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Gualtieri
«Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19». È quanto prevede una norma dell’ultima bozza del decreto rilancio, ancora suscettibile di modifiche. L’articolo prevede la possibilità di «concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. Tali aiuti sono finalizzati a proteggere l’occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti», si legge nella relazione illustrativa. «Non rientrano nella fattispecie di cui all’articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta l’economia, poichè, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e, pertanto, esulano dal campo di applicazione del controllo dell’Unione sugli aiuti di Stato. L’articolo stabilisce che »gli aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid19 e sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia». La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. Inoltre, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purchè il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali«.