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Ho avuto l’onore e la gratificazione di poter interloquire epistolarmente con Giovanni Falcone. Era il 14 dicembre del 1991 quando gli scrissi e a febbraio del 1992 mi rispose con una lettera breve ma intensa e profonda. Quella lettera segnò la mia vita e se non lo avessero ucciso, probabilmente, avrei conosciuto quel giudice di cui avevo immensa stima. La sua indiscutibile esperienza professionale, il suo metodo pragmatico, lo induceva a ritenere possibile discutere anche quei temi apparentemente più indiscutibili. Ebbe la capacità e la caparbietà, assieme ad altri, di promuovere nuove strategie processuali, che furono espresse soprattutto con il lavoro di gruppo nel pool dell’ufficio istruzione del tribunale di Palermo e che ancor oggi fanno scuola in tutto il mondo. Era una persona onesta e schietta e tra le varie strumentalizzazioni del suo pensiero vi è quella della visione che lui aveva della riforma della giustizia. Proverò a sintetizzare quello che ha veramente detto e scritto su una possibile riforma della giustizia.
Sull’obbligatorietà dell’azione penale. Testualmente: “Non possono esistere argomenti tabù e difese quasi sacrali d’istituti, come per esempio quello dell’obbligatorietà dell’azione penale”. “Tutto va ridiscusso senza pregiudizi”. “Se negli Stati Uniti la giustizia è più rapida, efficiente e attenta ai diritti della difesa, questo dipende anche dallo strumento fondamentale della non obbligatorietà dell’azione penale”.
Sull’autonomia e indipendenza della magistratura. “Nell’assemblea costituente anche Piero Calamandrei si era detto favorevole a un procuratore generale della Corte di Cassazione che partecipasse alle sedute del Consiglio dei Ministri, a titolo consultivo, per gli affari riguardanti la giustizia”. “Com’è possibile che in un regime liberaldemocratico, qual è il nostro, non vi sia ancora una politica giudiziaria e tutto sia riservato alle decisioni, assolutamente irresponsabili, dei vari uffici di procura e spesso dei singoli sostituti”?
Sulla separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero. “La regolamentazione delle funzioni e della carriera del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste: investigatore il pm, arbitro della controversia il giudice”. “Questo tema va affrontato senza paure, accantonando lo spauracchio della dipendenza del pm dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale, puntualmente sbandierate quando si parla di differenziazione delle carriere”.
Sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. “La competenza professionale della magistratura non è attualmente assicurata in modo soddisfacente e riguarda direttamente gli attuali criteri di reclutamento e quelli concernenti la progressione nella cosiddetta carriera, l’aggiornamento professionale e i relativi controlli, la stessa organizzazione degli uffici e la nomina dei dirigenti”. “Le correnti dell’Associazione Nazionale Magistrati si sono trasformate in macchine elettorali per il Consiglio Superiore della Magistratura, e quell’occupazione delle istituzioni da parte di partiti politici, che è alla base della questione morale, si è puntualmente presentata anche in seno all’organo di governo autonomo della magistratura”. “Il magistrato, attualmente, è ammesso in carriera sulla base di un bagaglio culturale meramente nozionistico”. “I trasferimenti, le assegnazioni di funzioni e le nomine ai posti direttivi sono effettuate con riferimento assolutamente prevalente alle aspettative del magistrato”. “L’inefficienza dei controlli sulla professionalità, cui dovrebbero provvedere il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli Giudiziari, ha prodotto un livellamento dei valori della professionalità dei magistrati verso il basso”.
Sulla riforma 416 bis e del concorso esterno in associazione mafiosa. Falcone, nel 1987, sottolineò la necessità di una figura giuridica capace di reprimere quel che definiva “fiancheggiamento, collusione, contiguità”. “Col nuovo codice di procedura penale, non si potrà ancora a lungo continuare a punire il vecchio delitto di associazione in quanto tale, ma bisognerà orientarsi verso la ricerca della prova dei reati specifici. Con la nuova procedura, infatti, la prova deve essere formata in dibattimento. Il che rende estremamente difficile, in mancanza di concreti elementi di colpevolezza per i delitti specifici, la dimostrazione dell’appartenenza di un soggetto a un’organizzazione criminosa”.
Giovanni Falcone oltre ad essere coraggioso fu anche un grande innovatore, di conseguenza, perché non partire da questi insegnamenti per affrontare, senza pregiudizi, la riforma della giustizia, affinché tuteli legalità, indipendenza e professionalità dei giudici e garantisca i cittadini da eventuali soprusi del potere politico e giudiziario?
Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, è associato al Rutgers Institute on Anti- Corruption Studies ( RIACS) di Newark. E' ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. E’ stato allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto.