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«Le pubbliche amministrazioni sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione». È quanto ha ribadito il Tar delle Marche, che si è pronunciato sul ricorso avanzato dagli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili di Ancona, Pesaro e Urbino contro la Provincia di Macerata. La vicenda ha a che fare con il bando per la nomina dell’Organo di controllo ( sindaco unico) della società Task srl, organo in house providing a controllo pubblico.
Avviso che prevedeva, tra le condizioni contrattuali, un compenso annuo pari a 2mila euro, in violazione dunque della disciplina sull’equo compenso. Un compenso, predeterminato in maniera fissa e unilaterale dalla Provincia di Macerata, che viola, infatti, il minimo tariffario, pari a 7.256,92 euro, come determinato tenendo conto sia della parte riferibile all’incarico di revisore dei conti, sia a quella riferibile all’incarico di sindaco della società.
Ma, soprattutto, viola la legge 172 del 2017, una svolta per le professioni, fortemente voluta dal Consiglio nazionale forense, dettata dapprima per i soli avvocati e poi estesa anche agli altri professionisti e alla pubblica amministrazione, quest’ultima assimilata ai “committenti forti”. Come sottolineato dal collegio dei giudici, nell’ordinamento vige un principio volto ad assicurare «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro», con lo scopo «di tutelare il diritto a una retribuzione adeguata» nei rapporti con i contraenti «cosiddetti “forti” e nell’ambito di convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi - tra i quali è stata annoverata anche la pubblica amministrazione - prevedendo la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni», le quali determinino «un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista».
I parametri di riferimento per la determinazione di un compenso “equo”, che per il giudice assumono «valore orientativo», fanno riferimento «ai parametri stabiliti dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti», da non considerare alla stregua di minimi tariffari inderogabili - aboliti dal “decreto Bersani” -, ma comunque come «un criterio orientativo per la determinazione del compenso».
E quando il cliente è un contraente forte - come in questo caso è considerata la Provincia di Macerata -, «la pattuizione del compenso professionale incontra il limite del rispetto del principio dell’equo compenso». Nel caso in questione, dunque, tale principio non sarebbe stato rispettato, con conseguente illegittimità e, dunque, nullità della parte del bando che stabilisce il compenso.
«Siamo di fronte a una sentenza estremamente importante, che ci auguriamo possa essere da sprone per una rapida e piena approvazione dell’equo compenso per i professionisti italiani, colmando il vuoto apertosi anni fa con la dannosa eliminazione delle tariffe minime - afferma in una nota il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani -. In questi ultimi anni diversi erano stati i casi di amministrazioni pubbliche che avevano pubblicato bandi per prestazioni professionali addirittura senza compenso, contro i quali è giustamente insorto il sistema ordinistico nel suo complesso. Il Tar delle Marche ora interviene su un bando non a titolo gratuito, ma con un compenso che non rispettava l’applicazione dei parametri. Siamo di fronte ad un passo in avanti molto significativo».