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Norme emergenziali prorogate fino al 30 aprile 2021 anche per la Giustizia. Ovvero non solo per i processi amministrativi, così come stabilito dal milleproroghe, ma anche per penale e civile, così come chiesto dall’Associazione nazionale magistrati al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che giorno 13 aveva garantito «un intervento che tenga conto della necessità di mantenere la vigenza della normativa emergenziale». Detto, fatto: la proroga è contenuta nel decreto legge che proroga l’emergenza sanitaria, stabilendo uno slittamento dei termini previsti all'articolo 1, comma 1, del decreto legge numero 19, del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35 del 22 maggio 2020, che aveva fissato la fine dell’emergenza al prossimo 31 gennaio, termine valido anche per la giustizia.
Le norme emergenziali, si legge nel dl 19/ 2020, mirano a limitare, tra le altre cose, la presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, «fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile». E ciò vale, dunque, anche per la giustizia, dove i processi d’appello e quelli davanti alla Corte di Cassazione continueranno a svolgersi in modalità cartolare, salvo istanza delle parti affinché le udienze si svolgano in presenza, con la possibilità di deposito degli atti via pec.
“Digitalizzate” fino a primavera le indagini preliminari, con alcuni atti eseguibili da remoto: la persona offesa e la persona sottoposta alle indagini possono essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste, mentre i consulenti o esperti di cui si avvale il pm o la polizia giudiziaria possono essere sentiti in collegamento dal loro studio. Il difensore dell’indagato può opporsi nel caso in cui il compimento dell’atto preveda la sua presenza. È prevista anche la possibilità di presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, purché in grado di assicurare il collegamento da remoto, dove l’atto verrà compiuto con modalità idonee a salvaguardare la segretezza e ad assicurare la possibilità, per l’indagato, di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il quale parteciperà, in questo caso, da remoto, salvo che decida di essere presente a fianco del proprio assistito. Per quanto riguarda le udienze penali, nei casi in cui la presenza fisica dei detenuti non possa essere assicurata in totale sicurezza, è possibile optare per la partecipazione in videoconferenza, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, ad esclusione delle discussioni finali, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e di quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano. Il deposito di memorie e documenti previsto dall’avviso di conclusione indagini avviene esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato.
Per quanto riguarda le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa presenza del pubblico, le stesse sono sempre celebrate a porte chiuse. Prevista l’udienza cartolare per i processi civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione depositata almeno 15 giorni prima dell’udienza.
Il nodo più critico rimane quello del processo d’appello in modalità scritta, fortemente avversato dall’avvocatura, che lamenta un’indebita compressione del diritto di difesa e la morte della collegialità: così come stabilito dall’articolo 23 del dl Ristori bis, la Camera di consiglio avviene da remoto per i giudizi in appello, con lo scambio di documenti, anziché l’intervento fisico di avvocati e pubblici ministeri. L’articolo prevede infatti che fino alla scadenza dello stato d'emergenza, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la decisione avvenga senza l'intervento del pm e dei difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La richiesta deve essere formulata per iscritto entro 15 giorni liberi prima dell'udienza e trasmessa alla cancelleria della corte d'appello. Entro lo stesso termine l'imputato può formulare, sempre telematicamente e tramite il difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
La proroga conferma anche la sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza. Fino al 30 aprile, dunque, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dall'isolamento fiduciario. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di durata massima di custodia cautelare. L'udienza dovrà comunque essere celebrata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti.