La proposta di legge, classificata come AC 3179, su “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”,
approvata in prima lettura alla Camera lo scorso 13 ottobre, e inviata al Senato, presenta non poche differenze rispetto a quella iniziale presentata dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e dai deputati Andrea Mandelli (FI) e Jacopo Morrone (Lega). Soprattutto, il testo contiene diverse novità rispetto all’attuale disciplina sull’equo compenso, contenuta nell’articolo 13-bis della legge 247/2012, introdotto dall’articolo 19-quaterdecies del decreto 148/2017, convertito dalla legge 172/2017. Innanzitutto va segnalato che il provvedimento uscito dalla Camera ha ristretto l’ambito di applicazione del principio dell’equo compenso, passando dall’ampio mondo del lavoro autonomo, previsto dall’articolato originario di Meloni, alla categoria più limitata dei professionisti iscritti a Ordini e collegi, a cui si aggiungono quelli di natura intellettuale non ordinamentali, come i docenti. Per contro, la nuova disciplina prevista dall’AC 3179, pur continuando a circoscrivere il principio dell’equo compenso alle convenzioni aventi ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale (come previsto dalla regolamentazione attuale), ne estende la portata soggettiva, consentendo la sua applicazione non solo alle banche, alle assicurazioni e alle grandi imprese con più di 250 dipendenti o 50 milioni di euro di fatturato annuo, ma anche alle medie aziende, che sono quelle con più di 50 dipendenti, o con ricavi superiori a 10 milioni.
Passi avanti (ma esclusioni eccellenti) sul compenso dovuto dalle Pa
Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, che era già tenuta al rispetto dell’equo compenso in forza del comma 3 dell’articolo 13-bis, secondo cui
“garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi”, l’AC 3179 prevede ora una generalizzata estensione a tutte le Pa del meccanismo di tutela dell’equo compenso, stabilendo che
“le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Va però ricordato che rispetto al testo iniziale dell’AC 3179 sono esclusi dal rispetto dell’equo compenso gli agenti della riscossione e le società di cartolarizzazione, potendo questi soggetti richiedere prestazioni ripetitive. C’è però il rischio che tale estensione venga neutralizzata dall’articolo 12 dell’AC 3179, che ripete la formulazione del comma 4, dell’articolo 13-bis, della legge 247/2012, in base al quale
“dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo (parola che, nell’AC 3179, è ovviamente sostituita da ‘legge’, nda)
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Infatti, è proprio questa disposizione che ha consentito alla giustizia amministrativa di impedire l’applicazione del principio dell’equo compenso alle Pa, come è successo con la recente sentenza del Tar del Lazio del 20 luglio 2021, che ha dato ragione all’Inps nel prevedere per i giovani avvocati un pagamento di 4 euro per procedimento in caso di sostituzione dell’avvocatura dell’Istituto previdenziale nei tribunali (sentenza analizzata dal Dubbio in un articolo del 1° settembre).
Equo compenso esteso alle libere pattuizioni
La nuova disciplina dovrebbe neutralizzare però un’altra motivazione che ha permesso finora la disapplicazione del meccanismo dell’equo compenso in tante Pa, ossia il concetto della libera pattuizione, che giustificherebbe (come ha ritenuto il Tar del Lazio) il venir meno del principio dell’equo compenso, applicabile solo in assenza di un accordo. In effetti, l’articolo 3, comma 1, dell’AC 3179, afferma che sono nulle
“le pattuizioni (che includono anche i liberi accordi, nda)
di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge”. Infine, un ulteriore rafforzamento della disciplina in materia di equo compenso viene dalla previsione di un’ulteriore clausola nulla, ossia quella che prevede l’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente, o a soggetti terzi, compensi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, servizi di assistenza tecnica, di formazione, o di qualsiasi altro bene o servizio, richiesti dal cliente.