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Anche la Sicilia - dopo Toscana e Calabria - “approva” l’equo compenso per i professionisti e stila una sorta di vademecum per gli enti, per individuare la giusta remunerazione.
La Giunta regionale siciliana ha infatti discusso e votato un atto di indirizzo per gli assessorati regionali e gli enti locali, in materia di acquisizione dei servizi professionali. Il testo, che fa chiaro riferimento al decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, richiama «l’estensione del principio, definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti» ( l’articolo recita che “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista”) e definisce «vessatorie, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di preten- dere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito».
La Giunta regionale ha sottolineato il valore della norma, «che intende superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell’abolizione dei tariffari, ha caratterizzato la procedura di affidamento di servizi professionali e ha visto molte amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni» e riscontrato la necessità di impartire specifici indirizzi ai rami di amministrazione regionale.
Specificamente, l’atto di indirizzo indica quali sono i decreti ministeriali da applicare: per gli avvocati, esplicitamente individua il decreto del Ministero della Giustizia, n. 55/ 2014 e poi modificato dal decreto ministeriale 37/ 2018 sui parametri forensi.
La delibera, inoltre stabilisce che «nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi ( come individuati dai decreti ministeriali ndr) sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo base di gara». In altre parole, non sarà possibile partecipare a una gara pubblica offrendo prestazioni per cifre al di sotto di quelle indicate da parametro e, all’opposto, anche la p. a. dovrà utilizzare il compenso stabilito dai decreti come criterio di riferimento.
Infine, la Giunta regionale ha ribadito l’illegittimità della fissazione di criteri di valutazione delle offerte che possano «alterare l’equilibrio tra le prestazioni e il compenso, quali, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito» e il divieto di predisposizione di clausole vessatorie.
Nonostante l’equo compenso per i professionisti sia stabilito da una legge dello stato, è significativo constatare come le amministrazioni regionali abbiano scelto di far propri e ribadire i principi contenuti nel dettato legislativo e ministeriale attraverso atti propri di indirizzo. In questo modo, infatti, l’importanza stessa della norma viene ribadita e soprattutto, come mostra la delibera della Regione Sicilia, viene esplicitato in modo rigoroso il metodo di attuazione per gli enti pubblici locali.