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Magari non avrà l’impatto suggestivo di un “nuovo” reato. Ma la modifica strutturale sollecitata dall’avvocatura rispetto al ddl contro le violenze di genere è forse il tassello che manca. «Si deve procedimentalizzare la prevenzione», hanno spiegato, in audizione a Palazzo Madama, il presidente del Cnf Andrea Mascherin e la componente della giunta dell’Ucpi Paola Savio. Nella legge sul “codice rosso” vanno previste «alcune precise forme di monitoraggio delle vittime ma anche dei presunti responsabili». Mascherin e Savio hanno chiesto di accantonare l’istituzione di alcune nuove forme di reato e l’innalzamento delle pene: il testo fortemente voluto dai ministri Bonafede e Bongiorno, e votato alla Camera a inizio aprile, va integrato con una vera “metodica della prevenzione”.
Ai senatori della commissione Giustizia, il presidente del Cnf ha ricordato come «né le nuove figure di reato né l’aumento delle pene abbiano mai prodotto risultati in termini di prevenzione». È invece sulla fase precedente lo stesso accertamento del reato che «ci si dovrebbe concentrare». Se è giusto dunque prevedere, come fa l’articolo 5 della legge sul “codice rosso”, «corsi di formazione specifica per il personale delle forze dell’ordine», va «sviluppata anche tutta la fase immediatamente successiva alla prima denuncia, a partire da un dato: le vittime di maltrattamenti in famiglia o altri reati di cui ci si occupa con questo ddl», ha osservato Mascherin, «sono inevitabilmente condizionabili, e spesso recedono dall’iniziale scelta di rivolgersi alla giustizia».
Servono procedure che includano «la collaborazione fra Procure e assistenti sociali» per seguire sia le vittime che i presunti responsabili. In modo da evitare «quegli ultimi appuntamenti spesso fatali», aggiunge il presidente del Cnf, «e far scattare un monitoraggio anche di fronte al semplice caso di una donna che si rivolge al pronto soccorso con un occhio tumefatto». Come ricordato dal Cnf, si tratta di previsioni inserite nel codice procedimentalizzato per le violenze sui minori. «Anche la eventuale remissione della querela può essere un segnale di allerta». Mascherin ha inoltre invitato a riflettere sull’opportunità di limitare «la pubblicità dei casi di violenze domestiche» dal momento che non si possono escludere «meccanismi di emulazione, tanto più probabili quando si arriva alla spettacolarizzazione televisiva». Dall’avvocatura si sollecita anche uno spazio maggiore per la «giustizia riparativa», che consente «al reo di prendere consapevolezza della portata dell’accaduto e di entrare in una reale fase di recupero, in modo da limitare la recidiva».
L’avvocata Savio, che per l’Unione Camere penali ha seguito fin dall’inizio l’iter del provvedimento, ha illustrato in audizione i numerosi rilievi al “codice rosso” analizzati con precisione anche in un ampio ( e impietoso) documento depositato in commissione Giustizia. Fra le critiche, non mancano quelle su alcuni profili della misura- simbolo, ossia l’obbligo per il pm di ascoltare la vittima entro 72 ore dalla denuncia. «Quando le persone offese sono minori, li si espone al rischio di rendere dichiarazioni che potrebbero soffrire dell’induzione dell’adulto, quantomeno per l’emotività» dovuta «al poco tempo trascorso».
Tra i paradossi più evidenti da correggere, secondo Savio, quello legato alla previsione del nuovo reato di «violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento». Visto che già esiste il «rimedio per la violazione di misure cautelari» ossia il loro aggravamento», non c’è ragione di vincolarsi all’ «accertamento di un fatto di reato, notoriamente molto differito rispetto all’accadimento da giudicare». Con tutte le «conseguenze che ne derivano anche rispetto alla tutela della persona offesa». Da parte dell’Unione Camere penali sono stati mossi rilievi anche sulla «formazione» degli agenti «inevitabilmente rallentata dalla clausola di invarianza economica» e sul «mancato rispetto dei canoni di determinatezza riscontrata nella previsione del nuovo reato di lesioni permanenti al viso» .