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Sono in corso in Commissione giustizia della Camera le audizioni sulla proposta di legge in materia di «armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia» .
Questa settimana è stato il turno dell'Anm, nuovamente unita dopo la burrasca del caso Palamara: con il presidente Luca Poniz di Area era presente anche Edoardo Cilenti di Mi, la corrente espulsa dalla giunta dopo i fatti dello scorso maggio.
Promotore dell’iniziativa legislativa è stato un altro magistrato di Mi, Cosimo Ferri, ora deputato di Italia viva.
Oggetto del contendere la corresponsione dell’indennità giudiziaria – l'indennità istituita in favore dei magistrati in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività – che durante i periodi di assenza dal servizio per malattia non viene pagata.
Questa indennità, non pensionabile, venne istituita nel 1981 «con lo scopo di incrementare lo stipendio dei magistrati ritenuto inadeguato agli altri dipendenti pubblici».
La Corte costituzionale ha negli anni ribadito la «correlazione necessaria tra la corresponsione dell'indennità e il concreto esercizio delle funzioni», ritenendo legittimo che l'indennità non sia dovuta in ogni ipotesi di assenza dal servizio, poiché «l'insieme degli oneri, in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente prestato».
Visto, poi, che l'indennità giudiziaria costituisce solo una parte del complessivo trattamento economico del magistrato, la sua esclusione in caso di assenza dal servizio per malattia «non viola i precetti costituzionali», i quali impongono soltanto che «il lavoratore conservi il posto di lavoro ed abbia mezzi adeguati alle esigenze di vita, che nel caso dei magistrati sono pienamente assicurati dal riconoscimento della retribuzione di base».
La Consulta, però, ha lasciato aperto uno spiraglio, affermando che è «discrezionalità del legislatore stabilire la concreta misura del trattamento spettante».