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Cassazione
Quali normative regolano il comportamento dei magistrati sulle piattaforme dei social media? A rispondere è il Massimario della Cassazione, che stabilisce un giro di vite alle esternazioni delle toghe sui social. Se a differenza degli incarichi extragiudiziari le condotte dei magistrati sulle piattaforme dei social media non sono oggetto di una specifica disciplina giuridica, le stesse «possono tuttavia ritenersi regolate da norme deontologiche e, in parte, sono oggetto di direttive indirizzate ai dirigenti degli uffici giudiziari, nella forma di linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura». In proposito bisogna distinguere l’attività compiuta dai singoli magistrati sui social network dall’attività di comunicazione istituzionale con la stampa e i mass media svolta nell’ambito degli uffici giudiziari. L’attività di comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari e i loro rapporti con i mass media è attualmente oggetto di regole che assumono valore di linee guida, raccomandazioni o direttive indirizzate ai capi degli uffici, assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura con una Delibera dell’11 luglio 2018. Queste linee guida sono ispirate da tre esigenze: anzitutto, quella di contemperare i valori della trasparenza e comprensibilità della giurisdizione con il carattere riservato, talora segreto, della funzione, sul presupposto che il contemperamento tra tali valori, tutti correlati ai principi di indipendenza e autonomia della magistratura e ad una moderna concezione della responsabilità dei magistrati, aumenti la fiducia dei cittadini nelle istituzioni deputate all’amministrazione della giustizia; in secondo luogo, quella di tutelare il diritto di informazione dei cittadini, sul presupposto che i procedimenti giudiziari e le questioni relative alla giustizia siano di pubblico interesse; infine, quella che i rapporti dei magistrati con i mass media siano improntati alla moderazione e alla compostezza. Le richiamate linee-guida non sono vincolanti ma costituiscono un modello utilizzabile dai dirigenti degli uffici nella regolamentazione dei diversi aspetti della comunicazione. L’attività compiuta dai singoli magistrati sui social network non è invece oggetto di regolamentazione positiva, neppure nella forma di regole non vincolanti aventi funzione di direttive o raccomandazioni. Peraltro, deve ritenersi che essa trovi la sua misura e i suoi limiti nelle norme che connotano la deontologia del magistrato. Il Presidente della Repubblica, che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, in occasione dell’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura per l’anno 2019, ha sottolineato che l’osservanza della regola della sobrietà dei comportamenti, che costituisce un aspetto della deontologia professionale del magistrato, impone un rigoroso self-restraint nell’uso dei social network e delle mailing list, sul rilievo che tali strumenti, ove non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l’azione dei magistrati e potrebbero offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria. Analogo monito ha più volte formulato, in diverse occasioni, il vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma quali sono i limiti riguardo le attività dei magistrati sui social network, sia per espressioni/pubblicazioni di natura privata, sia pubblicazioni relative a temi di interesse generale o di importanza politica? C’è ugualmente una differenza tra il profilo privato e quello pubblico tenendo conto del numero di destinatari/follower? La partecipazione a certi “gruppi”, a “like” o a “follow” sui social media può minacciare la dignità di un magistrato? La risposta del Massimario è sì: questi limiti sono particolarmente penetranti con riguardo alle espressioni, esternazioni o pubblicazioni che hanno legami con i contenuti dei procedimenti trattati nell’ufficio o con le persone in essi coinvolti, giacché la legge recante la disciplina degli illeciti disciplinari stabilisce che il magistrato esercita le funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni (art.1 d.lgs. n. 109 del 2006). Le predette espressioni, esternazioni o pubblicazioni, dunque, a certe condizioni, possono costituire un illecito disciplinare allorché siano tali da tradursi in gravi scorrettezze nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di qualunque soggetto coinvolto nel procedimento o nei confronti di altri magistrati (art.2, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006). L’attività dei magistrati sui social network deve però ritenersi limitata anche quando si riferisca ad espressioni o pubblicazioni di natura privata, poiché la regola della sobrietà nei comportamenti impone di non eccedere nell’esibizione virtuale di frammenti di vita privata che dovrebbero restare riservati, al fine di non pregiudicare il necessario credito di equilibrio, serietà, compostezza e riserbo di cui ogni magistrato (e, quindi, l’intero ordine giudiziario) deve godere nei confronti della pubblica opinione. In questa prospettiva le regole deontologiche impongono un self-restraint ancor più rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di “amicizie” o “connessioni” virtuali o la partecipazione a “gruppi” o a “follow”) abbiano rilevanza politica o investano temi di interesse generale.