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Dopo aver dichiarato che è illegittimo sanzionare il detenuto al 41 bis che ha dato “la buonanotte” a un gruppo diverso da quello di socialità, ora la Cassazione – con diverse ordinanze - ha dichiarato illegittimo anche la sanzione data a due detenuti al carcere duro per aver detto “buon appetito” ad altri detenuti ristretti fuori dal loro gruppo di socialità. Uno di loro è Giuseppe Madonia. Accade che il magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva annullato la sanzione disciplinare del richiamo inflittagli per avere salutato ( augurando appunto "buon appetito") altri detenuti ristretti nel suo varco. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ha fatto reclamo, ma il tribunale di Sassari l’ha rigettato. Il Dap ha rilevato che il reclamo si fondava sul disposto dell'art 41 bis che prevede l'impossibilità di comunicare tra detenuti di diversi gruppi di socialità e che vieta quindi ogni forma di dialogo e comunicazione tra detti detenuti, sottolineando che la comunicazione può anche essere non verbale; tuttavia il Tribunale di Sorveglianza ha osservato che quel divieto di comunicazione serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: pertanto il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, dalla quale non poteva evincersi quale tipo di informazione potesse essere scambiata. Ma il Dap, il ministero della Giustizia, le direzioni delle carceri di Sassari e Viterbo hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il divieto in oggetto era finalizzato a impedire comunicazioni e che il Tribunale di Sorveglianza si era arrogato il potere di valutare se la singola comunicazione era pericolosa o meno. Ma non solo. Ha fatto ricorso anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari, deducendo erronea applicazione di legge: ha sostenuto che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito un'interpretazione della norma che superava un limite imposto espressamente, e sostanzialmente aveva configurato come diritto la facoltà di procedere allo scambio comunicativo, poiché il termine "comunicazione" doveva intendersi quale comprensivo di ogni forma di contatto, il quale può rivelarsi anche nel saluto, nel gesto, nelle movenze e in ogni scambio alternativo all'ordinario che può definire un ruolo e un messaggio occulto. Per la Cassazione, però, i ricorsi sono inammissibili. Ha ricordato lo scopo del 41 bis, ovvero quello di impedire i collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Quindi è vietato che comunichino persone dello stesso gruppo criminale, per questo motivo esistono i gruppi di socialità dove i componenti sono fatti da persone che non appartengono alla stessa organizzazione. Ma cosa intende per “comunicazione”? La Cassazione spiega che intende il processo e le modalità di trasmissione di una informazione da un individuo a un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato. Nello specifico, perciò, secondo la Cassazione il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente rilevato che la mera dichiarazione di saluto doveva considerarsi di natura neutra, nel senso che non vi era modo di cogliere una particolare informazione trasmessa in quel modo: in definitiva, un atto privo di un vero e proprio intento comunicativo. Quindi, aver sanzionato chi ha augurato “buon appetito”, ha determinato una inutile afflizione, non prevista e quindi non consentita.