La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'articolo 1 della legge della Regione Puglia numero 22 del 2024. La legge regionale, che introduce l'articolo 4-bis nella legge regionale numero 1 del 2024, stabilisce che l'accesso ai percorsi di istruzione per la fascia di età 11-25 anni, compreso l'istruzione universitaria, sia condizionato alla presentazione di un documento che attesti, alternativamente, la somministrazione del vaccino contro il Papilloma virus (HPV), l'avvio del programma di somministrazione, il rifiuto della vaccinazione o l'espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino. La norma prevede anche la possibilità di esprimere un "formale rifiuto" di produrre tale documento.

Il governo aveva impugnato la legge per presunta violazione della competenza legislativa statale in materia di "norme generali sull'istruzione" e dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere n e m, della Costituzione), nonché degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'articolo 9 del regolamento numero 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riguardante l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, per insufficienza della motivazione, e ha respinto le altre questioni. I giudici hanno ritenuto che la norma impugnata rappresenti un legittimo esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie di "tutela della salute" e "istruzione". La finalità della legge è quella di promuovere la vaccinazione contro l'HPV, garantendo al contempo il "dissenso informato", ovvero assicurando che chi rifiuti il vaccino lo faccia con piena consapevolezza, senza obbligare alla produzione di un certificato di vaccinazione.