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«Se nel nostro ordinamento si può parlare di ergastolo, se ancora una simile pena esiste, è solo ed esclusivamente perché è possibile per il condannato la prospettiva di un ritorno in libertà. Senza l’accesso almeno potenziale a un esito indispensabile per attuare il fine rieducativo della pena, l’ergastolo sarebbe incostituzionale. Ecco perché non ha senso ipotizzare che la sentenza della Consulta sull’articolo 4 bis possa essere “rettificata” da una legge che ne limiti l’applicazione. Non si può escludere dal beneficio dei permessi e più in generale dai benefici penitenziari, fino alla liberazione condizionale, alcun detenuto, neppure chi è stato a capo dell’organizzazione criminale».
Vale la pena di riportare subito, parola per parola, la risposta del presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida a parlamentari e magistrati che nelle ultime ore insistono per circoscrivere la pronuncia sull’ergastolo ostativo.
Ne vale la pena perché Onida è tra le figure che personificano più adeguatamente l’Istituzione con la “I” maiuscola. Forse solo lo sconquasso emotivo per una sentenza che ha sconvolto il quadro preesistente, com’è avvenuto con la pronuncia del 23 ottobre, può giustificare alcune prese di posizione. Accolta l’attenuante della novità, è opportuno rimettere in ordine i principi di diritto.
È dunque impossibile perimetrare lo spettro di applicazione della sentenza costituzionale sul 4 bis, Presidente Onida?
Il principio per cui l’ergastolo deve necessariamente essere integrato da una possibilità, anche distante nel tempo, di liberazione è costituzionalmente sancito. Su tale aspetto non c’è alcuna discussione. Come credo sia chiaro a tutti, la Corte costituzionale ha risolto un altro dilemma: se considerare la collaborazione come presupposto irrinunciabile per l’accesso ai benefici soddisfacesse o meno il principio della necessaria prospettiva di libertà.
E la Corte ha ritenuto che non fosse possibile subordinare alla collaborazione la prospettiva del ritorno in libertà.
Prima d’ora si era ritenuto che fosse possibile perché si riteneva la collaborazione come una scelta pur sempre libera dell’interessato, e dunque tale da consentirgli comunque di ottenere la liberazione. Ma, a rifletterci, non si può davvero ritenere sempre libera una scelta simile.
Non può esserlo per chi teme che la sua collaborazione provochi rappresaglie su persone a lui care.
Per esempio. Oppure per chi non ha mai ammesso le proprie colpe, e dunque non può essere costretto a confessare, neppure dopo che una sentenza abbia invece affermato la sua responsabilità. La collaborazione non può essere pretesa, appunto.
Quale sarà la bussola dei giudici di sorveglianza? Lo prescrive da sempre l’ordinamento penitenziario: accertare la rottura di ogni legame con la criminalità e il sicuro “ravvedimento” della persona.
La rottura, per un ergastolano ostativo, può essere accertata anche per via indiretta, con la rottura dei legami criminali da parte dei suoi familiari?
È evidente che se i familiari del condannato mantengono relazioni criminali sarà più difficile provare l’insussistenza di relazioni anche indirette fra il condannato e l’organizzazione. Così com’è chiaro che se invece i familiari hanno spezzato quei legami si è di fronte a una prova che può essere significativa anche per il detenuto. D’altronde a me pare che chi muove critiche alla sentenza dimentichi soprattutto un aspetto.
Quale?
Il carattere individuale di qualsiasi trattamento sanzionatorio e l’obbligo di valutare lo specifico percorso compiuto dal singolo condannato.
È scontato che prima o poi si arrivi a giudicare illegittimo il vincolo della collaborazione anche rispetto alla liberazione condizionale?
È chiaro che l’ostatività per chi non collabora è destinata a cadere anche rispetto al beneficio della liberazione condizionale. Se la collaborazione non è più vincolante rispetto alla concessione del permesso, che è uno dei primi traguardi del percorso rieducativo, a maggior ragione non può essere vincolante per un istituto quale la liberazione condizionale che è il solo davvero in grado di rendere costituzionalmente legittima la pena dell’ergastolo. Il che non vuol dire che assisteremo a una scarcerazione in massa di boss mafiosi.
