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processo amministrativo
«Questa decisione ribadisce l’assoluta intoccabilità della magistratura, unica categoria nel nostro Paese della quale è impossibile esser messi a conoscenza degli sviluppi e degli atti disciplinari anche per chi ha denunciato l’illecito e, quindi, ha interesse ad apprendere il loro contenuto per esercitare soprattutto il proprio diritto alla difesa». A dirlo è l’avvocato Giancarlo Murolo, del foro di Reggio Calabria, alle prese con la decisione della procura generale della Cassazione – confermata dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato – di non rendere noto l’esito di un procedimento disciplinare a carico di quattro magistrati reggini per ragioni di riservatezza. Una decisione importantissima, per il legale, dal momento che la stessa avrebbe potuto essere utile a stabilire la nullità della sentenza di condanna in appello a carico di un suo assistito, Rocco Ripepi, coinvolto nell’operazione antimafia “Gambling. La vicenda risale al 2019, quando Ripepi, in attesa della decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, vide entrare in camera di consiglio un magistrato estraneo al collegio giudicante, ma anzi impegnato in precedenza come giudice del Riesame nel definire la posizione cautelare di un coimputato. Una “visita” durata circa un’ora e mezza, con la conseguente «violazione della segretezza della camera di consiglio», denunciava Murolo. Nel suo ricorso al Consiglio di Stato, il legale ha citato l’articolo 24, comma 7, della legge 241/1990, «a mente del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”», ribadendo la necessità di entrare in possesso di tali atti per garantire al suo assistito un giusto processo. Per Palazzo Spada, però, nel caso in questione mancherebbe «tanto la previa dimostrazione della sussistenza di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, quanto la relazione di stretta ed esclusiva strumentalità agli interessi individuali dell’istante». Anche perché, affermano i giudici amministrativi, «la circostanza esterna, accidentale e del tutto irrilevante concernente l’asserita permanenza, per un certo tempo, nei locali ove si era già svolta la camera di consiglio» di un altro magistrato non sarebbe da considerare «affatto ingiustificata, straordinaria o singolare (...) trattandosi del Presidente della stessa Sezione penale di cui facevano parte i componenti del collegio giudicante». Inoltre, non sarebbero state portate a sostegno di tale tesi delle prove concrete. «Quale prova si poteva offrire, oltre che dimostrare l’interesse con la produzione documentale del ricorso per Cassazione, la denuncia dell’interessato e le laconiche risposte del Pg presso la Corte di Cassazione, dimostrative della assoluta necessità di sostenere il motivo di ricorso inerente la nullità della sentenza per l’intrusione prolungata in camera di consiglio di un quarto magistrato? - si chiede Murolo - Di certo non si poteva pretendere che si fosse a conoscenza di quanto in tale sede fosse accaduto non essendo il mio assistito ovviamente presente». Per il CdS, Ripepi avrebbe dovuto tutelare i propri diritti mediante azione civile. E secondo la legge 241 del 1990 «un controllo generalizzato dell’azione amministrativa» sarebbe estraneo «alla tutela dell’interesse privato ed individuale che legittima e giustifica l’ostensione documentale». Ma Murolo non ci sta: «Vorrei chiedere al Consiglio di Stato perché insistere sulla tesi della natura giurisdizionale degli atti disciplinari, compreso il provvedimento di archiviazione - conclude -, laddove in altri paesi l’ostensibilità di essi è resa possibile dalla loro cultura democratica: solo in Italia ciò non è possibile, in quanto risulta più importante non delegittimare la funzione giudiziaria, anziché consentire al cittadino di potersi difendere».