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Con il deposito dei quesiti referendari, Lega e Radicali intendono modificare l’attuale disciplina del Sistema Giudiziario, riesumando temi in realtà mai del tutto sepolti e che da decenni animano il dibattito politico e pubblico: la separazione delle carriere dei Magistrati.
L’eccessivo ricorso alle misure cautelari in procedimenti destinati ad evaporazione giudiziale porta la mente alla cd. responsabilità civile dei Magistrati; questo uno dei temi unitamente a quello dei criteri di elezione del CSM, oltre alla modifica della Legge Severino e riforma dei Consigli Giudiziari. Sono questi i temi oggetto dei sei quesiti depositati dai due partiti, i quali, ora, dovranno riuscire a raccogliere 500 mila firma affinché l’iter referendario possa proseguire.
Pertanto, pur essendo l’iniziativa dei due partiti solo al principio, sarà interessante nelle prossime righe tentar di capire quelli che possono essere i potenziali cambiamenti che investirebbero l’attuale Sistema alla luce proprio dei quesiti, così come sono stati depositati presso la Suprema Corte.
La responsabilità civile dei giudici: l’attuale formulazione normativa prevede che qualora un Magistrato arrechi un danno, con colpa grave, ad un soggetto nell’ambito di un procedimento, lo Stato è chiamato a risarcire l’interessato. L’attuale disciplina infatti utilizza lo Stato come filtro. Il perché di questa scelta è ben noto ed attiene alla massima garanzia di libertà in ordine al convincimento del giudice.
La proposta, invece, intende eliminare lo scudo dello Stato affinché le toghe rispondano direttamente dei propri errori, come ogni altra professione. Eliminare la schermatura statale, se da un lato renderà probabilmente i Magistrati più prudenti delle scelte adottate, dall’altro si renderà necessario rimediare strumenti di tutela dell’arbitrio giuridico, proprio della magistratura, quale garanzia di terzierà. Porre la scure di una possibile punizione in capo al Giudicante rischia di rendere più vincolato l’esercizio del cd. terzo potere, creando un elemento di influenza non indifferente in ordine al convincimento del Magistrato..
Il secondo quesito – concernente la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante – è particolarmente divisivo, vertendo su un tema che da anni anima il dibattito politico nel nostro Paese. Già nel 1989 Giovanni Falcone scriveva della necessità di separare le due carriere che per ruolo, funzione, attitudine, habitus mentale, hanno modi di pensare diametralmente opposti. Questo senza scadere nella rischiosa china di particolari rapporti legati a scatti carrieristici e di correnti di partito, come purtroppo i recenti accadimenti hanno dimostrato esistere.
Il terzo quesito riguarda un altro aspetto fortemente, dibattuto fra gli operatori del diritto: la riduzione della portata dell’art. 274 c. p. p.. L’emendamento, se in vigore, restringerebbe notevolmente il campo di applicazione del comma 1, lett. c), a quei casi di pericolosità e recidivanza del soggetto in relazione a ( i) delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale; ( ii) delitti diretti contro l’ordine costituzionale; ( iii) delitti di criminalità organizzata.
Si escluderebbero, per contro, tutti quei reati “della stessa specie di quello per cui si procede”, in seno alla cui locuzione erano ricompresi numerose figure delittuose. Alla luce degli emendamenti de quibus è ipotizzabile una concreta riduzione della popolazione carceraria, in considerazione del fatto che la stessa, nell’attesa di una sentenza di primo grado, è di circa il 13/ 14% e sale fino ad un terzo dopo la condanna emessa dal giudicante di prime cure. Numeri significativi, insomma, che molto probabilmente verrebbero influenzati in diminuzione da un restringimento di applicazione dei criteri ex art. 274, comma 1, lett. c) c. p. p..
Il quarto quesito concerne la Legge dell’indimenticata Ministro della Giustizia, la prof. Paola Severino, e mira ad eliminare la sopravvenuta incandidabilità del soggetto condannato con pena superiore ai due anni per condotte illecite non colpose a mente della L. 190/ 2012. La ratio è quella di lasciare al giudice la discrezionalità in ordine all’applicazione di pene accessorie.
Il quinto quesito nasce sull’onda del caso Palamara che ha travolto la Magistratura, mettendo in discussione il ruolo delle “correnti” in seno al CSM stesso. Pertanto la formula voluta da Radicali e Lega, proprio allo scopo di combattere giochi di potere, prevede che, eliminando il criterio delle 25 firme che si richiedono affinché un magistrato possa candidarsi, vengano meno anche le “correnti” presenti in seno al CSM.
Lungi dal risolvere dinamiche associazionistiche – dinamiche culturalmente radicate – certamente è apprezzabile lo sforzo promosso da quesito in esame, il quale può rappresentare un primo tassello nell’ambito di un progetto di riforma più ampio, volto ad evitare che, in futuro, possano ripresentarsi vicende simili.
Infine il sesto quesito. Come noto, i Consigli Giudiziari sono organi collegiali istituiti presso ogni Corte d’Appello, con lo scopo di valutare l’attività dei magistrati. Questi si compongono sia di giudici togati, che da professori ed avvocati. Allo stato attuale solo i magistrati godono del potere di votare nei Consigli, diritto non anche accordato per i componenti cd. “laici”..
L’emendamento in esame intende conferire anche ai “laici” il diritto di voto. Lo scriverne già ebbe modo di esprimersi favorevolmente su queste pagine. Gli effetti di un simile cambiamento, senza che vi sia una contestuale riforma che inserisca delle ipotesi di incompatibilità con il ruolo ricoperto, possono essere pericolosi. Si ipotizzi, infatti, il caso di un avvocato che è chiamato ad esprimere una valutazione su un magistrato del suo stesso Foro e che ha già conosciuto delle sue cause, magari condannando anche l’Assistito.
È evidente che, senza delle ipotesi di incompatibilità, non è possibile che venga garantita l’imparzialità del giudizio. Potendo trarre delle conclusioni, pur intervenendo anche in maniera apprezzabile, la riforma referendaria va ad emendare dei temi assai delicati e di prerogativa del Parlamento, esaminati da apposite commissioni..
La modifica dell’art. 274 c. p. p. o il tema sulla responsabilità dei giudici richiedono inevitabilmente una certa dimestichezza con la cultura giuridica ed è pertanto necessario che siffatte materie vengano discusse in seno alle Istituzioni, all’uopo competenti, piuttosto che essere affidate interamente al dibattito pubblico..