All'una e 26 minuti il cellulare squilla: dall'altra parte del filo ci sono i carabinieri di Buccinasco, nella provincia di Milano.

L'avvocata Cinzia Giambruno risponde e le viene comunicata la nomina a difensore d'ufficio, cui segue la domanda di rito: «Accetta che l'indagato elegga domicilio presso il suo studio legale?». L'avvocata Giambruno rifiuta la domiciliazione e chiude la telefonata.

All'una e 28, però, nella sua casella di posta elettronica arriva una email autogenerata dal Centro nomine difese d'ufficio, che le comunica la revoca della nomina. Nello spazio sul motivo della revoca: ' Rifiuta'. «Con buona pace di tutta la normativa in materia...», aggiunge l'avvocata, che ha segnalato i fatti al Consiglio dell'Ordine di Milano e provato a ricontattare i carabinieri, «che però non hanno mai risposto».

Una storia comune

La prassi, tuttavia, non è isolata e molti avvocati hanno subito lo stesso trattamento. Prima che venisse instaurato il sistema elettronico, però, tutto si concludeva nel silenzio: se l'avvocato rifiutava la domiciliazione, la telefonata finiva nel nulla e la polizia giudiziaria non prendeva più contatti per dar seguito alla nomina.

Il caso non è isolato: fatti simili si sono verificati anche in provincia di Roma e in altri comuni italiani, nonostante l'interessamento sia dei consigli degli ordini che dell'Unione camere penali italiane.

Nodo centrale della questione è la riforma dell'articolo 162 comma- 4 bis del codice di procedura penale proposta dal Cnf e dall’Unione camere penali italiane, che prevede che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non abbia effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.

In altre parole, l’indagato non può ricevere le notifiche sullo stato del suo processo presso l’ufficio del difensore, se l’avvocato non dà il consenso. «Una norma recepita sulla scorta della giurisprudenza della corte di Strasburgo in relazione all’articolo 6 Cedu, per tutelare l'effettività della difesa tecnica ed evitare che si processassero persone di fatto irreperibili», spiega Fabio D'Offizi, membro dell'osservatorio nazionale ' Paola Rebecchi' su difesa di ufficio, dell'Unione camere penali italiane.

Infatti, l’elezione di domicilio presso l’avvocato semplifica di molto il lavoro degli ufficiali giudiziari, che hanno un luogo certo dove notificare gli atti. Ma, se l’indagato è senza fissa dimora non prende contatti con il difensore, queste notifiche andate a buon fine servono solo a far procedere un processo che, nei fatti, si celebra nei confronti di un irreperibile.

Un sistema distorto

La distorsione del sistema che genera la prassi scorretta subita dall’avvocato Giambruno - sorge quando l'indagato è senza fissa dimora e non è in grado di eleggere domicilio, se non presso lo studio dell'avvocato.

Se l'avvocato nega il consenso si genera l'impasse: «Uno stallo, in cui la polizia giudiziaria deve completare il verbale e non sa che cosa scrivere nello spazio relativo al domicilio eletto», spiega D’Offizi. La soluzione, allora, sarebbe una sola: «Chiedere all'indagato un altro luogo di elezione di domicilio, altrimenti dichiararlo senza fissa dimora e quindi procedere secondo le forme ordinarie dell’articolo 157 e seguenti del codice di procedura penale».

Con un rischio, però: che una eventuale successiva dichiarazione di irreperibilità faccia sospendere il processo. «Quindi, in un'ottica di efficientismo distorto, viene leso il diritto di difesa e si scarica ogni responsabilità sugli avvocati» : infatti, di fronte al rifiuto, la polizia giudiziaria revoca autonomamente la nomina e fa scorrere la lista degli iscritti alle difese d'ufficio, fino a quando non trova un legale disposto ad accettare la domiciliazione dell'indagato presso il suo studio. «Per questo, come Osservatorio difesa d’ufficio dell’Ucpi, è stato creato un indirizzo ad hoc, osservatoriopaolarebecchi@gmail.com, per ricevere segnalazioni su prassi distorte come questa», conclude D'Offizi.

Il meccanismo "fuorilegge"

Nel caso dell'avvocata Giambruno e di molti altri, la tecnica è sempre la stessa e completamente contraria alle norme. La polizia giudiziaria contatta i difensori d'ufficio attivando una procedura attraverso call center e, se l'avvocato non presta il consenso all’elezione di domicilio, riattiva la procedura, scavalcando il primo nominato.

Questa riattivazione, però, genera una email automatica di revoca della nomina, come quella ricevuta da Giambruno. «Una prassi assolutamente scorretta, che non rientra nei poteri della polizia giudiziaria, anche perchè la difesa d'ufficio non può essere rinunciata da parte del difensore, se non per motivi di incompatibilità», spiega D'Offizi.

Non solo, nel caso in cui sulle ragioni della revoca ci sia scritto ' rifiuto' come motivazione, si genera un altro profilo di danno per l'avvocato. «La dicitura 'rifiuto' mette in serio imbarazzo l'avvocato, perchè potrebbe essere interpretato come rifiuto della nomina a difensore d'ufficio, che è un illecito deontologico».

In sostanza, dunque, se il Consiglio dell'Ordine non fosse al corrente di questa prassi illecita della polizia giudiziaria - e quindi non interpretasse quel ' rifiuto' come ' rifiuto all'elezione di domicilio' ( una dicitura che, però, ingenererebbe in capo alla polizia giudiziaria responsabilità per condotta scorretta) - potrebbe anche aprire un procedimento disciplinare contro l'avvocato.

Proprio questa prassi è stata più volte stigmatizzata dall'Ucpi, che in un documento l'ha definita un «grave attentato alla difesa ed alla figura del difensore d’ufficio: non vi è dubbio, infatti, che in tali casi si tratti di una vera e propria decisione ritorsiva, a fronte della legittima decisione di non acconsentire all’elezione di domicilio ( evidentemente forzata)».

Anche perchè snatura non solo la ratio della riforma del 2017, ma anche l'istituto dell'elezione di domicilio, «che non ha lo scopo di “agevolare” la successiva attività notificatoria ( come ritengono coloro che “impongono” all’indagato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio)» ma quello di permettere l'effettiva conoscenza del procedimento penale da parte dell'indagato, che è parte integrante del suo diritto di difesa.