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«La riforma del processo penale ha un impianto che non è ormai modificabile e comunque di solito le mediazioni sono sempre al ribasso», è il lapidario commento del professor Giorgio Spangher, emerito di diritto processuale penale e voce critica nei confronti del ddl targato Bonafede e del decreto Intercettazioni da poco approvato.
Qual è questo impianto immodificabile? La riforma penale nasce con una filosofia precisa: attraverso nuove regole di giudizio, l’obiettivo è di convincere l’imputato ad aderire ai riti speciali in logica di deflazione del contenzioso. Per farlo, aggiunge una sorta di “udienzina” davanti al giudice monocratico, che viene dopo la mancata archiviazione del pm con l’accordo del gip. Se anche questo ulteriore giudice non proscioglie, l’imputato dovrebbe essere indotto a chiedere l’abbreviato o il patteggiamento.
La leva è sempre la riduzione di pena? Esatto, basti pensare che il procedimento per decreto si estende a pene detentive fino a un anno e viene aggiunto lo sconto di pena, che era già la metà del minimo edittale, di un ulteriore 5%. Insomma, la logica è sempre quella di tentare di convincere ad aderire ai riti premiali, perchè senza la prescrizione e con il nuovo rito la condanna è largamente possibile.
Questo per ridurre la durata dei processi? Sì, la prospettiva è quella di decongestionare il carico giudiziario e di conseguenza scommettere sull’accelerazione del processo, anche se mi pare difficile che funzioni.
Perchè non funzionerà? Innanzitutto l’udienza aggiuntiva nel monocratico allungherà il tempo del processo. Inoltre il rischio è che, se le sentenze verranno scritte da giudici non perfettamente qualificati, le motivazioni rischiano di non essere sufficienti. Questo potrebbe generare un enorme affluvio di ricorsi in cassazione per difetto di motivazione.
Al netto di un impianto che lei non condivide, si può proporre qualche modifica al tavolo che si è appena aperto? Una criticità è quella del monocratico in appello: la collegialità è un valore e la monocraticità rischia di depauperare la ricchezza dell’approfondimento, inoltre si rischiano contrasti all’interno della stessa sezione. Altro punto da correggere necessariamente è l’articolo 190 bis che elimina la rinnovazione del dibattimento in caso di sostituzione di un giudice. Questa norma sciagurata è in controtendenza rispetto alla sentenza a Sezioni Unite Bajrami.
Hanno fatto molto discutere le sanzioni per i magistrati... Il punto non sono le sanzioni disciplinari ai magistrati, ma che mancano le sanzioni processuali in caso di ritardi. Solo quelle sarebbero strumenti che consentono un processo più rapido, insieme all’aumento di personale.
Perchè è così scettico sulla possibilità di modificare il testo? Perchè non è facile sedersi intorno a un tavolo ed emendare un testo del genere. Penso al dibattito sulle intercettazioni, che alla fine ha prodotto una mediazione al ribasso, come se bastasse inserire aggettivi come “rilevante” e “necessario” per cambiare l’intelaiatura di una norma. Mi chiedo: è possibile emendare il ddl in senso garantista? Non credo, perchè significherebbe modificare la filosofia di fondo del testo. Il ddl punta a una giustizia che costringa la gente a patteggiare per ottenere sconti di pena, io credo che la giustizia sia fare un processo che abbia delle garanzie. Ma la logica populista sta ormai assalendo la compagine governativa, colpita da una specie di virus inquisitorio.
E’ un problema di logica politica, quindi? Di più, il problema è che la classe politica risponde in modo preoccupante alle sollecitazioni in senso garantista della Cassazione e della Corte Costituzionale. Le faccio un esempio: quando la Consulta è intervenuta sull’applicazione dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, la risposta è stata: “Allora modificheremo la norma”. Lo stesso è successo quando sono state pubblicate le sentenze a Sezioni Unite Bajrami sulla rinnovazione del dibattimento. E’ come se la politica non accettasse più le interpretazioni conformi ai principi costituzionali delle due massime corti. E’ in atto un atteggiamento di distacco dal principio di legalità.
Ritiene che anche la norma sull’utilizzo dei Trojan sia censurabile dalla Corte Costituzionale? E’ difficile dirlo, perchè la lettura dell’articolo non è univoca e può essere interpretata secondo l’ispirazione della sentenza Cavallo a Sezioni Unite o prescindendone. Il punto è: bisogna verificare l’uso che si farà dei risultati delle intercettazioni nel caso dei reati che non rientrano nell’articolo 260. Se io intercetto un indagato per un reato contro la p. a. e individuo un altro reato non intercettabile, questa informazione diventa una notitia criminis, uno spunto investigativo? Questo è il meccanismo della pesca a strascico o delle intercettazioni a catena. Ma non è un problema di legittimità costituzionale. Eventualmente, censurabile sarebbe l’interpretazione estensiva della norma.
Il sottosegretario Giorgis ha sottolineato come la garanzia nell’uso dei Trojan sia la previsione di una motivazione rafforzata per disporli. La motivazione rinforzata non serve a nulla, perchè basta una riga in più nel modulo di richiesta. Il problema è altrove e sta nella qualificazione del fatto. Ovvero: il pm indaga per un reato che qualifica come contro la p. a. e dunque dispone l’utilizzo dei Trojan, poi però nel corso dell’indagine si scopre che il reato è un altro. Che fine fanno le intercettazioni: Sono utilizzabili? La giurisprudenza si orienta nel dire che i risultati sono sempre utilizzabili e, anche se ci fosse una dichiarazione di inutilizzabilità, quei contenuti sono stati comunque ascoltati. Questo, però, vuol dire barare sulle norme.