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corte costituzionale
La pensione di reversibilità risponde all’esigenza di “tutelare le esigenze di vita della famiglia cui il defunto contribuiva”. In altre parole, serve a “garantire ai soggetti legati al defunto la protezione dalle conseguenze determinate dal decesso”. Richiamando questi principi, la Corte Costituzionale ha stabilito che la pensione di reversibilità non possa essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Era stata la Corte dei conti del Lazio a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, quella sul cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del beneficiario, contenuta nella Riforma c.d. "Dini" del sistema pensionistico del 1995. Il caso riguardava una titolare di pensione di reversibilità che per due anni consecutivi aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi. Tali entrate avevano avuto come conseguenza l’immediata decurtazione da parte dell'Inps del trattamento pensionistico percepito per una somma superiore all’importo di questi redditi, determinando così una eccedenza negativa per alcune migliaia di euro. La Consulta, con la sentenza numero 162 depositata oggi, relatrice l’ex togata del Csm Maria Rosaria San Giorgio, ha rilevato l’irragionevolezza della norma che si pone in contrasto con la "finalità solidaristica dell’istituto della reversibilità, volta a valorizzare quindi il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità". Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finiva paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che superava di molto i propri redditi personali. La Consulta, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendo bilanciare i diversi valori coinvolti), ha precisato quindi che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a "concorrenza dei redditi stessi". E non, come nel caso in questione, fino a raggiungere importi negativi.