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Caro Direttore, a proposito delle osservazioni dell'avvocato Prado vorrei richiamare l'articolo 3, comma 2, della Costituzione, secondo il quale ' E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese'.
Ora, chi è la Repubblica, chi ha il compito di rimuovere gli ostacoli...? Io credo che questa domanda sia cruciale. A rispondere ci aiuta l'articolo 1, secondo il quale l'Italia è una Repubblica democratica, e la sovranità appartiene al popolo ( che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione). La Repubblica è l'Italia. Cioè, non è ( solo) il Parlamento che fa le leggi, non è ( solo) il Governo, che amministra, non è ( solo) il Presidente della Repubblica, capo dello Stato che rappresenta l'unità nazionale, non sono ( solo) le istituzioni locali, ma è ( anche) l'ordine giudiziario al quale è attribuito nel settore civile, penale e amministrativo il controllo di legittimità degli atti e dei comportamenti.
La Repubblica è anche i suoi cittadini, ai quali sono riconosciute prerogative specifiche e diritti soggettivi attraverso i quali ( capoverso dell'articolo 4) concorrere, tra le altre cose, al progresso materiale o spirituale della società. Se, dunque, la Repubblica sono i cittadini e le istituzioni, ne consegue che sia quelli che queste hanno il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono pieno sviluppo ed effettiva partecipazione.
I cittadini hanno un compito duplice: specifico in ordine alla loro attività lavorativa, tanto più se si svolge nell'ambito istituzionale; generico per quel che riguarda il fatto stesso di essere parte della collettività. Per quel che riguarda l'ordine giudiziario, che è il centro dei rilievi dell'avvocato Prado, credo vadano in primo luogo distinti i ruoli del giudice e del Pubblico ministero ( dal procuratore della Repubblica).
Secondo il codice di procedura penale il Pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria ( art. 327); il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa... ( art. 330). Queste disposizioni sono indirizzate a far sì che si verifichi se sono stati commessi reati e che, in caso affermativo, si sanzioni il responsabile. Perché?
Perché, tra l'altro, si prevenga la commissione dei reati, in altre parole perché si rispetti la legge. Direttamente, dirigendo la polizia giudiziaria, e acquisendo anche autonomamente le notizie di reato, il Pubblico ministero, anche di fatto ( vi ricordate il testo dell'art. 3 Cost.) persegue lo scopo di far rispettare la legge. Cosa che si ottiene, secondo il nostro sistema, estromettendo dal processo chi non ha responsabilità della trasgressione, ma sanzionando invece il responsabile.
L'accertamento avviene tramite un percorso munito di una serie di garanzie, perché il risultato sia il più possibile coincidente con quel che si è verificato, e contemporaneamente si rispettino i diritti ( tutti) delle persone coinvolte. Ma lo scopo finale è quello di far sì che in futuro la legge sia rispettata ( efficacia deterrente della sanzione penale). La stessa funzione, con i dovuti distinguo, svolge il giudice: separare il grano dal loglio, perché la cittadinanza rispetti la legge.
Il giudice ha un compito ulteriore, affidatogli dalla legge costituzionale che ha stabilito ' le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale' ( art. 137 Cost.) La Corte Costituzionale, il giudice delle leggi, quello che così tanto ha contribuito a ' rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale...' fin dalla sua istituzione, può essere attivata soltanto da un giudice. Il quale evidentemente concorre alla rimozione degli ostacoli di cui parla l'articolo 3 ogni volta che il pubblico ministero o il difensore gli propongono la questione di legittimità di una legge ed egli, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, la rimette al giudizio della Corte.
Si chiude il cerchio, anche l'ordine giudiziario, e cioè il giudice e il pubblico ministero, concorre per la parte che gli spetta a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle persone. Certo concorre, insieme ai cittadini e a tutte le altre istituzioni, ciascuno per la sua parte. Altri profili che potrebbero stimolare riflessioni sull'esigenza di regolare i confini tra una istituzione e un'altra non sono stati toccati dall'avvocato Prado, e quindi non ne parlo.
Vorrei però aggiungere che avendo fatto parte del ' manipolo' ( ahi, quanto una sola parola può rivelare il pregiudizio) capeggiato dal dottor Borrelli, già nel 1992 avevo suggerito l'idea di risolvere la situazione al di fuori del processo penale: chi racconta come si sono svolti i fatti, restituisce l'illecito profitto e si allontana per qualche tempo dalla vita politica va esente da pena. Il suggerimento non è stato accolto.