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La riforma dell’ordinamento penitenziario permetterebbe ai detenuti al 41 bis di effettuare i colloqui riservati e senza vetri divisori anche con i garanti dei detenuti territoriali e non solo esclusivamente con quello nazionale. L’ultima parola, sempre se il Dap non faccia nuovamente ricorso, è del tribunale di sorveglianza di Perugia che ha deciso in sede di rinvio dopo l’annullamento della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, a luglio dell’anno scorso, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha consentito al Garante regionale dei detenuti di Lazio e Umbria, l'ex presidente di Antigone Stefano Anastasìa i effettuare un colloquio riservato con un detenuto, all’epoca detenuto al 41 is a Spoleto e ora ristretto al carcere di Viterbo. L'istituto di Spoleto aveva negato al Garante di Lazio e Umbria il permesso di incontro riservato . Contro la decisione, nell'interesse del detenuto, era stato fatto ricorso al magistrato di sorveglianza di Spoleto che gli dato ragione. Il Dap, ritenendolo un pericoloso precedente, ha proposto appello al tribunale di sorveglianza di Perugia che ha confermato il provvedimento del giudice spoletino. Di diverso avviso la Cassazione che ha annullato l'ordinanza, sottolineando che le forme incondizionate di interlocuzione con i detenuti al 41 bis siano appannaggio esclusivamente del Garante Nazione. Ma il tribunale di sorveglianza ha riesaminato il caso ribadendo la sua posizione. Ma con un’aggiunta interessante. A seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento penitenziario, il collegio ha ritenuto di dove confermare il provvedimento riguardo al profilo della esclusione dell’autorizzazione, del controllo uditivo e del vetro divisorio per i colloqui effettuati dai garanti anche locali dei detenuti. Infatti, la recente modifica del comma 2 dell’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario stabilisce che “i detenuti e gli internati hanno diritto a conferire con il difensore… sin dall’inizio della esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto ad avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti”.
In tal modo – come si legge nell’ordinanza del tribunale di sorveglianza – “il legislatore ha inteso estendere a tutti i garanti la possibilità di svolgere colloqui con i detenuti senza limitazioni di alcun tipo, come consentito ai difensori”. Il tribunale ha quindi preso atto di quanto evidenziato e ha confermato l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto.
Ora sembra messa la parola fine alla lunga diatriba dove da una parte c'è, appunto, la battaglia intrapresa dal Garante regionale Stefano Anastasìa il quale parla dell'importanza dei colloqui riservati, perché un detenuto al 41bis dovrebbe avere la possibilità di denunciare eventuali abusi senza che i comandanti di reparto o direttore penitenziari lo sappiano immediatamente; dall'altra, invece, c’è chi si oppone perché un garante potrebbe diventare - anche inconsapevolmente - un veicolo di messaggi mafiosi per l'esterno.
Va specificato che, dopo l'adesione dell'Italia alla Convenzione Onu del 2002, la quale prevede che ogni Stato abbia una figura istituzionale che possa effettuare colloqui riservati con i detenuti, nel 2014 il nostro Parlamento ha previsto l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con l'emanazione di un apposito regolamento, dove è riconosciuta questa prerogativa: quella di poter parlare in via riservata anche con i detenuti al 41 bis. Compito che, appunto, spetterebbe al Garante nazionale. La riforma dell’ordinamento penitenziario ha allargato la possibilità a tutti i garanti, dando così la possibilità al detenuto di sentirsi libero di esprimere le proprie doglianze senza subire condizionamenti di alcun genere.