredo della quale l’Ordine degli Avvocati di Roma, nella sinergica collaborazione che si è creata anche con la Camera Penale e l’Associazione Nazionale Forense, intende mettere a disposizione fondi. Il Ministro della Giustizia nell’immediatezza della pronuncia della Corte Costituzionale ha affermato che la questione merita priorità; mi auguro che sia anche al fine della predisposizione delle risorse e dei mezzi per consentire la migliore conduzione della ulteriore attività complessa della Magistratura di Sorveglianza che la pronuncia suddetta richiede; d’altra parte è già da troppo tempo che la Magistratura di Sorveglianza, dinanzi a mutate ed aumentate esigenze della sua giurisdizione, richiede a viva voce l’ adeguamento delle piante organiche di magistrati e di personale amministrativo in servizio presso gli uffici di sorveglianza. Tale intollerabile realtà lavorativa del Personale amministrativo e di magistratura genera, a sua volta, la intollerabile situazione che da tempo contraddistingue l’esercizio delle legittime prerogative difensive, come talvolta l’Avvocatura lamenta. A riguardo ho formalmente interessato anche il Presidente della Repubblica, il quale ha richiesto al Ministro della Giustizia di sapere quali iniziative saranno adottate. l coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza ha criticato il dl per la revisione dei ruoli dei comandanti e direttori. Qual è il suo parere in merito? l vertice della Direzione di un penitenziario ritengo debba essere unico. La Magistratura di sorveglianza ha bisogno di un solo interlocutore e, così pure, la responsabilità deve essere concentrata in capo ad un solo soggetto che non può che essere il vertice civile. In ogni caso, è necessario prevedere una riorganizzazione della Polizia penitenziaria, specialmente in punto di progressione in carriera, in considerazione della affinata professionalità che esprime nel quotidiano svolgimento della sua delicata funzione anche presso i Tribunali di Sorveglianza a supporto delle attività della magistratura. Innegabile è il problema del sovraffollamento carcerario che interessa da vicino l'operato dei magistrati di sorveglianza. La soluzione proposta dal Ministro è quella della costruzione di nuove carceri. Migliorare l’esistenza di chi è in espiazione di pena detentiva pensando innanzitutto agli spazi fruibili, secondo il dettato della CEDU, è giusto. Penso, tuttavia, che non sia la sola costruzione di nuove carceri, per quanto magari ispirate a modelli architettonici attenti a fornire il giusto spazio nelle camere di pernottamento nonché adeguati spazi da destinare alla socialità ed al lavoro per i detenuti, a poter risolvere il problema del sovraffollamento. Credo che sia contemporaneamente necessario dare dei contenuti alla pena detentiva affinché diventi veramente occasione per il condannato di riflessione sul suo vissuto; di responsabilizzazione e di progettazione di un proprio futuro, in modo da facilitare l’accesso alle misure alternative alla detenzione non solo nell’ottica di deflazione del sovraffollamento ma, principalmente nell’ottica del contenimento del rischio di recidiva e, dunque, in una dimensione di prevenzione generale della criminalità e del sistemico sovraffollamento delle carceri del nostro Paese. Ciò può accadere disponendo adeguate risorse umane e mezzi tali da poter incrementare il portato del trattamento individuale per il singolo detenuto, secondo le sue peculiarità ed esigenze, quali possono emergere da una accurata osservazione; privilegiando, inoltre, il lavoro quale elemento importante del trattamento, incrementando opportunità di apprendimento ed acquisizione di abilità professionali spendibili anche all’esterno ed a fine pena, sia con avviamento al lavoro all’interno degli Istituti di pena che all’esterno, prevedendone, possibilmente, anche la remunerazione. Per altri versi, in una auspicata revisione generale dell’intero sistema dell’esecuzione penale, occorrerebbe individuare altre tipologie di pene, diverse da quella detentiva e nell’alveo delle misure alternative, ove le prescrizioni imposte e formulate sulla dichiarata volontà del soggetto, in una sorta di “patto” di voler fare per sé e per gli altri, siano più responsabilizzanti per il condannato e, dunque, più rispondenti all’esigenza di tutela della sicurezza sociale. Il Garante dei Detenuti del Lazio diverse volte ha denunciato un rapporto quasi inesistente tra i detenuti e i magistrati di sorveglianza. È noto, in quanto anche da me in diverse sedi Istituzionali denunciato, il drammatico dato che si registra presso l’Ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza di Roma riguardo al Personale con qualifica di conducente di automezzi; alla data del 1 maggio 2020, rispetto ai 9 autisti previsti in pianta, non sarà in servizio alcuno di essi, in quanto l’unico ed ultimo dei conducenti, attualmente in servizio, andrà in quiescenza. Allo stato, si fruisce solo di due autisti in applicazione con rinnovo semestrale. È opportuno evidenziare che molti Magistrati utilizzano la propria autovettura per raggiungere i diversi Istituti e, talvolta, con ulteriore assunzione di responsabilità, trasportano anche il Personale amministrativo destinato alla verbalizzazione dei colloqui in carcere. In assenza di adozione di valide soluzioni definitive, sempre invocate, sarà sempre più difficile garantire i molteplici servizi di competenza di tale figura professionale. Tanto premesso, credo che si sottovalutino le difficoltà in cui versano l’Ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il cui funzionamento è spesso affidato alla buona volontà ed al sentito spirito di servizio dei singoli, Magistrati e Personale amministrativo. Sono certamente consapevole dell’importanza di incrementare le visite ed i colloqui del Magistrato di Sorveglianza con i detenuti, anche in ragione del carattere di prossimità della nostra giurisdizione ma, in mancanza di risorse umane a supporto della funzione del Magistrato di Sorveglianza, non appare semplice la soluzione della criticità. Ricorda un episodio relativo alla storia di un detenuto che l'ha particolarmente colpita? Con i soggetti detenuti ho sempre cercato di instaurare innanzitutto un rapporto umano fondato sul rispetto reciproco e senza compromettere il rapporto detenuto/magistrato di sorveglianza. Ho fatto troppi anni di carcere per rimanere indifferente dinanzi alla detenzione, che è comunque una situazione di dolore, e per non comprendere che anche la mera condivisione, appunto di una sola speranza, “con il mio giudice” può servire a rasserenare, rabbonire e motivare in meglio la persona detenuta: questi sono gli insegnamenti di Igino Cappelli, uno dei Padri della riforma penitenziaria, che ho avuto la fortuna di avere come Presidente allorquando ero una giovane magistrato di sorveglianza a Napoli. Fu proprio a Napoli che concessi un permesso –premio ad uno dei tanti ladruncoli che avevo incontrato a Poggioreale: voleva conoscere il figlio neonato e abbracciare la moglie. In occasione di una festività gli concessi un breve permesso- premio dal quale evase non facendo più ritorno in carcere. Nell’immediatezza dell’inizio della sua latitanza mi scrisse una lettera nella quale mi chiedeva scusa per aver tradito la mia fiducia e mi diceva che per tale motivo aveva anche litigato con la moglie che non aveva condiviso la sua decisione di non rientrare in carcere.