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«Ha detto bene la pm del processo a Marco Cappato, il suo ruolo non è quello di avvocato d’accusa ma ha il compito istituzionale di vegliare sulla regolare amministrazione della giustizia e la corretta applicazione della legge». Giorgio Spangher, professore emerito di Procedura penale, analizza il ruolo del pubblico ministero nel processo e spiega come la separazione delle carriere, pur necessaria, incida sul piano ordinamentale e non su quello fattuale.
Professore, la pm del tribunale di Milano, Tiziana Siciliano, si è rifiutata di «essere l’avvocato dell’accusa», dicendo di «rappresentare lo Stato, e lo stato è anche l’imputato Cappato». Corretto?
Certo che sì. Non a caso il pm ha il potere di chiedere l’archiviazione del procedimento e può impugnare una sentenza anche in favore dell’imputato. Secondo l’articolo 358 del codice di procedura penale, il pubblico ministero svolge l’attività d’indagine anche a favore dell’imputato. Insomma, il suo ruolo istituzionale è quello di vigilare sulla corretta osservanza della legge, a prescindere dal fatto che poi, nella pratica, ogni singolo pm raccolga prove in favore dell’imputato o meno. L’articolo 63 della legge sull’ordinamento giudiziario stabilisce che il pm veglia sulla regolare amministrazione della giustizia e la corretta applicazione della legge, per questo raccoglie tutte le prove, anche quelle favorevoli all’imputato, e le valuta per ciò che esse rappresentano nell’indagine.
Il pm non rappresenta l’accusa, quindi?
E’ indubitabile che, istituzionalmente, il pm non abbia il ruolo di accusatore, tanto è vero che il procuratore generale ha la facoltà di chiedere la revisione del processo nei confronti del condannato. A fortificare questo principio, nella riforma che passerà a giorni in Consiglio dei Ministri è previsto che si introduca il potere di impugnazione da parte del pm con effetti favorevoli all’imputato anche per violazione di legge. Aggiungo che, per esempio, in tutti i casi di archiviazione l’iniziativa del pm è favorevole all’imputato.
Sostanzialmente, però, il pm non ha assunto la veste di accusatore, almeno per la pubblica opinione?
Questo è irrilevante. Analizzando sul piano giuridico, è chiaro che al presentarsi di un’ipotesi di reato il ruolo del pm è quello di trovare un colpevole. Attenzione però, non significa un colpevole qualsiasi: il pm ha l’obiettivo di individuare il colpevole, non un colpevole. Se non lo trova o se il colpevole non è l’imputato, deve chiedere il proscioglimento oppure non impugnare la sentenza favorevole all’imputato, perchè la sua attività d’indagine collima con la decisione del giudice. Ecco, in questo senso la frase della pm di Cappato è perfettamente inquadrabile: il suo obiettivo è l’osservanza rigorosa della legge, non l’accusa di un imputato a prescindere da ogni valutazione.
A prescindere quindi dal risultato processuale?
Ribaltando la questione le potrei dire: l’avvocato che chiede il rito abbreviato per ottenere una condanna più mite, pur mandando in galera il suo cliente, sta comunque difendendo il suo assistito e sta scegliendo la strategia che ritiene migliore nella sua tutela. Il punto è questo: il risultato del processo non influisce in alcun modo sul ruolo istituzionale delle parti. Il pm esercita l’azione penale, chiede l’archiviazione se non ha prove sufficienti, oppure chiede l’assoluzione. In una frase, il pubblico ministero rappresenta la pretesa punitiva dello Stato, ma se il reato non sussiste o non è stato commesso dall’imputato non c’è petesa puntiva e dunque non deve esserci alcuna condanna.
Lei è un sostenitore della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Eppure il caso di Cappato dimostra come il pm e il Gip possano giungere a conclusioni diverse senza bisogno di appartenere a diverse categorie di magistrati.
Questo non c’entra. Anche se le carriere fossero separate, sel il pm ritiene di non avere sufficiente materiale probatorio comunque deve chiedere l’archiviazione e non sostenere accuse infondate. La separazione delle carriere non è un problema di risultato processuale ma di ordinamento.
Che cosa intende?
Io sono convinto che la separazione delle carriere avrebbe ricadute su un piano generale di sistema, ma la separazione non farebbe sì che ci siano, potenzialmente, meno richieste di archiviazione perchè il pm si sente accusatore e non più tutore del rispetto della legge. La richiesta di separare i due percorsi professionali non riguarda il pm, ma il giudice: l’obiettivo è quello di garantire la sua terzietà e sarebbe uno strabismo guardare invece al ruolo di parte del pm. In altre parole, l’imputato è garantito primariamente dalla garanzia di un giudice terzo. Se poi ulteriore garanzia arriva anche da un pm che agisce correttamente, questo va tutto a beneficio della giustizia.