«Nel diritto di famiglia serve specializzazione. Anche per i magistrati»
Intervista a Claudio Cecchella, ordinario di Diritto processuale civile all'Università di Pisa e presidente Ondif (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia)
L’avvocatura, attraverso le Scuole di alta specializzazione, ha fatto enormi passi nell’affinare le competenze in diritto di famiglia e minori. Ora tocca ai magistrati avere la stessa perseveranza e sensibilità. Ne è convinto Claudio Cecchella, ordinario di diritto processuale civile, diritto della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, diritto processuale comparato dell’Università di Pisa. Secondo Cecchella, che è anche presidente dell’Ondif (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia), la parte dell’emendamento alla riforma civile, riguardante la famiglia e i minori, «è la più interessante, sulla quale le associazioni specialistiche come Ondif, Cammino e Camere minorili hanno espresso il loro plauso, in un documento condiviso dal Cnf».
Professor Cecchella, si parla in continuazione di riforma penale, anche giustamente, ma uno snodo cruciale è dato, in termini di competitività dell'Italia, dalla giustizia civile. Cosa ne pensa?
La giustizia civile fa meno cronaca ed è meno al centro dell’attenzione dei media e quindi dell’opinione pubblica, eppure una società organizzata non può prescindere da una giurisdizione di effettiva tutela dei diritti che detti in tempi accettabili una regola concreta di comportamento nelle relazioni sociali. La certezza delle regole nei rapporti tra individui, siano essi privati che imprenditori, è l’essenza del vivere civile e ciò a prescindere da regole di mercato, che pure sembrano attrarre maggiormente l’Europa e la politica nostrana.
Il traguardo della riforma civile è vicino?
Siamo certamente in un passaggio molto delicato, mai così vicini ad una riforma che nell’emendamento governativo sembra ancora troppo interessare il rito, dopo il fallimento di decine di interventi a partire dalle legge n. 353 del 1990, che per prima introdusse un sistema di preclusioni, ma che in realtà andrà vista nel suo complesso, con l’utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Unione Europea che, secondo me, concluderanno la rivoluzione digitale e probabilmente apriranno al giudizio elettronico. Si pensi alla cosiddetta intelligenza artificiale, prospettiva evolutiva molto più problematica e critica.
La riforma civile ha rivolto attenzione al diritto di famiglia e ai minori. Importanti cambiamenti all'orizzonte?
Certamente la parte dell’emendamento che riguarda la famiglia e i minori è la più interessante, sulla quale le associazioni specialistiche come Ondif, Cammino e Camere minorili hanno espresso il loro plauso, in un documento condiviso dal Cnf. Dopo che dal 1934 abbiamo ereditato il rito innanzi al tribunale per i minorenni e nel 1940/42, date dei due Codici, il rito della separazione e divorzio, elaborazioni del ventennio, finalmente l’Italia repubblicana legifera sul processo familiare e minorile, con un rito unico aperto alle garanzie del giusto processo, anziché l’originario rito camerale, silente in tutte le principali regole e abbandonato alla libertà del giudice, che spesso non è togato. La codificazione di un rito per le situazioni indisponibili e per i diritti personalissimi, l’apertura verso controlli alla diffusione dei provvedimenti provvisori, la codificazione della figura del difensore del minore e molti altri aspetti meritano il nostro plauso. Devo dire che la Commissione Luiso ha cercato un contatto preliminare con noi e ha tenuto molto presente il lavoro fatto dalle Associazioni specialistiche forensi, l’Anm e i magistrati minorili negli anni 2016 e 2017, che non confluì in una legge solo perché fu fatta propria dal relatore alla legge delega al limitare della legislatura.
In questo ambito un ruolo centrale è attribuito al giudice unico della famiglia e dei minori?
La riforma riguarda il rito e non si pronuncia sul giudice unico specializzato, sul quale, devo ammettere, c’è divisione con i magistrati minorili e alcune correnti della stessa Avvocatura, tra una sezione specializzata del tribunale ordinaria o un giudice di diverso tipo, pur specializzato. Il punto delicato è la presenza del giudice laico, psicologo e esperto nella camera di consiglio, il quale, anziché svolgere il suo naturale ed essenziale compito di consulente, soggetto al contraddittorio, influenza, senza che le parti possano intervenire, il giudizio finale.
Quattro anni fa si cercò di intervenire…
L’esperienza del 2017 tentò la via di un modello ad assomiglianza del giudice di sorveglianza penale, con un giudice monocratico di prossimità e un giudice collegiale distrettuale, formato dai giudici circondariali, destinatario dei reclami e dell’appello, nonché dei procedimenti penali con la sopravvivenza della Procura minorile. Il punto, ma su questo vi è convergenza, è la specializzazione dei giudici, come degli avvocati, che su questo dobbiamo dirlo con orgoglio hanno fatto passi enormi, attraverso le Scuole di alta specializzazione e il recente d.m. governativo.
Anche la figura del curatore-avvocato è molto rilevante?
Essenziale. Finalmente, pur recuperando la denominazione cara al giudice di legittimità di “curatore”, viene concepito non solo come soluzione al conflitto di interessi con i genitori, ma anche introdotto ogniqualvolta i genitori, per l’alta conflittualità o altro, non sono più in grado di rappresentare gli interessi dei figli. Ecco allora che il figlio avrà il suo rappresentante tecnico nel processo, oltre ad essere ascoltato. Si riforma l’articolo 78 del Codice di procedura civile.
Il recente Congresso straordinario forense ha consentito di riflettere sullo stato in cui versa l'Avvocatura. Sono emerse tante indicazioni?
Il Congresso non poteva non essere tenuto, stante la rilevante posta in gioco delle riforme. Pur nella dialettica, che deve sempre contraddistinguere la massima assise dell’Avvocatura, è emerso, quanto meno in relazione alle riforme, una posizione assolutamente unitaria, nel bene come nel male. Critica in particolare verso la deriva, nella direzione di una verità formale anziché sostanziale, dettata da un sistema di preclusioni iniziali che non portano ad alcun risparmio di tempo e avviliscono il contraddittorio e la difesa nel corso del processo. Questo aspetto colpisce pure il processo di famiglia, soggetto allo stesso regime quando riguarda diritti disponibili.