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L’informativa antimafia interdittiva è una misura amministrativa, adottata dal prefetto nei confronti delle imprese o dei soggetti economici in relazione ai quali sono accertati tentativi di infiltrazione mafiosa. Questa disposizione produce l’effetto di rendere il soggetto destinatario dell’atto incapace di contrarre atti con la Pubblica amministrazione e determina, altresì, la decadenza da ogni tipo di autorizzazione o iscrizione abilitante, anche se ottenuta a mezzo di “Scia” o di silenzio assenso. Il disegno di legge che ho presentato propone dunque delle modifiche al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 ( Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), alla legge 11 agosto 2014, n. 114 ( Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) ed al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ( Codice del processo amministrativo).
Le modifiche proposte non incidono sugli effetti della precedente normativa, che restano inalterati, ma sul procedimento applicativo della misura, facendo in modo che la finalità di prevenzione dell’infiltrazione mafiosa si realizzi, il più possibile, con la collaborazione dell’impresa sottoposta a verifica. L’articolo 1 aumenta l’efficacia temporale dell’informazione antimafia interdittiva, dagli attuali 12 mesi a 36 mesi. Allo stesso tempo, però, stabilisce che, alla scadenza di tale periodo, gli effetti della misura cessino automaticamente, senza necessità di una revisione da parte del prefetto, rendendo così certa la durata massima della misura. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 modificano il procedimento di adozione della misura interdittiva, prevedendo che, quando emerge la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto dispone le verifiche necessarie, dandone comunicazione all’interessato, affinché questi possa presentare le proprie osservazioni nel procedimento.
Eseguite le verifiche, il prefetto, entro sessanta giorni, può: a) rilasciare l’informazione antimafia liberatoria, se appura che i tentativi non esistono o che il soggetto interessato si è già adoperato efficacemente per prevenirli; b) intimare allo stesso soggetto di procedere al rinnovo degli organi sociali, alla sostituzione delle persone o delle imprese coinvolte, ovvero all’adozione di ogni altra misura dettagliatamente definita ed idonea a prevenire l’infiltrazione. Se questi non si adegua nel termine dato, nei successivi dieci giorni, il prefetto emette informazione antimafia interdittiva.
All’articolo 7 sono abrogati i rimedi del controllo giudiziario e del commissariamento prefettizio, che diventano superflui, in presenza del meccanismo preventivo e collaborativo che si vuole introdurre.
Infine, all’articolo 8 si prevede che, sulle informazioni antimafia interdittive, il giudice amministrativo si pronunci coi poteri della giurisdizione esclusiva, favorendo un accertamento giurisdizionale pieno sui fatti e non limitato soltanto alla correttezza della motivazione dell’atto impugnato.
Silvia Vono, senatrice del Movimento 5 Stelle e avvocata