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Sos Humanity
L’ong Sos Humanity non si arrende e annuncia che presenterà ricorso in appello contro la decisione del Tribunale di Crotone, che lo scorso 13 febbraio ha respinto la richiesta di annullamento del fermo amministrativo della nave di soccorso Humanity 1, bloccata nel dicembre 2023.
L’organizzazione umanitaria ha sempre considerato il provvedimento delle autorità italiane come una detenzione illegittima e contesta le motivazioni espresse dal giudice crotonese. Secondo l’ong, la sentenza si basa su un principio contraddittorio rispetto a precedenti decisioni giudiziarie e ignora le prove raccolte dalle Nazioni Unite, che documentano i crimini contro l’umanità commessi in Libia ai danni di migranti e rifugiati. «Il giudice ha affermato che il ricorso contro il fermo era inammissibile e presupponeva la legittimità dell'intercettazione da parte della cosiddetta Guardia costiera libica delle persone in fuga dalla Libia», spiega Sos Humanity in una nota.
«Tuttavia, ciò è in netta contraddizione con le precedenti decisioni dei tribunali, nonché con le prove di crimini contro l'umanità contro migranti e rifugiati in Libia commessi dagli stessi attori libici presentate dalle Nazioni Unite». L’organizzazione ha inoltre già presentato un intervento presso la Corte Costituzionale, che dovrà valutare la legittimità delle misure adottate dal governo italiano nei confronti delle navi umanitarie.
La difesa: «Violazione del diritto internazionale»
Sulla questione è intervenuta anche Cristina Laura Cecchini, avvocata di Sos Humanity, che ha duramente criticato la decisione del tribunale. «Il fermo delle navi di soccorso non governative da parte delle autorità italiane costituisce una grave violazione del diritto europeo e internazionale», ha dichiarato. «La base giuridica di questa pratica è attualmente contestata presso la Corte Costituzionale italiana».
Secondo la legale, il provvedimento del giudice di Crotone presenta diverse incongruenze e non tiene conto delle prove fornite dalla difesa. «Il giudice ritiene il ricorso inammissibile e, quindi, sembra violare gravemente il diritto alla difesa, in quanto non lascerebbe alcun rimedio legale contro una sanzione illegittimamente imposta», ha aggiunto Cecchini. «Questa decisione contraddice numerose sentenze già emesse in tutta Italia».
Uno degli aspetti più contestati riguarda il riconoscimento della Guardia costiera libica come soggetto legittimato a condurre operazioni di ricerca e soccorso. «Il giudice non riconosce un fatto significativo che diverse sentenze e istituzioni internazionali hanno già evidenziato: la cosiddetta Guardia costiera libica non può essere considerata un attore legittimo per il soccorso dei migranti», conclude l’ong.