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Corte costituzionale
La legittimità della regola dell’assegnazione del cognome paterno ai figli sarà vagliata dalla Corte Costituzionale. Lo ha deciso proprio la Consulta, sollevando la questione, riguardante il primo comma dell’articolo 262 del codice civile, davanti a se stessa. La decisione della Corte è giunta al termine della camera di consiglio di oggi, nella quale è stata esaminata la questione, sollevata dal tribunale di Bolzano sul medesimo articolo del codice civile nel punto in cui non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome della madre. I giudici delle leggi hanno infatti ritenuto che la questione sul cognome paterno sia «pregiudiziale» rispetto a quella sollevata dal tribunale di Bolzano, fa sapere Palazzo della Consulta, in attesa delle motivazioni dell’ordinanza che saranno depositate nelle prossime settimane. Secondo il giudice di Bolzano, la norma censurata - risultante dall’intervento conseguente a una pronuncia della stessa Consulta del 2016 - consentirebbe ai genitori, di comune accordo, di dare al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, in aggiunta a quello del padre che effettua il riconoscimento, mentre non sarebbe disciplinato il caso in cui i genitori, di comune accordo, intendano attribuire il solo cognome della madre: per questo, l’articolo 262 del codice civile sarebbe in contrasto sia con l’articolo 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell’identità personale, sia con l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del riconoscimento dell’eguaglianza tra donna e uomo, oltre che con gli articoli 11 e 117, in relazione a principi espressi nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inerenti il rispetto della vita privata e della vita familiare e il divieto di discriminazione. Prima di dirimere il nodo sottoposto dal tribunale di Bolzano con la sua ordinanza di rimessione, la Corte ha quindi deciso di valutare la legittimità dell’articolo del codice civile - che disciplina l’attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio - nella sua regola-base, ossia quella dell’assegnazione del solo cognome del padre.