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Sospensione di tutti i benefici della pena previsti dall’ordinamento penitenziario; isolamento pressoché totale; l’ora d’aria ( massimo due ore al giorno) avviene in vasche di cemento con la presenza di piccoli gruppi di detenuti, anche se normalmente il passeggio avviene in completa solitudine oppure con un’altra persona e basta; il divieto di ricevere libri e qualsiasi altra forma di stampa dall’esterno. Per quanto riguarda i colloqui con la famiglia, la norma è rigidissima. Per capire meglio basta leggere cosa prevede la nuova normativa del 2009 che inasprì ulteriormente il 41 bis. In particolar modo ha inteso limitare la fruizione dei colloqui visivi, per contenere il pericolo che il detenuto continui a comunicare con l’esterno trasmettendo ordini e messaggi. È prevista, pertanto, la fruizione di un solo colloquio visivo mensile – tramite vetro divisorio - che deve essere comunque videoregistrato; la nuova legge ha imposto il controllo auditivo dei colloqui visivi, ovviamente previa motivata autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Per i colloqui telefonici, la nuova normativa ha apportato una sostanziale modifica: la telefonata deve essere effettuata esclusiva- in caso di mancata fruizione, nell’arco del mese solare, del colloquio visivo. Per quest’ultima disposizione si chiarisce che il colloquio telefonico potrà essere effettuato in qualsiasi giorno del mese. Successivamente, con una nota del maggio 2013 ai direttori degli istituti, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha specificato che il colloquio visivo deve essere mensile e cioè che «tra un incontro e l’altro dovrà trascorrere un intervallo di tempo di circa un mese», escludendo la possibilità che i colloqui avvengano a distanza ravvicinata, come ad esempio negli ultimi giorni di un mese e nei primi del mese successivo.
La legge del 2009 stabilisce inoltre che i detenuti hanno la possibilità di effettuare, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio con i loro difensori, della stessa durata di quelli previsti con i familiari ( dieci minuti per la telefonata e un’ora per il colloquio visivo). Poi qualcosa è cambiato. Nel giugno 2013, il Dap, con un’ulteriore circolare, torna sui colloqui con i legali a seguito di una sentenza della Corte costituzionale: viene quindi stabilito che ai detenuti sottoposti al regime speciale 41- bis dovrà essere consentito, al pari di quelli a regime ordinario, di effettuare colloqui con i difensori senza limiti di frequenza e di durata.
In seguito al rapporto sul 41 bis redatto dalla commissione sui diritti umani presieduta dal senatore Luigi Manconi, è nata una indicazione al Parlamento affinché apporti delle modifiche che rendano più umana la pena. Lo stesso Manconi ha più volte detto che «lo scopo della norma non è rendere più afflittiva la pena ma interrompere i legami del demente tenuto con l’organizzazione criminale», e che quindi «tutto ciò che eccede tale scopo è illegale». Anche dal documento finale degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, è emerso che il 41 bis presenta delle restrizioni che vanno al di là di quanto previsto dal legislatore. Il documento punta il dito in particolar modo all’applicazione che varia da Istituto a Istituto. Proprio per questo motivo, il Dap è pronto a emanare una circolare per risolvere questo gap e puntare a uniformare le regole per tutti gli istituti penitenziari che ospitano i detenuti al 41 bis. Roberto Calogero Piscitello, dirigente della direzione generale detenuti e trattamento del Dap, ha riferito a Il Dubbio che presto firmeranno la circolare. Nella prossima puntata parleremo di alcuni casi che riguardano gli effetti degradanti del 41 bis.
( 4- CONTINUA)
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