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Senza la nuova disciplina dei parametri forensi, la stessa svolta dell’equo compenso avrebbe rischiato di rimanere monca, almeno per quanto riguarda gli avvocati.
Ieri invece il guardasigilli Andrea Orlando ha provveduto a firmare il decreto ministeriale che aggiorna i criteri per la liquidazione dei compensi ai difensori in sede giudiziale, con significative precisazioni anche per le «funzioni svolte in sede di arbitrato», le mediazioni e le negoziazioni assistite. «È una buona notizia», commenta il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin.
Nella disciplina dell’equo compenso inserita nel decreto fiscale ed entrata in vigore pochi giorni fa, il riferimento ai parametri forensi è significativo, anche se non esaustivo rispetto alla ratio della norma. Il giudice fissa la retribuzione “tenendo conto” dei parametri, ma anche della “quantità” e della “qualità del lavoro svolto”, nonché di “contenuto e caratteristiche della prestazione legale”. È chiaro però che la correzione di alcuni aspetti contenuti nel precedente decreto fosse attesa dall’avvocatura e non a caso chiesta dal Cnf, anche per integrare il provvedimento relati- vo alle convenzioni con i “committenti forti”. E dal ministero della Giustizia è arrivata, nel tardo pomeriggio di ieri, una nota in cui si annuncia che Orlando «ha firmato e trasmesso al Consiglio di Stato il decreto ministeriale» relativo ai «parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati», e che nel suo intervento il guardasigilli ha recepito, appunto, «alcune delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale Forense». In particolare, via Arenula segnala le modifiche apportate per «evitare che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, con il rischio di rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale». Si è provveduto inoltre a «aumentare i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l’aumento della soglia massima di soggetti assistiti». E ancora, il decreto consente, nel processo amministrativo, «una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti».
Con il decreto firmato ieri il guardasigilli ha apportato ulteriori modifiche con cui ha cercato di «eliminare dubbi interpretativi e di colmare vuoti della regolazione», si legge ancora nella mota del ministero, «come nei casi di compensi tabellari da riferirsi ad avvocati che svolgano funzioni in sede di arbitrato o nei casi in cui è stata integrata la disciplina parametrale, prevedendo un compenso per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita».
Si tratta appunto di modifiche in gran parte indicate come urgenti dal Cnf. Che, si legge in un comunicato del presidente Mascherin, «accoglie con soddisfazione la buona notizia della firma dei ‘ nuovi’ parametri da parte del ministro della Giustizia». Secondo il vertice dell’avvocatura, sono «importanti in particolare, per quanto riportato nel comunicato stampa dello stesso ministro, ‘ le modifiche per evitare che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima’», osserva Mascherin citando la stessa nota di via Arenula. «Tale specifico intervento si pone coerentemente in linea con la legge sull’equo compenso da poco approvata», conferma il presidente del Cnf, che aggiunge: «Anche le altre modifiche anticipate con il comunicato stampa paiono un deciso passo in avanti verso la piena riconsiderazione della importanza e della dignità da riconoscersi alla prestazione professionale dell’avvocato».