PHOTO
CORTE COSTITUZIONALE PALAZZO DELLA CONSULTA CONSULTA
I giudici della Corte Costituzionale, con la sentenza numero 56, hanno dichiarato illegittimo l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che l’attenuante della collaborazione del reo, prevista dall'articolo 625-bis, non possa prevalere sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Perugia durante un processo per furto in abitazione, in cui l’imputato aveva fornito elementi decisivi per identificare il complice. Il ricorrente sosteneva che il divieto stabilito dalla norma violasse i principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.
La Corte ha accolto la censura, osservando che il divieto in questione «sterilizza la ratio incentivante» dell’attenuante di tipo premiale, dando troppa rilevanza alla condotta pregressa del reo e ignorando l’incidenza positiva della collaborazione sulla determinazione della pena. La Corte ha inoltre aggiunto che la mancata considerazione del distacco dall’ambiente criminale e dei rischi legati alla collaborazione rende la pena percepita come ingiusta, contravvenendo così all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che garantisce la finalità rieducativa della pena.