Non è neppure una questione di destra, sinistra, populismo e moderazione. «È semplicemente pericoloso che il legislatore assecondi in modo acritico le sollecitazioni provenienti dalla società. Tenerle in considerazione è giusto, ma bisogna filtrarle». Il presidente dell’Anm Eugenio Albamonte ha diverse perplessità sulla legge appena approvata alla Camera in materia di legittima difesa. E nel mettere in guardia il Parlamento, segnala in modo persino benevolo due paradossi. Da una parte quelli che vengono dal «trasporre il buonsenso popolare nel diritto». Dall’altra, Albamonte ricorda le conseguenze di definizioni normative troppo particolareggiate, come l’ormai famigerata presunzione secondo cui la difesa è legittima se l’aggressione avviene “in tempo di notte”.

Presidente Albamonte, è la prima volta che in materia penale si legifera in maniera un po’ ‘ casereccia’ o vede una tendenza ricorrente?

Be’, l’aggettivo ‘ casereccio’ mi pare ingeneroso... Ogni tanto capita di norme che non vengono scritte secondo la prospettiva di chi si trova a doverle applicare, ossia il magistrato. Non sembrano calate nella realtà giudiziaria, ecco: una norma deve essere definita in modo che il magistrato la capisca e riesca a applicarla correttamente.

Ma qui allora c’è il rischio che un giudice tratti l’aggredito in maniera più sfavorevole rispetto a quanto avrebbe fatto senza le nuove norme? Se non si riesce a provare il grave turbamento, chi si è difeso si troverebbe addirittura penalizzato rispetto a quanto avverrebbe con le norme attuali?

No, questo direi che non si verificherebbe. Il grave turbamento interviene sull’aspetto della proporzione tra offesa e difesa. Secondo il principio della legge attualmente in vigore, quando c’è equivalenza tra aggressione e reazione si può sicuramente vantare la legittima difesa. Si è pensato di regolare quei casi in cui il timore induce l’aggredito a una reazione superiore alla minaccia. Ma qualora non venisse riconosciuto dal giudice lo stato di grave turbamento, si ritornerebbe alla già prevista valutazione della proporzionalità e quindi non cambierebbe nulla.

Ma quindi secondo la norma attuale lo spavento non attenua la colpa dell’aggredito?

E invece sì, perché nella legislazione già esistente si afferma anche il principio della legittima difesa putativa. Vuol dire che se chi reagisce all’aggressione commette un errore di valutazione scusabile, la sua colpa viene esclusa.

Cioè lo stato di turbamento psichico è già oggi una giustificazione per chi si difende, giusto?

Esatto.

E quindi questa norma sul turbamento è inutile?

È una precisazione non necessaria.

E allora anche la previsione sulle aggressioni notturne è inutile, visto che la notte è tirata in ballo proprio perché è un momento in cui un’aggressione può creare uno sconvolgimento ancora maggiore?

E sì, è una precisazione non necessaria anche questa.

Il quadro è completo: legge del tutto inutile.

Guardi, io mi soffermerei sull’aspetto di cui dicevo prima, quello del turbamento. E sul fatto che tale condizione psichica, secondo il legislatore, dovrebbe essere pure ‘ grave’, perché la si possa considerare un motivo di sicura esclusione della colpa. E in base a quali elementi il magistrato determina se il turbamento è davvero grave? Il punto che è lo stato psichico della persona è una categoria che attiene a saperi non giuridici. Il che naturalmente crea dei dubbi di interpretazione: i parametri per stabilire l’entità dell’alterazione varierebbero di volta in volta. Ed ecco che si arriva all’esito più paradossale delle norme appena approvate.

Quale sarebbe?

Che si voleva ridurre lo spazio di interpretazione del giudice e invece lo si è ampliato. Proprio questo passaggio sul grave turbamento crea il margine perché possano esserci diverse applicazioni della norma. Si voleva essere più stringenti, obbligare il magistrato in un percorso segnato più nettamente, si è prodotto l’effetto contrario.

E questo effetto è negativo.

Con un po’ d’ironia le potrei rispondere che a me, come magistrato, sta pure bene che mi si lasci uno spazio interpretativo maggiore. Ma visto che lo si voleva restringere mi chiedo perché si sia scelto invece di ampliarlo. Tutto qui.

Meglio accantonare le nuove norme?

Sicuramente sembrano confuse e non in grado di cogliere l’obiettivo. E questo è conseguenza di un particolare modo di procedere nell’intervento legislativo. Prendiamo il caso dell’orario notturno: è chiaro che qui chi ha scritto la legge ha riportato l’eco di recenti fatti di cronaca. Il che dimostra quanto il legislatore sia influenzato dalle dinamiche del dibattito sociale. Non che sia una cosa sbagliata, intendiamoci. L’errore è farlo in modo acritico. Gli spunti che provengono dalla società vanno sì colti ma vanno filtrati.

Non farlo è pericoloso?

Non ricorrere allo spirito critico nel trarre le conseguenze di quelle sollecitazioni è pericoloso. Non porre alcun filtro è ancora più pericoloso.

È successo anche con l’omicidio stradale?

Si tratta di un’altra norma che ha radice nella percezione diffusa di certi fenomeni. Quella percezione è determinata anche da una dinamica di rimbalzo in cui i media giocano il loro ruolo.

Che ha pensato, quando ha visto che nella legge ricorreva l’espressione ‘ tempo di notte’?

Sulle prime ho pensato che in effetti di notte si è più indifesi. Poi però è subentrato l’approccio propriamente giuridico e la battuta è stata inevitabile: ma chi lo dice quando è notte e quando è giorno?, mi sono chiesto. Alle 2 di notte non ci sono dubbi. Ma alle 17.30 d’inverno, quando è già buio, come la mettiamo?

E già.

Un importantissimo accademico del diritto ha scritto un libro davvero godibile, in cui spiega che il rovescio del diritto è proprio il buonsenso popolare. Che aiuta a capire tante cose, ma non sempre a fare buone leggi. Chi le scrive dovrebbe mettersi innanzitutto nei panni di chi sarà chiamato ad applicarle.