PHOTO
Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, è il nuovo coordinatore del Conams (Coordinamento nazionale dei Magistrati di sorveglianza). In questa sua prima intervista, parliamo del dibattito sul testo di legge sull'ergastolo ostativo e della relazione della Commissione Ruotolo per l'innovazione del sistema penitenziario.
L'allegazione a carico del detenuto che deve escludere con "certezza" l'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale nonché il ripristino degli stessi non le sembra che imponga al recluso una condizione forse impossibile da espletare?
Si tratta di una condizione certamente difficile da provare: essa però non sembra tanto diversa da quella che la Corte costituzionale ha previsto con sentenza n. 253/2019 in tema di permessi premio concedibili al condannato per reati ostativi anche in difetto di collaborazione con la giustizia.
Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento per centralizzare le istanze al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
L'accentramento di talune competenze presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, oltre a determinare un sensibile, e forse insostenibile, aggravio di lavoro per quell'ufficio, rischia di denotare una sorta di sfiducia nei confronti dell'intero corpo dei magistrati di sorveglianza i quali, si badi, anche nell'attualità hanno ogni giorno a che fare con la gestione della pena inflitta agli appartenenti alla criminalità organizzata e sono dunque chiamati al difficile esercizio della loro discrezionalità in tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, cui oggi possono comunque aspirare i condannati cui sia stata riconosciuta l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione con la giustizia.
Ci sono altri punti critici nel testo base?
I pareri sui disegni di legge che hanno in qualche modo un'incidenza nel mondo della giustizia sono affidati al Csm. Come spesso avviene, i punti critici del dettato normativo potranno semmai emergere in sede di applicazione delle nuove norme. Faccio però un'altra considerazione: se è vero, come diceva Falcone, che la mafia è un fenomeno umano, e come tale destinato a cessare, nulla esclude che il singolo mafioso non collaborante possa in qualche modo rinnegare questa tremenda esperienza anche prima e a prescindere dalla morte, e per i motivi più vari. Pur non dimenticando l'assoluta peculiarità del fenomeno criminale, temibile e terribile, costituito dalla mafia, la lettura dei pochissimi provvedimenti di concessione di permessi premio fin qui emessi negli ultimi due anni (meno di 10, mi risulta) consente di apprezzare come in taluni casi, sia pur limitatissimi, un cammino di recupero sia ipotizzabile anche in assenza della collaborazione con la giustizia: d'altronde l'esperienza insegna che anche ciò che appare inverosimile può accadere nella realtà. Resta sempre, però, la necessità di un severo sindacato sui motivi della mancata collaborazione. Non si può trascurare che c'è una “esigenza di verità”, che proviene dalle vittime, della quale lo Stato si deve fare carico e che va soddisfatta.
In base al dibattito che si è creato intorno al tema dell'ergastolo ostativo, verso quale direzione si sta procedendo: dare effettivamente attuazione a quanto ha chiesto la Corte Costituzionale o creare un "nuovo ergastolo ostativo"?
Mi sembra davvero difficile fare dei pronostici: l'unica cosa certa è che la Corte costituzionale ha dato voce al diritto alla speranza di cui è titolare chiunque sia condannato anche alla pena senza fine ed anche in ragione della commissione di reati odiosi e di assoluta ed inaudita gravità. Tradirebbe il dictum della Corte costituzionale ogni norma che fosse congegnata in modo tale da rendere nei fatti impossibile coltivare tale diritto. Però il diritto alla speranza è come un Giano bifronte: accanto a quello del condannato per reati gravissimi di poter sperare di intraprendere un cammino prodromico al suo rientro in società, va affermato il diritto della società a sperare che il condannato per reati di mafia percorra un reale cammino di autentico allontanamento dal contesto criminale.
In tema di carcere, c'è sul tavolo della ministra Cartabia la relazione della Commissione Ruotolo. Qual è a suo parere lo stato di salute delle nostre carceri in questo momento e alla luce di ciò che ne pensa del lavoro della Commissione?
