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Il Consiglio superiore della magistratura, con una delibera che verrà votata in Plenum questa mattina, torna nuovamente sui poteri del procuratore della Repubblica. L’occasione è offerta dalla revoca all’allora pm romano Stefano Rocco Fava, ora giudice a Latina, del fascicolo sull’avvocato esterno dell’Eni Piero Amara, noto alle cronache per aver rivelato l’esistenza della loggia Ungheria, accusato di autoriciclaggio.
Giuseppe Pignatone, il procuratore dell’epoca, non condividendo la scelta di Fava di richiedere per Amara la custodia cautelare, prima negò il visto e poi decise di revocargli il fascicolo per assegnarlo ad un altro magistrato. Per il Csm la scelta di Pignatone fu corretta e per motivarla esordisce ricordando che «il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio».
«L’assegnazione – prosegue può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi; con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività». Dopo questa premessa, il Csm passa in rassegna la norma che dispone la revoca del fascicolo, l'articolo 2 del decreto legislativo 106 del 2006, in particolare quando «il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio».
La disposizione prevede che prima di procedere alla revoca il procuratore della Repubblica sente il procuratore aggiunto, cura «la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise». Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, infine, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che nei successivi 5 giorni le trasmette, unitamente all’atto di revoca ed ad eventuali proprie controdeduzioni, al Csm per le verifiche. Tralasciando ogni commento sul fatto che il Csm ha impiegato quattro anni per rispondere alle osservazioni di Fava, mai ascoltato a Palazzo dei Marescialli nonostante lo avesse chiesto, ciò che stride in questa vicenda è l’assenza di una motivazione “congrua” alla base del provvedimento di revoca.
Il Csm a tal riguardo sottolinea che le osservazioni di Fava non colgono nel segno, evidenziando la (diversa) valutazione di merito fatta propria dal procuratore in ordine alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari. In soccorso del ragionamento del Csm vi è una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 2009 secondo la quale la legge sull'ordinamento giudiziario del 2006 si contraddistingue «per l'accentuazione del ruolo di “capo” del procuratore della Repubblica, sia sul versante organizzativo sia su quello della gestione dei procedimenti e dei rapporti con i sostituti, e, dall'altro, per la corrispondente, parziale, compressione dell'autonomia dei singoli magistrati dell'ufficio».
Il procuratore, in altri termini, determina «i criteri generali di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione dei procedimenti», stabilisce di volta in volta «gli specifici criteri ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio delle attività conseguenti all'atto di assegnazione del procedimento», revoca l'assegnazione del fascicolo «in caso di inosservanza dei principi e dei criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, e in caso di ' contrasto' circa le modalità di esercizio delle relative attività».
Quanto sopra «trova razionale giustificazione nella finalità del corretto perseguimento di linee uniformi di indirizzo e di condotta dell'ufficio di procura, rispetto a quella che ben può dirsi intrinsecamente la più rilevante delle attività affidate all'organo dell'investigazione e dell'accusa». In uno scenario del genere, considerata quindi l'ampia discrezionalità nella gestione degli affari, non sarebbe il caso che il procuratore fosse eletto dai cittadini come accade in altri Stati?