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Il presidente Militi: «La sospensione dalla professione per gli avvocati implicha la cancellazione dall’istituto»
MASSIMILIANO DI PACE
La Cassa Forense sta cercando di mantenere iscritti quegli avvocati che decideranno di lavorare per l’Ufficio del processo, previsto per l'attuazione del Pnrr, nel quadro del rafforzamento della capacità funzionale della Pubblica amministrazione, che include anche la giustizia ordinaria e amministrativa.
In questo contesto, la disposizione che interessa gli avvocati è contenuta nell’articolo 11 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 113/ 2021, che è intitolato “Addetti all'ufficio per il processo”. In pratica questa norma prevede che per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, e per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo, il ministero della Giustizia può richiedere alla Commissione Ripam, la quale può avvalersi del Formez PA, di avviare procedure di reclutamento, nel periodo 2021- 2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 addetti all'Ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 2 anni e 7 mesi per il primo scaglione, e di 2 anni per il secondo.
Fin qui tutto bene, ma il Decreto legge “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 febbraio, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data del 28 febbraio ( circostanza sulla quale né l’ufficio legislativo, né l’ufficio stampa di Palazzo Chigi, hanno ritenuto di rispondere per le vie brevi), conterrebbe una disposizione ( comma 2 dell’articolo 34), in base alla quale, mediante l’aggiunta del comma 2- bis all’articolo 11, si prevede che “L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo”.
Non essendo disponibile la relazione tecnica a questo futuro Decreto legge, non è possibile conoscere le ragioni di tale specificazione. Di certo c’è che il presidente della Cassa Forense, Valter Militi, vuole giocare d’anticipo: «Il legislatore non è sicuramente consapevole che l’espressione “sospensione dall’esercizio dell’attività professionale” significa nel nostro caso cancellazione dal nostro istituto. Pur ricordando che basta un giorno di versamento alla Cassa forense nel corso dell’anno solare per considerare quell’anno integralmente ai fini del conteggio degli anni di versamento, così come che è sempre possibile iscriversi di nuovo al nostro istituto previdenziale anche a distanza di uno o più anni dopo la cancellazione, non c’è dubbio che sarebbe meglio evitare cancellazioni e reiscrizioni, e soprattutto sarebbe opportuno continuare a versare i contributi al nostro istituto. A questo fine abbiamo sensibilizzato tutte le forze politiche su tale questione, in modo che, al momento della discussione parlamentare della legge di conversione di questo decreto legge, si introducano le opportune modifiche. In ogni caso i nostri iscritti devono stare tranquilli, poiché i versamenti finora effettuati nella Cassa forense non andranno persi, neppure in caso di mancato ritorno alla Cassa, in quanto essi saranno trasferiti all’ente previdenziale che provvederà a liquidare la pensione, mediante i noti meccanismi della ricongiunzione».