Perché è stupito delle reazioni alla pronuncia?
Perché siamo al cuore dell’idea di pena prevista dalla nostra Carta e dalla Convenzione europea dei diritti umani. La prospettiva di libertà è elemento necessario perché l’ergastolo sia ammissibile, punto. La stessa costituzionalità del fine pena mai, com’è noto, è in discussione. È invece scontato che chi si vede infliggere quella pena debba sapere fin dall’inizio che un giorno potrà tornare libero.
Ma ora il Parlamento potrebbe escludere da tale prospettiva chi è stato a capo dell’organizzazione criminale?
No. Assolutamente no. La valutazione sulla rottura delle relazioni criminali e sul percorso rieducativo, sul ravvedimento, va compiuta in concreto rispetto alla singola persona. Ripeto e scandisco: per- so- na. Non sul ruolo che quella persona ha rivestito in passato.
A proposito di diritti costituzionalmente sanciti: il Cnf ha chiesto di differire l’entrata in vigore del blocca- prescrizione per poter verificare l’efficacia delle riforme sulla velocizzazione dei processi. Condivide?
Se si decide di bloccare la prescrizione dopo il primo grado è perché si ritiene che appello e Cassazione possano svolgersi in tempi ragionevoli. Trovo quindi non priva di senso l’idea di rinviare l’efficacia della norma in modo da verificare se i tempi del processo dopo il primo grado sono e possono essere resi ragionevoli davvero, come peraltro prescrive l’articolo 111 della Costituzione. Ciò non toglie che questa norma sul venir meno della prescrizione dopo la condanna in primo grado possa anche essere utile.
Da quale punto di vista?
Non si può trascurare che talora le impugnazioni possono essere proposte al solo fine di raggiungere la prescrizione, da chi sa di avere in effetti una responsabilità. Se si sgombra il campo da tale uso anomalo dell’istituto, chi è condannato in primo grado e sa di essere colpevole potrà guardare piuttosto a una rapida esecuzione in forma di misure alternative e ad arrivare il prima che può alla riabilitazione. Se invece è convinto di dovere e poter dimostrare la propria innocenza, anche oggi può rinunciare alla prescrizione. Si potrebbe insomma forse attenuare il carico dei processi su Corti d’appello e Cassazione.
Ma è altrettanto necessario che chi è condannato in primo grado e sa di essere innocente non debba attendere lustri per vedere accertata la propria estraneità?
E infatti la norma che blocca la prescrizione potrebbe essere opportunamente accompagnata dalla previsione di tempi di fase comunque insuperabili per appello e Cassazione.
Più in generale, soprattutto riguardo all’ergastolo, non vede un po’ d’insofferenza per i principi costituzionali?
Prevale la cultura del buttar via la chiave, evidentemente. A proposito dell’ergastolo, mi pare infondata anche la preoccupazione per il fatto che il giudizio resterà affidato al magistrato di sorveglianza. La valutazione sul percorso rieducativo va necessariamente compiuta in modo non astratto ma individuale, e con la conoscenza della singola situazione. Sono proprio il singolo giudice e Tribunale di sorveglianza che devono decidere.
Il consigliere del Csm Di Matteo preferirebbe un Tribunale di sorveglianza unico nazionale.
Una soluzione del genere sarebbe priva di coerenza logica con il principio per cui il trattamento e il percorso rieducativo, e quindi anche la valutazione del percorso, devono essere individuali. Un collegio collocato a Roma non può certo decidere su casi in tutta Italia. I magistrati di sorveglianza devono seguire da vicino i detenuti e i loro percorsi, conoscendo le situazioni concrete. Essi devono esercitare le proprie funzioni il più possibile vicino al luogo dove il condannato espia la pena e in contatto con quella realtà. Dovrebbero anzi interloquire con gli stessi detenuti e con gli operatori penitenziari. Devo dire che, se trovo spiegabili certe dichiarazioni di esponenti politici, mi lasciano più sorpreso quando queste arrivano da magistrati. È come se si volesse ipotizzare un ordinamento penitenziario diverso per i condannati di mafia. Ma non si può spingere il modello del doppio binario fino a contraddire i principi essenziali della Costituzione.