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La proposta di riduzione dei numero dei parlamentari - da 630 a 400 deputati, da 315 a 200 senatori, contro gli attuali 915 di cui inizierà la discussione alla Camera in quarta lettura lunedì, è certamente una riforma costituzionale di grande rilievo.
Non solo per le ragioni – per lo più addotte dai detrattori più meno mascherati del sistema di democrazia rappresentativa parlamentare – del risparmio di qualche centinaio di milioni nel bilancio dello Stato, ma soprattutto per il maggior prestigio e l’accresciuta efficienza dell’istituzione parlamentare. La scelta dei candidati da parte dei partiti e movimenti politici o degli stessi elettori diverrebbe molto più rigorosa e selettiva.
Stante la notevole riduzione del numero complessivo dei parlamentari e la sottoposizione di ciascuno al voto di una platea assai più vasta di elettori, verrebbero presentati candidati di indiscusse doti di moralità, affidabilità, preparazione culturale e politica, così migliorando sin dalla base la credibilità del ceto politico. Il livello dei dibattiti parlamentari nonché la qualità e i tempi della produzione legislativa ne sarebbero grandemente avvantaggiati; il peso e l’importanza di ciascun parlamentare risulteranno notevolmente accresciuti.
Una volta approvata, la riforma entrerà in vigore a fare data dal primo scioglimento o dalla prima cessazione anticipata delle Camere e già sono stati previsti, mediante apposita legge di delega al Governo, i meccanismi per determinare i nuovi collegi uninominali e plurinominali e le eventuali modifiche al sistema elettorale.
Ovviamente si dovrà anche provvedere, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, alla riduzione del numero e all’accorpamento di alcune commissioni parlamentari e presumibilmente ad alcune modifiche delle loro competenze.
La riforma si accompagna a altre proposte di modifiche costituzionali volte a razionalizzare l’attuale sistema elettorale e a coordinare e rendere meno conflittuali i rapporti tra funzione legislativa del Parlamento e democrazia diretta nella formazione delle leggi. E’ in corso di approvazione la proposta di abbassare il limite di età dell’elettorato attivo per l’elezione dei senatori da 25 a 18 anni, previsto per eleggere i deputati, essendo poco comprensibili le ragioni per cui l’elettore diciottenne non avrebbe le doti di maturità necessarie per eleggere anche i senatori. Tra l’altro la diversità dell’elettorato attivo tra Camera e Senato potrebbe comportare differenti maggioranze politiche nelle due Camere. Pienamente condivisibili sono anche le ragioni delle modifiche proposte per l’elettorato passivo del Senato, che è ora fissato all’età di 40 e viene uniformato all’elettorato passivo previsto per i deputati, fissato a 25 anni.
Mi lascia invece perplesso la proposta di attribuire il diritto al voto ai sedicenni. Non vedo motivi per abbandonare il saggio e collaudato criterio che fissa a 18 anni l’imputabilità penale, cioè la capacità di essere destinatario di sanzioni penali conseguenti alla commissione di un reato, salva la possibilità del tribunale per i minorenni di ritenere in concreto punibile anche il minore tra i 14 e i 18 anni. Nell’impossibilità di istituire criteri idonei a valutare la “maturità politica” di un sedicenne, mi sembra ragionevole mantenere l’attuale presunzione di maturità politica al compimento dei 18 anni.
Quanto alle forme di democrazia diretta le proposte di modifica costituzionale riguardano sia l’iniziativa legislativa popolare che il referendum abrogativo. Se l’iniziativa legislativa è sorretta da almeno 500.000 elettori e le Camere non approvano il disegno di legge popolare entro 18 mesi, il progetto di legge popolare è sottoposto a referendum e viene promulgato se ottiene il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Quanto al referendum abrogativo di una legge, che può essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali, la modifica costituzionale prevede che la proposta abrogativa è approvata se ottiene il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto, mentre in precedenza era richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto e l’approvazione della maggioranza dei voti validamente espressi. Su entrambi i referendum è previsto il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale.
In definitiva pare si possa concludere che le recenti riforme costituzionali perseguono da un lato obiettivi di maggiore efficienza, credibilità e prestigio dell’istituzione parlamentare, dall’altro si propongono di evitare rapporti conflittuali tra l’attività legislativa del Parlamento e la partecipazione popolare alla formazione delle leggi, disinnescando confuse e strumentali contrapposizioni tra democrazia parlamentare rappresentativa e democrazia popolare diretta.