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La Cassazione Si può con una certa soddisfazione notare come il circuito fra dottrina e Corti superiori funzioni bene. E cioè come vi sia un dibattito giuridico molto dinamico attorno a temi di diritto che la politica tratta a volte con una certa sbrigatività.
Lo si può dire a proposito di un’ordinanza, la numero 1992 del 2019, emessa lo scorso 18 giugno dalla Cassazione e che ieri è stata depositata.
Si tratta della decisione che ha rimesso d’ufficio alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della legge “spazza corrotti” per la parte in cui la riforma preclude l’accesso alle misure alternative persino per il peculato.
Da ieri sappiamo che le ragioni della scelta compiuta dalla Cassazione sono ancora più sorprendenti, e incoraggianti, di quanto si fosse inteso. Prima di tutto perché hanno a che vedere con la violazione non del principio di irretroattività ma del principio di ragionevolezza, e silurano dunque le nuove norme in assoluto, non solo rispetto alla loro applicabilità ai reati commessi prima che la riforma entrasse in vigore.
Inoltre le motivazioni dell’ordinanza si agganciano addirittura alle tesi affermate dall’accademia negli Stati generali dell’esecuzione penale.
L'rragionevolezza Certo, a essere presa di mira è l’ostatività ex articolo 4 bis estesa a una fattispecie specifica qual è il peculato. Ma la Cassazione afferma la generale necessità di un «fondamento logico e criminologico» delle «scelte legislative» che riguardano la sanzione dei comportamenti illeciti. In sostanza, assimilare i “corrotti” a mafiosi e terroristi è, per la Suprema corte, irragionevole.
Vi è quanto meno il sospetto che la “spazza corrotti” violi il principio costituzionale di ragionevolezza ( come aveva già segnalato, con ordinanza analoga, la Corte d’appello di Palermo), ed è per questo che il giudice di legittimità ha deciso di rimettere la questione alla Consulta.
Dopo l’udienza con cui proprio un mese fa, la prima sezione, presieduta da Giuseppe Santalucia e con Raffaello Magi relatore, aveva assunto la decisione depositata ieri, si era dato per scontato che l’avesse voluto affermare il principio di irretroattività.
L’ordinanza infatti riguarda il caso di un condannato in via definitiva per peculato, Alberto Pascali, che si è visto negare la possibilità di chiedere la messa alla prova ed è stato costretto a valicare la soglia del carcere di Bollate.
In particolare, la Cassazione è intervenuta sulla successiva scarcerazione di Pascali, ordinata l’ 8 marzo dalla gip di Como Luisa Lo Gatto, convinta della inapplicabilità della norma che estende l’articolo 4 bis ai reati di corruzione, peculato compreso, anche per le condotte precedenti l’entrata in vigore della “spazza corrotti”. A chiamare in causa la Suprema corte è stata la Procura di Como, che ha impugnato l’ordinanza della gip.
Nella decisione depositata ieri dalla Cassazione ci sono aspetti di straordinario interesse. Senz’altro quello della probabile irragionevolezza della “spazza corrotti” nella parte in cui estende il 4 bis a reati come il peculato, e assimila così i “corrotti” a mafiosi e terroristi.
Vizio energicamente denunciato nella memoria difensiva predisposta, per Pascali, dal professor Vittorio Manes e dall’avvocato Paolo Camporini.
«In particolare la condotta di peculato», afferma la Cassazione, «non appare contenere — fermo restando il suo comune disvalore — alcuno dei connotati idonei a sostenere una accentuata e generalizzata considerazione di elavata pericolosità del suo autore, trattandosi di condotta realizzata senza uso di violenza o minaccia e difficilmente inquadrabile — sul piano della frequenza statistica — in contesti di criminalità organizzata». In altre parole, non si può trattare il peculato come la mafia.
Il carcere e la riforma Non è finita qui. Perché nel ritenere irragionevole precludere l’accesso immediato, per i corrotti, a misure alternative come la messa alla prova, la Cassazione “resuscita”, per così dire, la riforma del carcere in realtà mai venuta alla luce.
Lo fa con un omaggio ai principi di quella rivoluzione incompiuta, pure contenuti, sotto forma di delega, in una legge entrata in vigore: «Va segnalato come nella scorsa legislatura», ricorda la Cassazione, «siano stati approvati in Parlamento più punti di legge delega — la n. 103 del 2017 ( la riforma penale dell’ex ministro Orlando, ndr) — tendenti alla riconsiderazione complessiva delle preclusioni legali di pericolosità in sede di accesso alle misure alternative, con ri- affidamento al giudice del compito di valutare la sussistenza delle condizioni di ammissione».
E, aggiunge la prima sezione persino con un certo “coraggio politico”, «il mancato esercizio, su tali aspetti, della delega, non ridimensiona la valenza obiettiva di una ampia convergenza di opinioni circa la necessaria riconsiderazione organica del sistema delle presunzioni, tradottasi», appunto, «in legge nel 2017».
Nel sospettare l’incostituzionalità dell’estensione al peculato del regime ostativo ex articolo 4 bis, la Cassazione insomma si riconnette alla lavoro degli Stati generali dell’esecuzione penale. Quanto meno rispetto alla necessità di affidare al giudice la valutazione dell’effettiva, persistente pericolosità del soggetto.
Una rivoluzione nella rivoluzione. Che non potrà certo far vivere una riforma penitenziaria lasciata morire, ma che almeno può eliminare le parti più irragionevoli della spazza corrotti.