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Anni di isolamento e in completo stato di degrado fisico e materiale. La denuncia arriva direttamente dall’ultimo rapporto pubblicato da Mauro Palma, il Garante nazionale dei detenuti. Grazie a una specifica segnalazione, la delegazione del Garante nazionale ha effettuato sia nella Casa circondariale di Voghera che in quella di Torino, “Lorusso e Cutugno”, visite specifiche finalizzate alla verifica delle condizioni di detenzione e salute del detenuto sofferente di una “grave patologia psichica” e costretto a condurre una detenzione in isolamento protratta interrottamente per anni. A ottobre, all’arrivo della delegazione presso l’istituto di Voghera, il detenuto non era presente in quanto trasferito il giorno precedente presso la casa circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”. Durante la visita - si legge nel rapporto -, con grande stupore la delegazione ha appreso dal medico di turno che ogni traccia informatica relativa al fascicolo sanitario del detenuto era stata cancellata nel pomeriggio precedente. Per questo la delegazione ha deciso di richiedere alla direttrice e al responsabile sanitario dell’istituto di Voghera, in forma scritta, di inviare con sollecitudine la documentazione necessaria per l’analisi delle complessive condizioni di detenzione negli ultimi anni.
Nel rapporto si legge che la delegazione del Garante, nel riscontrare la cooperazione “carente” da parte della polizia penitenziaria presente e “scarsissima” da parte del medico di turno, ha dovuto prendere atto della mancanza di informazioni in merito all’istituzione del Garante nazionale da parte del personale operante nella Casa circondariale di Voghera. Il rapporto parla di “una grave situazione riscontrata”, per questo il Garante nazionale raccomanda alla direzione della casa circondariale di «mettere a effettiva conoscenza di tutto il personale dell’Istituto la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 18.05.2016 n. 3671/ 6121 che ha per oggetto l’informazione sull’istituzione e sui poteri del Garante nazionale e che prescrive il necessario rapporto di collaborazione dell’amministrazione nei confronti dell’isti- di garanzia». La delegazione del Garante ha comunque avuto conferma del fatto che il detenuto durante i periodi detentivi effettuati nei diversi istituti penitenziari è stato ristretto in isolamento ininterrottamente dal 6 aprile 2011.
«Indipendentemente da ogni valutazione circa le motivazioni delle singole decisioni – denuncia il rapporto -, il Garante nazionale deve sottolineare che il prolungato isolamento di una persona può facilmente rientrare in quella definizione di trattamento contrario al senso di umanità vietato sia dall’articolo 27 c. 3 della Costituzione italiana, sia dall’articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali ( Cedu)».
Il Garante nazionale al fine di una complessiva valutazione della gestione del caso nel periodo di permanenza del detenuto presso la Casa circondariale di Voghera, onde evitare il ripetersi di situazioni simili, chiede di avere documentazione circa le informazioni sul caso fornite dalla direzione dell’Istituto alla magistratura di sorveglianza e di ricevere informazione da parte dell’amministrazione penitenziaria centrale sul perché non si sia provveduto nel corso degli anni a una allocazione del detenuto in ambienti più idonei al suo stato clinico: in particolare, se ciò sia stato determinato dalla mancanza di un esauriente infor- mazione da parte delle autorità responsabili dell’istituto o da valutazioni di altro tipo da parte della direzione generale dei detenuti e del trattamento.
Dopo la visita del carcere di Voghera, la delegazione è andata a visitare il carcere torinese “Lorusso e Cotugno” dove ha potuto incontrare la persona reclusa all’interno della sua stanza detentiva nel reparto di osservazione psichiatrica. Nel rapporto viene denunciata la condizione igienica della stanza che è apparsa scadente e mancante di arredo. Il letto è allestito esclusivamente con una coperta, senza lenzuolo, perché, come riferito dagli agenti del reparto, trattandosi di persona ad alto livello di sorveglianza viene applicata la cosiddetta “rimozione”, cioè la privazione di tutto quello che può essere usato per farsi del male. Il Garante nazionale, nel rapporto inviato al Dap e al ministero della Giustizia, conseguentemente a quello che ha visto, raccomanda che «nel caso qui considerato e in tutti gli altri casi simili nel territorio nazionale, l’amministrazione penitenziaria provveda a fornire gli Istituti di lenzuola, reperibili in commercio, di materiale idoneo a evitare un uso autolesivo e che nessuna persona detenuta venga tenuta, soprattutto per periodi prolungati, sistemata nella protuzione pria camera con il solo materasso e coperta; chiede inoltre di ricevere copia delle disposizioni che governano la cosiddetta “rimozione”, unitamente a copia dei pareri medici acquisiti all’atto della loro definizione». Il dirigente sanitario e psichiatra ha integrato la documentazione sanitaria già inviata al garante illustrando il quadro complessivo della patologia manifestata dal detenuto. Ha peraltro precisato che, secondo quanto a lui risulta, il trasferimento all’Istituto torinese non è stato disposto ai sensi dell’art. 112 Reg. Es. ( d. p. r. 230/ 2000), come invece emerge dal provvedimento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ma per osservazione “fino a miglioramento del quadro clinico”. Queste affermazioni – si legge nel rapporto - confermano le perplessità del Garante circa l’incongruità di un provvedimento di assegnazione a una sezione di osservazione psichiatrica senza un limite temporale fissato. Il Garante nazionale chiede pertanto che «l’Amministrazione penitenziaria chiarisca la connotazione legale del provvedimento adottato e chiarisca altresì l’ipotesi di percorso tratta-mentale all’interno del quale tale provvedimento è stato assunto» . Nel rapporto il Garante nazionale denuncia che l’eventuale rientro in un Istituto come quello di provenienza, dove al detenuto sarebbero presumibilmente riproposte le stesse condizioni di isolamento e di degrado con le quali è stata condotta la precedente vita detentiva, costituirebbe «un’evidente violazione del diritto del detenuto a ricevere l’assistenza e la cura sanitaria di cui ha bisogno e, con ragionevole certezza, aggraverebbe ancora le già compromesse condizioni di salute mentale, oltre a ledere senz’altro i parametri essenziali della dignità della vita detentiva». Per questo motivo raccomanda al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - previa acquisizione della valutazione conclusiva della direzione sanitaria della casa circondariale di Torino e fatta salva l’eventuale dichiarazione di incompatibilità con la detenzione in carcere - di assegnare il detenuto in una struttura dotata di adeguata articolazione per la salute mentale che ne consenta il trattamento e il recupero.