L'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento, composto da undici articoli, definisce i criteri generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme di autonomia, la modifica e la revoca delle stesse, nonché le modalità procedurali per l'approvazione delle intese tra lo Stato e una Regione.

Autonomia differenziata, i principi fondamentali

Il testo richiama il rispetto dell'unità nazionale e dei principi di unità giuridica ed economica e di coesione economica, sociale e territoriale. Si sottolinea l'importanza del decentramento amministrativo e si dispone che l'attribuzione di funzioni in materia di diritti civili e sociali, garantiti su tutto il territorio nazionale, sia subordinata alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Il provvedimento stabilisce che sia la Regione a deliberare la richiesta di ulteriori forme e condizioni di autonomia. Tale richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio ed al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, il quale avvia il negoziato con la Regione interessata. Prima dell'avvio del negoziato, il governo informa il Parlamento e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

Iter di approvazione

Lo schema d'intesa preliminare viene trasmesso alla Conferenza Unificata per il parere, da dare entro 60 giorni. Dopo aver ricevuto il parere della Conferenza Unificata, lo schema è trasmesso alle Camere per espressione con atti di indirizzo. Valutato il parere e sulla base degli atti parlamentari, il Presidente del Consiglio predispone lo schema d'intesa definitivo, che viene approvato dalla Regione interessata e poi deliberato dal Consiglio dei ministri.

Procedere per la definizione dei Lep

Il testo delinea le procedure per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e delega l'esecutivo ad adottare decreti legislativi entro 24 mesi per individuare i LEP. Questi devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizioni di efficienza nell'uso delle risorse. I LEP possono essere periodicamente aggiornati per adattarsi ai mutamenti socioeconomici e tecnologici.

Se la determinazione dei LEP comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni avviene solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Le intese, valide per un massimo di dieci anni, garantiscono l'invarianza della proporzionalità delle risorse destinate alle altre Regioni e prevedono la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.