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processo amministrativo
È stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato sull’appello degli Ordini forensi di Roma e Napoli contro la decisione del Tar, che aveva dato ragione al Mef sull’avviso di conferimento di incarichi di consulenza in campo giuridico a titolo gratuito, pubblicato a febbraio 2019. Il ricorso al Tar si basava sulla violazione della Costituzione, tra cui gli articoli 1 (visto che la Repubblica non è fondata sul lavoro gratuito...) e 36 (zero euro non pare essere una retribuzione proporzionata), oltre che della disciplina sull’equo compenso (articoli 13-bis della legge 247/2012 e 19-quaterdecies del Dl 148/2017). Il Tar aveva respinto il ricorso con una serie di motivazioni, tra cui il fatto che non vi fosse alcun rapporto di lavoro, visto che il professionista poteva dimettersi (ma questo possono farlo anche i lavoratori dipendenti...), e che non era indicato l’oggetto specifico della consulenza (ma questo capita spesso in ambito professionale, e non per questo si lavora gratis), e che la gratuità era compatibile con l’ordinamento giuridico, considerato che non ci sono specifici divieti (non c’è neppure un divieto esplicito di cannibalismo, ma non per questo si può mangiare un giudice...), e che comunque la disciplina dell’equo compenso non impedisce di lavorare gratis, visto che va applicata solo quando è previsto un compenso (ma se è così, che senso ha fare una norma che impone un equo compenso, quando poi basta prevedere la gratuità?). Incredibili sono poi i richiami del Tar sui generici vantaggi che l’attività di consulenza gratuita può offrire come arricchimento professionale (ma non dovevano essere già esperti, i professionisti?), e che l’impegno del professionista deve essere indipendente dalla remunerazione (forse nell’Unione Sovietica...). A fronte di queste motivazioni surreali, gli Ordini di Roma e Napoli si sono rivolti al Consiglio di Stato, sostenendo l’illegittimità della sentenza per erroneità e/o carenza della motivazione, oltre a illogicità e contraddittorietà manifesta, a cui si sono aggiunte specifiche contestazioni sull’avviso, anche alla luce del Codice dei contratti e delle Linee guida Anac sull’affidamento dei servizi legali (in cui è previsto che la prestazione abbia un valore). Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello fondato per quanto riguardava l’indeterminatezza dell’avviso, che non garantiva l’imparzialità nella selezione, e quindi il buon andamento dell’azione amministrativa. Invece sono state respinte le richieste sul fronte dell’equo compenso, e quello della disapplicazione della normativa sugli appalti. Relativamente a questo ultimo punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato gli elementi dell’avviso che lo sottraevano alla disciplina dell’appalto di servizi, configurandosi come un contratto d’opera professionale. Riguardo invece l’inammissibilità della mancanza di un compenso, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’articolo 36 della Costituzione non è applicabile al caso in specie, in quanto rientra nella libertà di ciascuno lavorare gratis, e che può essere sufficiente la gratificazione di rendersi utili alla cosa pubblica, e inoltre che il principio dell’equo compenso vale quando è prevista una remunerazione, ma non quando questa non c’è. Al riguardo chiunque potrebbe osservare che una cosa è rinunciare alla remunerazione per un’attività lavorativa (si attende il buon esempio dei giudici amministrativi...), un’altra è che una Pa richieda (anzi pretenda) una prestazione gratuita, in violazione anche dei principi di equità, che emergono con chiarezza dalla Carta costituzionale. E se è vero che l’attività può essere gratuita (ma non sempre lo è) nel Terzo settore, è altrettanto vero che 3,2 milioni di dipendenti pubblici (compresi i giudici che hanno scritto queste sentenze) sono pagati per il loro lavoro, e non si capisce perché dei professionisti non debbano esserlo per un’attività analoga. C’è però almeno un barlume di consapevolezza in questa sentenza: ossia che l’equo compenso ha colmato quella deminutio della tutela dei professionisti a seguito dell’abrogazione dei minimi tariffari.