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A lanciare il tema è stato il professore e penalista Franco Coppi, in un’intervista al Foglio. «Il codice Rocco dava maggiori garanzie dell’attuale», che invece «sembra favorire le lungaggini» : «Col vecchio rito i processi si risolvevano in un paio di udienze, oggi assistiamo al paradossi di corti d’assise che rinviano a un anno». A rispondergli, il professore di diritto processuale penale, Giorgio Spangher, che premette: «Quella di Coppi è una provocazione, ma la capisco».
Professore, davvero c’è da avere nostalgia del modello inquisitorio?
Si modelli accusatorio e inquisitorio puri di fatto non sono mai esistiti. Nel suo Dna essenziale, il processo inquisitorio prevede la carcerazione preventiva, la presunzione di colpevolezza e l’insufficienza di prove. Allo stato puro non esiste e anche nel nostro codice era definito “inquisitorio garantito”, ma era un sistema in cui il pm e il giudice erano la stessa cosa: pensiamo a Falcone, che era chiamato giudice ma in realtà era un pm.
Dava davvero più garanzie?
Direi di no, basti pensare che solo dal 1970 l’imputato andava davanti al pm in presenza dell’avvocato. Prima, invece, era solo davanti a pm e polizia giudiziaria. Tuttavia capisco la provocazione di Coppi.
Anche lei è critico col modello accusatorio?
Anche questo modello di fatto non esiste. Il nostro è un rito misto: con il 1988 si è tentato di fare una riforma ispirata al modello accusatorio, con due fasi processuali. Il tutto, però, è andato in crisi con le stragi del 1992. Di fronte agli attacchi allo Stato della criminalità organizzata, si reagì facendo rifluire nuovamente davanti al pm la formazione delle prove, da poi far passare nella fase del dibattimento.
Il nodo maggiormente problematico è la mancanza di concentrazione dell’attuale processo penale.
Il problema è questo: il principio di legalità e l’obbligatorietà di azione penale hanno creato un cortocircuito. Il codice prevedeva che il pm, nella fase delle indagini, doveva fare tutto il necessario per esercitare azione penale, non per accertare la verità. In altre parole, il pm doveva decidere se arrivare a dibattimento. In questo è stata innestata la vecchia logica inquisitoria, con l’esigenza di accertare tutto nella fase delle indagini. Questo ha reso il sistema farraginoso, specie davanti alla creazione di sempre nuove fattispecie incriminatrici. In sintesi, il nostro processo penale è farraginoso e molto documentale, appesantito per altro dalla presenza delle parti civili, che non sono solo la vittima ma la parte civile che chiede risarcimento, gli enti rappresentativi e altri. Tutto questo spesso macina acqua e fa perdere tempo.
La questione al centro del dibattito politico è l’eliminazione della prescrizione, in vigore dal gennaio prossimo. Lei è contrario?
Sono contrario, ma vorrei porre la questione in altri termini. In un sistema che funziona, la prescrizione di un reato è qualcosa di accettabile, coerente col principio del decorrere del tempo. In un sistema farraginoso, invece, il rischio è che la prescrizione divenga essa stessa una patologia della macchina giudiziaria. Quando le indagini durano due anni, si susseguono annullamenti e rinvii, la prescrizione diviene un espediente su cui giocare. Per questo tutti i legislatori hanno provato a porre rimedio ma, come sempre, nel pendolo si va da un eccesso a un altro.
Cosa non funziona nel meccanismo approvato con la Spazzacorrotti?
E’ sbagliato legare la prescrizione al proscioglimento, perchè in questo modo anche chi viene assolto non ha diritto a conoscere quanto potenzialmente rimarrà sottoposto a procedimento penale. Questo è il limite della norma di Bonafede: non vengono fissati i tempi entro i quali chiudere i gradi di Appello e Cassazione. Più corretto, invece, sarebbe stato legare la prescrizione alla condanna, come prevedeva la riforma Orlando.
Uno dei correttivi è il procedimento disciplinare per i magistrati ritardatari.
Cosa vuole che interessi a un imputato che magari rimane in carcere più del dovuto se il magistrato subirà un procedimento disciplinare? L’unico modo per avere un processo di durata ragionevole è fissare tempi certi e, se non vengono rispettati, scatta una sanzione processuale.
Che cosa intende?
Se le indagini durano oltre il termine, le prove raccolte fuori tempo massimo sono inutilizzabili. Se il tribunale delle Libertà non decide nei termini, l’imputato esce dal carcere. Oppure, come avviene in Germania, se il processo di appello dura oltre il limite scatta uno sconto di pena, perchè l’imputato ha sofferto un quid pluris rispetto a quanto l’ordinamento aveva fissato per far funzionare la sua macchina.
Il disciplinare non serve?
No, perchè un magistrato può sostenere che il procedimento era complesso, che mancavano le strutture, inoltre vanno dimostrate colpa o dolo.
Una riforma del sistema penale serve, quindi?
Servirebbero piccole modifiche mirate. Una l’aveva proposta l’Anm: un sistema di depenalizzazione, per cui le contravvenzioni accertate potevano chiudersi senza la notizia al pm, dietro il pagamento di una certa cifra stabilita per legge. Il fatto rimaneva reato, ma si poteva evitare il processo: in questo modo si sarebbe sgonfiato il procedimento penale. Un’altra modifica, anche questa eliminata dalla riforma, sarebbe stata di stabilire che il pm eserciti l’azione penale “solo” quando convinto dell’accusa, aumentando così il filtro tra le indagini e il dibattimento.
Non una riforma complessiva?
La macchina giudiziaria italiana è una smart con attaccato dietro un container: sovraccarica di reati inutili, che però vanno comunque accertati. Con alcune modifiche mirate si potrebbe evitare di scardinare il sistema, alleggerendo però in modo significativo lo sforzo del motore.