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Intercettazioni illegali. «Credo che il provvedimento della Cassazione parli da sé: Pino Galati non ha mai avuto contatti con la criminalità organizzata».
Il commento dell’avvocato Salvatore Cerra, difensore, assieme al collega Francesco Gambardella, dell’ex deputato calabrese Galati, è lapidario.
Perché per il legale bastano le parole della Suprema Corte a dire quanto hanno sostenuto a suon di documenti in tribunale: l’accusa mossa al politico è «evanescente» e le intercettazioni impiegate per contestarla «inutilizzabili».
Perché nessuno, né prima né dopo l’avvio dell’indagine, ha mai chiesto l’autorizzazione alla Camera per poter ascoltare in cuffia le parole dell’ex sottosegretario.
L'inchiesta Quinta Bolgia
La vicenda ha a che fare con l’indagine “Quinta Bolgia”, condotta dalla Dda di Catanzaro, che a novembre dello scorso anno ha svelato gli interessi delle famiglie di ‘ ndrangheta di Lamezia Terme, in Calabria, su ambulanze e onoranze funebri.
Un affare coltivato dagli uomini riconducibili al clan Iannazzo- Daponte- Cannizzaro, grazie anche, secondo l’accusa, all’aiuto di politici come Pino Galati, ex deputato calabrese, ritenuto trait d’union tra imprenditori e cosca.
Il 12 novembre scorso, dunque, Galati finì ai domiciliari, assieme all’ex consigliere comunale di Lamezia Luigi Muraca, dirigenti e funzionari Asp, come l’ex direttore generale Giuseppe Perri e l’ex direttore amministrativo Giuseppe Pugliese.
Per la Dda, «Galati è l’essenziale anello di congiunzione tra Pietro Putrino ( imprenditore nel settore delle onoranze funebri coinvolto nell’operazione, ndr) - per il tramite di Luigi Muraca - e Giuseppe Pugliese, da lui “sistemato” all’ Asp di Catanzaro».
Un politico «al servizio della ‘ ndrangheta», si leggeva nell’ordinanza, che tirava in ballo le parole di diversi pentiti, «tanto che la sua carriera politica è stata resa possibile da sempre per il sostegno delle cosche lametine».
Ma la Cassazione ha disarticolato l’impianto accusatorio, accogliendo tutti i motivi di ricorso avanzati dalla difesa annullando il divieto di dimora nella Regione Calabria a carico del politico deciso pochi giorni dopo l’arresto dal tribunale del Riesame, che aveva riqualificato l’accusa da abuso d’ufficio a turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, lasciando intatta l’aggravante mafiosa.
Contestazioni mosse anche in virtù di alcune intercettazioni ritenute utilizzabili dal Riesame in quanto «casuali», poiché effettuate nel corso di operazioni nei confronti di altri soggetti, non essendoci, in origine, elementi a carico del politico.
Le intercettazioni
Ma quelle intercettazioni, affermano i giudici di Cassazione, sono invece «inutilizzabili», anche se casuali: sarebbe stata infatti necessaria una richiesta di autorizzazione successiva, nel caso in cui fosse stato ritenuto necessario - così com’è stato utilizzare quelle conversazioni.
Richiesta che non è stata avanzata, rendendo le intercettazioni in questione «del tutto inutilizzabili». E tanto, si legge nella sentenza, basterebbe ad annullare l’ordinanza.
Ma i giudici vanno oltre, arrivando alla conclusione della «infondatezza dell'ipotesi di accusa».
Per i giudici sarebbe «del tutto evanescente la contestazione» , circostanza dimostrata dal fatto «che il pubblico ministero ed il gip hanno offerto ciascuno una diversa ricostruzione della condotta sigificativa e della relativa qualificazione giuridica ed il Tribunale, rilevandone la evidente insostenibilità, ne ha offerto una ulteriore».
Manca, in particolare, un’indicazione chiara su come, materialmente, sarebbe stato consumato il tentativo di turbare la libertà del procedimento di scelta del contraente, dal momento che «all'esito dell'incontro incriminato» - ovvero quello tra Pugliese e Muraca, sollecitato da Galati e preceduto da un suo incontro con Putrino all'aeroporto di Lamezia Terme «nulla di concreto è stato fatto dai presunti correi e, quindi, non risulta che il Galati abbia fatto nulla di più del mettere in contatto le parti interessate».
Insomma, per i giudici «non vi sono elementi che consentano di andare oltre la mera congettura», al punto di parlare di «totale esclusione della gravità indiziaria per fatti penalmente rilevanti».
E non basta, concludono, la mera conoscenza delle relazioni criminali locali per sostenere l'aggravante della ' finalità mafiosa'.
Nuove accuse
La Dda, però, è convinta della bontà della propria tesi. Tanto che ad aprile scorso, notificando all’ex deputato del centrodestra l’avviso di conclusione delle indagini, ha mosso una nuova accusa, quella di concorso esterno in associazione mafiosa.
Ma i legali di Galati sono sicuri: «abbiamo sempre e fermamente creduto nelle tesi difensive e soprattutto nell’estraneità di Galati a contesti vicini alla ‘ ndrangheta o finalizzati a commettere condotte penalmente rilevanti - sottolinea Cerra al Dubbio - Dalle carte emerge chiaramente che Galati non ha avuto contatti con la criminalità organizzata. Ciò che fa è limitarsi a mettere in contatto un consigliere comunale con un dirigente. E questa credo che sia una cosa normalissima per un politico».