Il Senato a gennaio ha dato il prima via libero al disegno di legge costituzionale che inserisce la tutela delle vittime di reati nella Carta costituzionale; l’ 8 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge che istituisce il reato di femminicidio con annesso ergastolo; il 18 marzo le Sezioni Uniti penali ( presidente Cassano, relatore Aprile) hanno depositato una sentenza per «la quale è illegittimo il provvedimento di diniego del giudice delle indagini preliminari a fronte della richiesta di assumere in via anticipata la prova orale proveniente o dal testimone minorenne o dalla vittima - anche maggiorenne - quando si tratti di delitti contro la persona connotati da violenza». La tendenza è quella di tutelare sempre più la presunta parte offesa a discapito dei diritti dell’indagato. Ne parliamo con il professor Giorgio Spangher, emerito di procedura penale.

Professore partiamo da quest'ultima sentenza delle SS UU penali. Ce la può spiegare meglio?

Viene creato volutamente un automatismo tra tipologia di reati, ad esempio violenza sessuale e maltrattamenti, e la presunzione di vulnerabilità e di non differibilità dell’assunzione della prova. La richiesta del pubblico ministero diventa vincolante per il gip che in pratica perde l’autonomia in merito alla richiesta di incidente probatorio. E la difesa si trova a “subire’” l’incidente probatorio. Con questa sentenza le SS. UU. hanno accolto l'orientamento minoritario contrario a quello maggioritario il quale consentiva al giudice di valutare i contrapposti interessi, le contrapposte visioni di tutela della vittima e di garanzie del diritto di difesa. Adesso, invece, trova un esplicito riconoscimento la tutela della persona offesa in considerazione del riferimento alla cosiddetta vittimizzazione secondaria e anche in relazione alla protezione delle dichiarazioni in quanto rese nel momento più vicino ai fatti, perché sarebbero maggiormente attendibili rispetto a quelle che potrebbero essere svolte successivamente.

Quali svantaggi avrà la difesa dell’indagato?

Innanzitutto il pm potrà condizionare fortemente il contenuto dell'incidente probatorio sotto il profilo difensivo in relazione al momento della richiesta - può essere un momento iniziale, intermedio, o successivo - se si considera che le dichiarazioni rese durante l’incidente probatorio mettono un peso fondamentale sullo sviluppo dibattimentale perché questo tipo di dichiarazioni non sono suscettibili della rinnovazione nella fase dibattimentale. Mentre invece quando la richiesta dovesse venire della difesa questa possibilità non c'è, quindi il pm può condizionare fortemente il contenuto dell'incidente probatorio. Inoltre esiste un altro limite per la difesa.

Quale?

Riguarda le modalità: trattandosi di persone vulnerabili naturalmente si tende a proteggere la personalità, il carattere, la vulnerabilità del soggetto che viene ascoltato, non consentendo un contraddittorio che sia connotato anche dal canone dell'immediatezza. L'ascolto del minore o della vittima di violenza nel corso dell'incidente probatorio è assistito, certo, dalle garanzie del contraddittorio ma non dal concetto di immediatezza: quel materiale probatorio non verrà svolto davanti al giudice del dibattimento.

Perché questo è importante e svilente per la difesa?

L'articolo 111 della Costituzione è vero che parla di contraddittorio, ma dinanzi al giudice che stabilirà il giudizio di responsabilità, collegato al principio di immediatezza. Il libero convincimento del giudice si basa sulla immediata osservazione degli elementi della cognizione.

Cosa pensa invece nell’introduzione nel codice del reato di femminicidio rispetto sempre ai limiti del diritto di difesa?

Questo governo tende a moltiplicare le fattispecie incriminatrici e ad aumentare le pene. Vuole mandare un messaggio senza però raggiungere una maggiore sicurezza. In generale poi gli ergastoli stanno aumentando mentre gli omicidi sono esattamente gli stessi di prima. Il problema dell'ergastolo è un problema pure della magistratura che tende a punire comminando questa pena e se non lo fa rischia il linciaggio mediatico. Nel caso specifico della sua domanda mi concentrerei appunto proprio sul profilo sanzionatorio. Il femminicidio viene punito con l’ergastolo. E la ricaduta processuale è che la difesa non può accedere al rito abbreviato. Quindi il problema non è tanto il nuovo reato, quanto le conseguenze sui diritti dell'imputato.

«All’articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: “La Repubblica tutela le vittime di reato”». Qual è il suo giudizio in merito?

Noi avevamo finora la parte civile e la persona offesa. Quest’ultima non aveva particolari diritti, tanto è vero che se voleva l'incidente probatorio o voleva impugnare doveva chiederlo al pm. Pian pianino, sulla base anche delle direttive europee, che scaturiscano anche da altre situazioni giudiziarie, non necessariamente nel modello italiano, si sono progressivamente rafforzati i diritti della persona offesa, quella che sopravvive il minore abusato, la moglie maltrattata, la stalkerata, etc -. Questi soggetti qui hanno conquistato un loro percorso processuale. Se li inserisci in Costituzione è chiaro che devi costruire intorno a loro tutto un percorso processuale di garanzie. Le faccio un esempio.

Prego.

L’articolo 24 della Costituzione sancisce il diritto di difesa. Ma questo non significa dire solo avvocato. Vuol dire tempo, facilitazione, nullità, avvisi, congruità del termine, traduzione linguistica.

Quindi, cosa intende dire?

Che quando si mette una garanzia in Costituzione, quella norma costituzionale si espande, diventa una specie di elemento intorno al quale si costruisce un percorso di processo. E siccome i poteri all’interno del processo non sono infiniti, più si espande uno e più si ridimensiona l’altro, in questo secondo caso quello dell’indagato e dell’imputato.