PHOTO
E allora, professor Spangher, la separazione delle carriere è o non è l’antidoto agli squilibri tra pm e giudice, alla “contaminazione” che la cultura del primo rischia di determinare nel secondo? «Probabilmente è necessaria, ma non sono del tutto d’accordo con l’idea di una magistratura giudicante che subisce passivamente l’influenza della requirente. Ho letto con attenzione quanto scritto sul Dubbio dal giudice Nicola Quatrano. La sua è un’analisi dall’interno, costruita sulla base delle dinamiche tra colleghi. Io parto dall’aspetto procedurale e ho idea che la cultura dei magistrati giudicanti non sia mai stata davvero diversa da quella dei pm».
Giorgio Spangher è un giurista coraggioso, tra i pochi studiosi del diritto penale non inclini a rifugiarsi nella comoda e sostanziale neutralità. Indica da anni, con tenacia, le incoerenze del processo rispetto al modello accusatorio introdotto trent’anni fa. Suggerisce soluzioni concrete, «anche la separazione delle carriere, certo». Lo dice a partire dalla proposta di legge costituzionale per la quale l’Unione Camere penali ha raccolto e depositato alla Camera oltre 70mila firme. E ragiona anche intorno all’intervento pubblicato sul Dubbio dello scorso 14 novembre da Nicola Quatrano, presidente di sezione al Tribunale del riesame di Napoli: «Ho deciso di firmare per la separazione delle carriere perché penso che l’unicità della carriera rischi di trascinare anche il giudice nella cultura del pm», ha scritto il magistrato.
Allora, professor Spangher, è co-
me dice il dottor Quatrano?
Le rispondo a partire da un dato procedurale. Che si fa sempre più chiaro. La fase delle indagini è nelle mani del pm, giusto? Si tratta di una fase in cui il giudice è debole, e tale lo si è voluto perché ci si potesse allontanare il più possibile dall’archetipo del giudice istruttore. È il pubblico ministero che fa le intercettazioni. Certo, il giudice le autorizza, ma non ha il potere di verificare autonomamente l’effettiva sussistenza dei presupposti.
È uno degli aspetti dello squilibrio?
Attenzione. È così nella fase investigativa. In quella cognitiva, cioè durante il dibattimento, cambia il quadro. Qui è il giudice che acquista il potere di raccogliere prove, invitare il pm a svolgere ulteriori specifiche indagini. E qui si vede come il magistrato giudicante abbia in sé la stessa cultura del collega requirente, e come dunque, a mio giudizio, le cose potrebbero non stare esattamente come sostiene il dottor Quatrano.
A quale “comune denominatore” si riferisce?
Intendo dire che giudice e pm hanno la stessa cultura del processo, e che ciascuno dei due la sviluppa in funzione dei rispettivi poteri. Il pm è il dominus delle indagini ed è lì che manifesta il persistere di una visione inquisitoria; i poteri riconosciuti in fase dibattimentale al giudice fanno in modo che anche costui si lasci guidare dalla stessa idea: c’è una verità esterna al processo e va trovata.
Quale dovrebbe essere invece la logica del modello accusatorio?
Il nuovo Codice ha cercato di dire che la verità va accertata sulla base di quello che le parti mettono sul tavolo del giudice. Esempi? Il sistema americano: lì il magistrato giudicante non integra certo il materiale raccolto nelle indagini. Dopodiché non nego che esista anche la dimensione di cui parla il dottor Quatrano.
L’appartenenza allo stesso Ordine.
Esiste, certo: sono colleghi, i rapporti personali pesano, non lo contesto. Ma ripeto: hanno la stessa cultura già in partenza. Nella fase delle indagini il pm ha dalla sua anche il potere mediatico, ma la giurisprudenza sulle misure viene dalla Cassazione a sezioni unite, che interpreta in modo sempre più involutivo. E si tratta di giudici.
A maggior ragione separare le carriere diventa urgente?
Mi permetto di fare un po’ di controcanto anche a proposito del rischio che al Csm si impongano criteri di valutazione tipici del magistrato dell’accusa, e che per esempio si valutino i giudici sulla base della loro inclinazione ad accogliere le richieste della Procura. Credo che prevalga più di tutto la logica di appartenenza alla corrente, che tiene uniti giudicanti e requirenti.
Ma la separazione è tanto più necessaria perché potrebbe consentire finalmente alla magistratura giudicante di aprirsi alla cultura dell’accusatorio?
Molto probabilmente è così. Potrebbe favorire l’emancipazione da una certa idea del processo. C’è però il rischio che non basti.
Cos’altro serve?
Alcune modifiche. Introdurre per esempio delle finestre di giurisdizione nelle indagini, rafforzare i poteri del giudice contrapposti a quelli del pm. Prevedere che in determinati passaggi della fase preliminare anche il giudice possa ascoltare i testimoni. Adesso il giudice delle indagini è così appiattito sul pm che nella legge 47 del 2015 sulle misure cautelari gli si chiede testualmente di fare una ‘ autonoma valutazione’. Si è dovuto mettere per iscritto che il giudice deve fare il giudice. Paradossale.
Non si vedono segni evolutivi?
Qualcosa c’è per esempio nelle nuove norme sulle intercettazioni, nella valutazione autonoma sulla utilizzabilità, nella facoltà di fissare un’udienza stralcio. Soprattutto rispetto a un particolare: quelle facoltà sono riconosciute allo stesso giudice che ha autorizzato e eventualmente prorogato le intercettazioni.
Ma perché il “nuovo” Codice ha indebolito tanto il giudice delle indagini?
Non si poteva prevedere che la fase investigativa avrebbe assunto il peso preponderante che ha oggi. Ma sulla separazione delle carriere vorrei segnalare anche una novità sottovalutata.
Prego.
Riguarda il nuovo procuratore europeo. In ciascun Paese sarà collegato a magistrati nominati in virtù di un concorso europeo, scelti dal Parlamento di Strasburgo. Nel nostro caso, si tratterà di pubblici ministeri completamente sganciati dalla struttura del Csm. Credo che in vista di una separazione delle carriere si debba tenere conto di tale situazione di fatto, Tanto più che le competenze, in partenza limitate ai reati finanziari, potrebbero allargarsi ben oltre, anche a mafia e terrorismo.
Già così, dunque, il Csm cesserà di controllare tutti i magistrati operanti in Italia. Ma un Csm della magistratura requirente non avrebbe troppo potere?
Non credo ci sia altra soluzione. In ogni caso eviterei di considerare ipotesi di assoggettamento al legislativo o all’esecutivo. Mi riferisco anche all’obbligatorietà dell’azione penale: sulle materie a cui dare eventualmente priorità, sempre meglio che decida un organismo autonomo. Con tutto il rispetto per la politica, su meno cose la chiamiamo in causa, meglio è.