La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una parte della nuova disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento degli stranieri espulsi o richiedenti protezione internazionale, introdotta dal decreto-legge numero 145 del 2024. La parte contestata riguarda l’applicazione della norma prevista per il processo di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, che stabilisce che la Corte di Cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza l'intervento delle parti.

Migranti, violazione del diritto di difesa

Secondo la sentenza numero 39, la Corte ha ritenuto che questa procedura non rispetti i principi costituzionali stabiliti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione, che garantiscono il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. La nuova disciplina stabilisce che nel giudizio di cassazione sulla convalida del trattenimento si debba applicare il modello processuale del mandato d'arresto europeo consensuale, che non consente un confronto dialettico tra le parti. Questo modello, pur utile per l’efficienza e la velocità del processo in materia di mandato d'arresto, risulta inadeguato per il giudizio sulla convalida del trattenimento, dove sono coinvolti diritti di libertà fondamentali e un maggiore spazio per il contraddittorio.

La Corte ha sottolineato che il procedimento previsto per il mandato d'arresto europeo consensuale è troppo semplificato rispetto alle necessità di un processo che coinvolge il trattenimento di uno straniero, dove è fondamentale la possibilità per le parti di presentare e difendere le proprie argomentazioni. Per questo, la Corte ha ritenuto che la disciplina corretta da applicare fosse quella prevista per il mandato d'arresto ordinario, che pur mantenendo un certo grado di semplicità, assicura maggiori garanzie giuridiche, inclusa la possibilità di un'udienza in camera di consiglio.

Concludendo, la Corte ha specificato che, sebbene abbia operato una modifica immediata per rimediare alla violazione riscontrata, resta comunque la possibilità per il legislatore di intervenire per modificare ulteriormente la disciplina del giudizio di legittimità in materia di convalida del trattenimento, purché tale modifica rispetti i principi costituzionali.