Lo stato di salute delle nostre carceri è pessimo: non serve dirlo. Sono pessime nella più parte dei casi le condizioni generali dell'edilizia penitenziaria; sono generalmente pessime le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria; sono disumane le condizioni detentive della maggior parte dei reclusi (per gli spazi, i servizi igienici, gli arredi, le condizioni climatiche, ecc.). Il lavoro della Commissione Ruotolo contiene interessantissime proposte molto utili anche dal punto di vista pratico. Molte di esse sono in grado di stemperare le tensioni e di rendere meno incandescente un clima da tempo avvelenato. Mi auguro che la ministra Cartabia faccia prestissimo (anche con strumenti di urgenza) a dare attuazione alle proposte della Commissione, che hanno il pregio di provenire da persone che hanno le mani in pasta e che conoscono il mondo del carcere per averlo vissuto e praticato.
La questione del sovraffollamento era fuori dal perimetro di lavoro della commissione che suggerisce di applicare quanto previsto dalla proposta di legge a firma Roberto Giachetti che punta all'incremento della detrazione di pena (da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata). Lei sarebbe favorevole?
Come semplice cittadino posso dire che l'aumento della detrazione di pena cui già abbiamo assistito con l'introduzione della liberazione anticipata speciale, cui si rifà la proposta Giachetti, ha contribuito senz'altro ad attenuare, sia pure solo temporaneamente, il fenomeno del sovraffollamento. L’importante è che la novità non si riverberi ancora una volta in un aumento del carico lavorativo dei magistrati di sorveglianza: per i semestri di liberazione anticipata già concessi, sarebbe dunque sufficiente che le singole Procure della Repubblica detraessero dalla pena espiata 30 giorni per ogni semestre già concesso, salve le preclusioni derivanti da successive irregolarità comportamentali: in questo caso, ma solo in questo caso, sarebbe dunque necessario reinvestire il magistrato di sorveglianza.
Tra le altre proposte: «Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile». Condivide?
Il tema è delicatissimo, perché coinvolge la tutela dei diritti del detenuto alla propria integrità fisica e al rispetto della persona con le esigenze di tutela del personale preposto alla sicurezza. Dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere mi sono però convinto che serva un passo in avanti. Non è possibile che un detenuto che viene picchiato e seviziato non possa, almeno in via mediata e successiva, conoscere il nome dell'agente (cui poter risalire attraverso un numero) che in quel momento sta così gravemente tradendo la fiducia che lo Stato ha riposto in lui; contemporaneamente bisogna però pensare anche alle ragioni della tutela degli agenti di polizia penitenziaria che possono essere minacciati, almeno dai detenuti più pericolosi, solo in ragione dell'adempimento del loro dovere.
In merito al lavoro della magistratura di sorveglianza la Commissione suggerisce questa integrazione: «Il magistrato di sorveglianza trasmette annualmente al Presidente del tribunale di sorveglianza una relazione circa il numero delle visite e dei colloqui svolti, nonché in ordine alle condizioni detentive riscontrate». Che ne pensa?
È una delle proposte più vere e intelligenti della Commissione, perché richiama i magistrati di sorveglianza al loro dovere sia di fare colloqui (possibilmente in presenza, Covid permettendo) sia di esercitare le funzioni ispettive che la legge demanda loro. Il carico di lavoro gravante sugli Uffici sta infatti allontanando i magistrati di sorveglianza dal carcere, e non sempre per loro colpa: molti di noi perdono giornate intere a fare il calcolo dei 3 metri quadri imposto dalla sentenza Mursic/Croazia prima e dalle Sezioni Unite poi. Un magistrato impegnato a fare il “geometra” non è però il giudice prefigurato dall'ordinamento penitenziario, né dalla legge Gozzini. Perdere il contatto con il carcere fa perdere al magistrato di sorveglianza la figura di giudice di prossimità per avvicinarlo alla figura del giudice cartolare, cioè delle carte: le quali spesso non ci aiutano a veramente conoscere la persona i cui destini sono nelle nostre mani.