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La Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare dell’ammonimento per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano accusato di aver violato il divieto per le toghe di iscriversi a un partito politico e partecipare alla sua attività anche se in aspettativa. Le sezioni riunite della Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi, hanno rigettato il ricorso presentato da Emiliano confermando dunque la sanzione dell’ammonimento, la più lieve prevista, decisa nel febbraio dell’anno scorso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Il diritto del magistrato di partecipare alla vita politica non è senza limitazioni nella Costituzione e deve essere bilanciato con la tutela di altri beni giuridici costituzionalmente protetti, quali il corretto esercizio della giurisdizione, il prestigio dell’ordine giudiziario e i principi di indipendenza e di imparzialità dellamagistratura», di cui parlano gli articoli 101, 104 e 108 della Costituzione, sottolineano le sezioni unite civili della Cassazione. Gli ’altì giudici ricordano anche come, l’articolo 98 della Costituzione «conferisce espressamente al legislatore ordinario la facoltà di introdurre, per i magistrati, limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici». Le fattispecie di illeciti disciplinari «costituite dalla iscrizione a partiti politici e dalla partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici» sono «entrambe lesive dell’immagine pubblica di imparzialità del magistrato e della indipendenza e del prestigio dell’ordine giudiziario». Ed è proprio questo uno dei principi di diritto enunciati dalle sezioni unite civili della Cassazione.