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Ancora violazioni dei diritti umani commessi dall’Italia sotto la lente di ingrandimento della Corte Europea. La violazione riguarda l’intrattenimento presso il centro di accoglienza di Cona, in Veneto, di due immigrati minorenni non accompagnati. In un ricorso d’urgenza presentato a gennaio alla corte, si denunciavano le condizioni umane degradanti in cui i due minori erano costretti a vivere nella struttura di accoglienza di Cona, dove le condizioni di sovraffollamento e la morte di una ragazza proveniente dalla Costa d’Avorio avevano provocato una violenta protesta. Si affronta per la prima volta la questione dell’accertamento dell’età dei minori non accompagnati che, secondo la Corte dei diritti dell’Uomo (Cedu), in Italia non seguirebbe le procedure previste dal diritto internazionale.
Dinanzi alla Corte era stata denunciata la violazione delle norme previste nel nostro ordinamento a protezione dei minori non accompagnati, tra cui l’obbligo di collocamento in adeguate strutture per minori e la tempestiva nomina di un tutore. Come riporta lasgi, Melting Pot, Giuristi Democratici, Bassa Padovana Accoglie, LasciateCIEntrare, A. I. E. – Associazione Immigrati Extracomunitari di Padova, Gruppo In-Formazione di Venezia, alla ri- chiesta di informazioni inviata dalla Corte, il governo italiano ha risposto sostenendo che i due ricorrenti sarebbero maggiorenni. La perizia effettuata dall’autorevole auxologo professor Benso ha invece certificato come la maturazione ossea dei due ricorrenti risulti perfettamente compatibile con la minore età dichiarata. I ricorrenti hanno inoltre evidenziato come l’accertamento dell’età sia stato effettuato dalla prefettura di Venezia secondo modalità e procedure non conformi alla normativa vigente che, pur disciplinando in specifico l’accertamento dell’età dei minori vittime di tratta, è applicabile in via analogica anche ai minori che non siano vittime di tratta, come affermato dalla Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e da numerose altre organizzazioni. In conclusione, il 14 febbraio scorso, la Corte Europea ha ordinato al governo italiano, come misura provvisoria, di trasferire i due minori in strutture adeguate secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale in materia di protezione dei minori non accompagnati, comunicando, inoltre, la decisione di trattare il ricorso in via prioritaria. Lo Stato italiano sarà dunque chiamato a rispondere alla questione se le condizioni nel centro di accoglienza di Cona costituiscano un trattamento inumano e degradante; se siano state adottate le misure di protezione previste dalla normativa internazionale e interna a protezione dei minori non accompagnati; se la procedura per la determinazione dell’età abbia rispettato le norme stabilite dal diritto interno e le garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. L’Asgi, tramite un suo comunicato, scrive: «Le organizzazioni scriventi auspicano che le prassi in materia di accertamento dell’età adottate in Italia siano rese al più presto conformi alle norme interne ed internazionali in materia; che tutti i minori non accompagnati presenti nel centro di accoglienza di Cona (almeno 30 identificati come minori e alcune decine erroneamente registrati come maggiorenni) siano immediatamente trasferiti in adeguate strutture per minori; e che agli ospiti adulti siano garantite condizioni di accoglienza dignitose, preferibilmente in strutture Sprar».
La denuncia presentata alla Corte Europea dalle associazioni è partita dopo aver incontrato, nei giorni successivi alla morte della giovane Sandrine Bakayoko a Cona, numerosi richiedenti asilo ospiti nell’ex base militare. Non solo hanno potuto riscontrare la presenza dei minori, ma hanno rilevato condizioni che definiscono “inumane e degradanti”: ovvero la carenza e pessima qualità del cibo; mancanza di operatori che diano effettive e valide informazioni sul sistema di accoglienza e sui diritti per legge conseguenti, mancanza di adeguati servizi di supporto legale; mancanza di adeguati servizi di supporto psicologico; mancanza di servizi di orientamento al lavoro, ai servizi sociali, all’integrazione sociale; sporcizia dei locali e mancata distribuzione ( nei termini previsti dalla legge e, comunque, in termini dignitosi) di prodotti per l’igiene personale e vestiario; mancata assolvimento anche degli obblighi minimi previsti nella convenzione stipulata dall’ente gestore; mancanza di adeguati impianti di riscaldamento; carenza di adeguati e sufficienti servizi igienici; mancanza di servizi di orientamento al lavoro, ai servizi sociali, all’integrazione sociale; sporcizia dei locali e mancata distribuzione ( nei termini previsti dalla legge e, comunque, in termini dignitosi) di prodotti per l’igiene personale e vestiario; mancata assolvimento anche degli obblighi minimi previsti nella convenzione stipulata dall’ente gestore; mancanza di adeguati impianti di riscaldamento; carenza di adeguati e sufficienti servizi igienici.