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Ec’è altro da dire, dopo aver sentito Giorgio Lattanzi, il giudice delle leggi per definizione, il presidente della Corte costituzionale? Si può ancora equivocare con livore su chi difende il diritto alla speranza degli ergastolani ostativi? No, non è possibile se si ascoltano le parole pronunciate da questo maestro del pensiero giuridico due domeniche fa, lo scorso 27 ottobre, nell’auditorium di Rebibbia, dopo l’ultima proiezione del film “Viaggio in Italia - La Corte costituzionale nelle carceri”, che è quasi il manifesto della sua presidenza.
Interviene, Lattanzi, dopo la presentazione di Donatella Stasio e una domanda del professor Marco Ruotolo, ordinario a Roma Tre, che cita la lettera scritta da Filippo Rigano, ergastolano laureatosi in Legge dopo 27 anni in cella: «Esiste, ci chiede Filippo, un diritto alla speranza per qualsiasi detenuto, anche ostativo?». Rigano ha discusso la sua tesi sul 4 bis proprio nel giorno in cui la Corte presieduta da Lattanzi ha sancito che è illegittimo subordinare alla collaborazione l’accesso ai permessi per gli ergastolani ostativi. «Una bella coincidenza», nota Ruotolo, «in cui torna un quesito: deve esserci per tutti, un diritto alla speranza? Non chiedo a Lattanzi di anticipare le motivazioni della sentenza sul 4 bis, ma solo se quel diritto alla speranza caro alla Corte di Strasburgo possa trovare concretezza anche in Italia».
Lattanzi sorride. Davanti a lui ci sono centinaia di reclusi. Che già applaudono alla domanda di Ruotolo. E poi aspettano in silenzio la risposta dal giudice delle leggi. Eccola: «Mi sembra che senza diritto alla speranza non ci sia prospettiva di rieducazione. È chiaro che la rieducazione, la risocializzazione si basano sulla speranza. Se manca, la vita del detenuto resta senza senso».
Arrivano applausi diversi dai precedenti. Perché sono chiaramente confusi con le lacrime. Lattanzi non perde il suo sorriso e continua: «È con la speranza che la vita del detenuto acquista un senso. Ora, ci sono ragioni di carattere giuridico in cui ho creduto, ma sull’ergastolo ostativo la prospettiva su cui riflettere è proprio la risocializzazione. E io in particolare», aggiunge il presidente della Consulta, «a proposito della collaborazione, ho sostenuto che se anche in Italia, come in tutti gli Stati civili, esiste un diritto al silenzio, vuol dire che dal silenzio non può derivare un aggravarsi del trattamento sanzionatorio. Un simile aggravamento», ossia l’esclusione dal diritto alla speranza e cioè dalla possibile risocializzazione, «non può essere giustificato neppure da esigenze di politica criminale.
Tali esigenze possono sì legare, alla collaborazione con la giustizia, un premio, ma la mancata collaborazione non può implicare una sanzione. E questa è una cosa in cui credo profondamente». Altri applausi. Che Lattanzi merita per aver descritto con incredibile semplicità il significato che, assai probabilmente, va attribuito alla pronuncia dello scorso 23 ottobre.
Una possibilità di riscatto va almeno teoricamente concessa anche al più feroce dei criminali, a condizione che, come dice dal palco di Rebibbia il professor Ruotolo, «recida i rapporti con il crimine e, soprattutto, mostri ravvedimento». E a nessuno si può negare un simile spiraglio di vita per il semplice fatto di aver esercitato il diritto al silenzio, che altrimenti non sarebbe un diritto. Chiarissimo. Di una chiarezza disarmante. Forse persino per chi vede il veleno della collusione in chiunque osi difendere le ragioni del diritto.