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Una fase della giornata di studio sul nuovo "Codice della crisi e dell'insolvenza" organizzata venerdì scorso dal Cnf
È un’opportunità enorme. «Ma richiede la capacità di rinnovarsi, di adeguare le competenze dell’avvocato e implementarle anche con la formazione tipica delle professioni aziendalistiche». A parlare è il consigliere del Cnf Carlo Orlando, in una giornata di studio sul nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza” che venerdì ha inchiodato centinaia di avvocati proprio nella sede della massima istituzione forense.
«Credetemi, cari colleghi: varrà la pena anche di accettare l’obbligo formativo di 200 ore imposto dal nuovo codice, non ha senso opporvi battaglie di retroguardia», aggiunge Orlando nella sua introduzione. L’avvocato che per il Cnf coordina la commissione sulle Crisi d’impresa definisce così il senso dell’incontro formativo. Le opportunità professionali sono così ampie da non consentire ripiegamenti. «Il bagaglio professionale andrà implementato non solo rispetto alla necessità di acquisire nuove competenze ma anche nella capacità di cambiare abito tra le diverse fasi delle nuove procedure di crisi da sovraindebitamento», spiega ancora il consigliere Cnf.
Ecco perché di una simile missione formativa si fa carico il Consiglio nazionale forense. Ecco il senso di una giornata che ha visto avvicendarsi avvocati esperti della materia e docenti universitari, vertici di via Arenula, come il capo dell’ufficio Legislativo Mauro Vitiello, e magistrati. «Una sfida del genere è accessibile solo con la capacità organizzativa del Cnf», nota Salvatore Sica, vicepresidente della Scuola superiore dell’avvocatura. «E l’istituzione forense sarà attiva anche sul piano delle relazioni istituzionali per il necessario perfezionamento della disciplina introdotta con il decreto legislativo 14 del 2019, che al momento definisce una nuova allocazione del rischio professionale ma in un quadro ancora incompleto dei criteri applicativi», spiega ancora Sica, «che andranno affinati per non esporre i destinatari di quel rischio a un’ implementazione solo giurisprudenziale».
E che ci siano diversi passi ancora da compiere quanto al perfezionamento della disciplina è elemento oggettivo attestato anche da quanto segnala il presidente Vitiello, che conferma non solo «la compiuta definizione dell’atteso decreto legislativo correttivo» ma anche la possibilità di «inviarlo alle amministrazioni cointeressate, ossia i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico. Solo che», aggiunge il capo del Legislativo della Giustizia, «è scesa in campo l’artiglieria pesante, incluso il Cnf, che con il Consiglio nazionale dei commercialisti, Confindustria e Unioncamere ha chiesto anche con toni piuttosto preoccupanti di conferire col ministro. Ecco perché, per una questione di rispetto, i passi ulteriori dell’iter non sono stati ancora effettivamente compiuti».
Notizia che conferma d’altronde quanto prefigurato da Sica: ci sarà un contributo attivo da parte del Cnf ai successivi passaggi previsti per attuare il nuovo Codice della crisi, destinati a culminare nell’entrata in vigore, fissata al 15 agosto 2020, delle nuove procedure d’allerta per tutte le imprese, anche le più piccole. Un termine che Ordini professionali e Confindustria avrebbero voluto allontanare ma che il governo finora ha mostrato di non voler rivedere.
E in fondo la difficoltà nell’adeguarsi alle nuove procedure — in particolare all’allerta che potrà scattare su segnalazione dei creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate e agente della Riscossione) — è proprio l’aspetto che racchiude le nuove opportunità per gli avvocati. «La capacità di assicurare nello stesso tempo i diritti e la corretta attività di impresa», come spiega l’avvocato Giuseppina Ivone, relatrice nella prima tavola rotonda mattutina, dedicata proprio al “Ruolo dell’avvocato nel Codice della crisi e dell’insolvenza”. L’evocata capacità di «creare un ponte tra la cultura d’impresa e la cultura del processo» si riferisce proprio alla disponibilità, richiamata inizialmente dal consigliere Orlando, di indossare abiti nuovi. Lo chiarisce anche l’altra relatrice della prima sessione, Mariacarla Giorgetti, avvocato e docente dell’università di Bergamo: «Si dovrà coniugare il profilo del difensore di fiducia con un’attività di consulenza che indichi all’imprenditore anche la necessità di non rinviare la definizione delle pendenze con i creditori. È proprio lo spirito del nuovo Codice: anticipare le misure preventive in tutte le fasi, anche prima della procedura d’allerta e dell’insediarsi degli Ocri, i nuovi organismi di composizione della crisi».
«A ben individuare la molteplicità di profili che l’avvocato deve saper assumere di volta in volta», ricorda Orlando, «provvedono egregiamente le linee guida diramate dalla Scuola superiore della magistratura. Vi troverete un pressante richiamo alla necessità di un percorso formativo preciso e solido». Tra i profili e le opportunità non si possono trascurare i casi in cui il sovraindebitamento impone la concorsualità preventiva: «L’avvocato impegnato in una fase simile», nota Giorgetti, «deve essere un esperto di governance, anche nel senso di saper compiere una valutazione sullo stato complessivo dei contenziosi giudiziali, e di uscire dall’idea che ogni causa abbia un contenuto separato».
Approccio possibile sempre a quella stessa condizione, aggiunge la relatrice, ossia solo se «l’avvocato sa implementare il suo ruolo di terzietà: a tutela dei diritti dell’imprenditore ma anche dei creditori, equilibrio indispensabile se si vuole preservare una possibile continuità aziendale». Un abito nuovo solo in parte, giacché la tutela dei diritti, di tutti, è in fondo da sempre radicata nel ceto forense.