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Con la locuzione “processo mediatico”, secondo una puntuale definizione di Glauco Giostra, si intende designare, convenzionalmente, la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell’informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l’intento espresso o implicito di pervenire all’accertamento delle responsabilità penali coram populum. La mediatizzazione ad opera di Autorità Giudiziarie espone i processi e i loro protagonisti al pubblico, comportando inevitabilmente la violazione non solo del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti, ma anche il calpestamento del diritto alla presunzione di innocenza. Privacy e presunzione di innocenza sono due diversi elementi processuali che finisco, tuttavia, per essere intrinsecamente legati l’uno all’altro. In particolare, il primo è strumentale alla tutela del secondo. Eppure, quello italiano è un ordinamento che gode delle più alte garanzie in favore di chi è sottoposto ad indagini, a partire dallo stesso dettato costituzionale, come l’articolo 27. Garanzie più specifiche sono previste anche dallo stesso Codice di Rito per il tramite di tutta una serie di divieti in ordine alla pubblicazione di atti e immagini del procedimento penale. Verosimilmente, per quanto sopra esposto, l’Italia pare recalcitrante nel recepire la Direttiva UE del 9 marzo 2016 n. 343, intervenuta con lo scopo specifico di garantire maggiori tutele per i soggetti indagati/imputati, intervenendo sotto due profili: il rafforzamento del principio della presunzione di innocenza; il diritto a presenziare in processo. L’obiettivo, insomma, come espresso dall’articolo 1 della stessa, è quello di garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata definitivamente provata, le dichiarazioni pubbliche delle Autorità procedenti (Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria), non devono presentare il soggetto indagato/imputato come colpevole. Un evidente limite alla mediatizzazione del processo o, quanto meno, alla sua esaltazione avanti la gogna pubblica, tramite la sovraesposizione dei protagonisti della vicenda. Ai sensi dell’articolo 5 si prevede altresì che gli indagati e imputati non vengano tradotti “come colpevoli” all’interno delle aule giudiziarie tramite l’utilizzo di coercizione fisica, ad esempio, conducendo l’imputato con l’utilizzo di manette. I 3 articoli ut supra sono sintomo dell’estrema ampiezza contenutistica della Direttiva, la quale ha sì l’obiettivo di rafforzare i principi costituzionalmente garantiti, ma lo fa non con norme procedurali e dal contenuto specifico, ma tramite fonti che a loro volta presentano l’ampiezza dei principi che intendono tutelare. E allora quali sono i motivi che ostano alla sua assimilazione nell’ordinamento italiano? Le ragioni sono probabilmente due e solo la prima la si può considerare pacificamente provata dai fatti: l’Italia già per 19 volte è stata sanzionata dall’UE per il mancato recepimento delle Direttive. Il nostro sistema Parlamentare risulta piuttosto pigro e lento in tal senso, e non sorprende eccessivamente che una Direttiva UE del 2016 sia stata accantonata per essere ridiscussa solamente lo scorso mese in seno alla Commissione Giustizia alla Camera. Il secondo motivo, secondo taluni, può invece essere causa di discussione, incidendo la Direttiva sulla capacità di espressione delle Procure dinanzi agli enti televisivi. In particolare, tale ultimo motivo veniva ipotizzato su queste stesse pagine dal professore emerito di Diritto Processuale Penale presso l’Università La Sapienza, Giorgio Spangher. Quest’ultimo, nel ripercorrere i contenuti della Direttiva ivi in esame, evidenziava anch’egli il noto problema della mediatizzazione dei processi ad opera dei Procuratori, problema che non si può non condividere. Allo stesso modo, il collega e On. Enrico Costa del partito “Azione” sottolineava quanto si rendano necessari degli interventi per impedire o, quanto meno limitare, la mediatizzazione dei processi con conseguente calpestamento del diritto alla privacy e presunzione di innocenza per i soggetti coinvolti. Potendo ricollegarsi al discorso dell’Onorevole e ad un articolo pubblicato dallo scrivente pochi giorni addietro su queste pagine, la soluzione, secondo Costa, poteva ricercarsi in un istituto di sua coniatura noto come “rimessione” del Procuratore, il quale prevede lo spoglio del Procuratore sulla causa, qualora il Magistrato si macchi di atti di divulgazione mediatica lesivi del diritto alla presunzione di innocenza. Le soluzioni potrebbero essere prevalentemente di natura risarcitoria, in favore di quei soggetti che si sono visti danneggiati dalla mediatizzazione del processo, legando la legittimità dell’azione risarcitoria ai noti principi costituzionali, nazionali ed europei. Taluna dottrina ha, invece, voluto ancorare la possibilità di ottenere tale tutela alla ratio secondo cui sussisterebbe una lesione del principio del ne bis in idem. In un interessante lavoro sul tema, infatti, il Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università di Bologna, Vittorio Manes, vede nel processo mediatico che si instaura a seguito della fuga di notizie, una sorta di procedimento parallelo a carico dell’imputato/indagato, il quale, pertanto si ritroverà nella gravosa condizione di subire un doppio processo, quello televisivo e quello dinanzi la Corte procedente, con violazione del principio del ne bis in idem. Forse singolare ma calzante! Un dato è chiaro: è pacificamente riconosciuta la necessità di un intervento sul tema della tutela del diritto alla presunzione di innocenza e, quest’ultimo intervento di Bruxelles, è un ulteriore tassello ad un percorso non ancora concluso di garanzie processuali e si fatica a comprendere come una Direttiva sì ampia nei contenuti, possa trovare tanta difficoltà ad essere recepita. Ciò accade forse in assenza di una globale riforma, tanto lontana quanto ambita dagli addetti ai lavori: incasellare la Direttiva in un assetto normativo attuale porterebbe con se la revisione di taluni aspetti dell’Ordinamento, quali divisioni delle carriere, responsabilità dei Magistrati e sim., notoriamente l’ «Innominato» di un romanzo di manzoniana memoria, poiché una delle figure psicologicamente più complesse ed altrettanto interessanti dell’opera.