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La procura di Milano ha elencato nel processo Ruby ter, quali prove del presunto accordo corruttivo tra l'ex premier Silvio Berlusconi e le olgettine, «elementi che - in forma di indizi - erano già a disposizione dei collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2» e ciò «dimostra» ad avviso dei giudici del tribunale «che in quei processi quegli elementi potessero e dovessero determinare all'escussione delle imputate come indagate sostanziali», rispetto alle quali non servono prove ma «sono sufficienti indizi del reato». E' uno dei passaggi delle motivazioni, molto tecniche, con cui i giudici della settima sezione del tribunale di Milano spiegano l'assoluzione per l'ex premier Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati del caso Ruby ter.
Le ragazze che avrebbero ricevuto soldi o altre utilità in cambio del silenzio non dovevano essere ascoltate come semplici testimoni, ma come “assistite” e questo «avrebbe evitato un dispendio di attività processuale di fatto rivelatasi inutilizzabili e posto le legittime premesse per trarre le corrette conseguenze in tema di responsabilità» si legge nelle quasi 200 pagine. «Gli elementi per qualificare correttamente le odierne imputate erano negli atti a disposizione dell'autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei “testimoni”. I due tribunali li valorizzarono nelle sentenze solo al fine di privare in concreto di valore probatorio le dichiarazioni rese, anche in considerazione della ritenuta falsità delle medesime» si aggiunge.
«Ma, all'evidenza, non si poteva certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un'indebita interferenza con l'attività processuale di cui già c'erano indizi. Diversamente, come osservato, si finirebbe per realizzare l'obiettivo che le norme sull'incompatibilità a testimoniare intendono scongiurare: costringere taluno ad autoaccusarsi e incriminare il soggetto già impropriamente escusso come testimone per le dichiarazioni rese in una veste che non poteva legittimamente assumere», spiegano i giudici.
«Nessuna delle imputate di corruzione in atti giudiziari - si legge ancora - ha mai acquisito l'ufficio pubblico di testimone. Non solo perché tutte loro erano incompatibili con tale qualità perché ciascuna era stata raggiunta da indizi sostanziali di reità sin da epoca ampiamente antecedente il momento in cui ha reso dichiarazioni, ma anche perché i due Tribunali (Ruby 1 e Ruby 2, ndr) hanno autorizzato la citazione delle dichiaranti in un momento ben posteriore alla data di emissione dell'ordinanza di ammissione delle prove orali che le riguardavano».
Ciascuna delle olgettine, imputate di corruzione in atti giudiziari, «prima dell'escussione nei due dibattimenti Ruby 1 e Ruby 2 fosse stata sostanzialmente già raggiunta - ritiene la corte - da indizi di reità della fattispecie corruttiva", elemento che porta a escludere che i pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio potessero sentirle come testimoni. Una "omissione di garanzia" che ha portato i giudici ad assolvere tutti.