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«Come spesso cerco di spiegare ai colleghi dell'ufficio, il pubblico ministero deve vivere nel costante dubbio, inteso come verifica continua dei fatti e delle circostanze su cui sta indagando, anche a favore della persona sottoposta ad indagine preliminare, come previsto dall'articolo 358 ccp»: a dirlo al Dubbio è il dottor Giancarlo Bramante, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. Lo intervistiamo perché ha suscitato delle critiche in Alto Adige e in qualche salotto televisivo nazionale la scelta della Procura di secretare per un mese la confessione di Benno Neumair, reo confesso dell'omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi a Bolzano il 4 gennaio di quest’anno. Il 29 gennaio il figlio era stato arrestato e il 6 febbraio il corpo della madre era stato trovato nell’Adige. La confessione sarebbe arrivata poco dopo, in due successivi interrogatori che la Procura ha secretato fino al lunedì della scorsa settimana, quando, tramite un comunicato stampa, ha reso noto che l’indagato aveva ammesso le sue responsabilità. Il fascicolo è stato desecretato contestualmente alla richiesta di incidente probatorio finalizzato ad accertare le condizioni mentali del ragazzo. La Procura, in base agli atti processuali, ha ritenuto doveroso stabilire se il ragazzo fosse capace di intendere e volere al momento dei tragici fatti e se sia dunque imputabile. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Mauro Keller, aveva criticato la decisione di mantenere il segreto istruttorio perché il fatto è di «evidente interesse pubblico e rilevanza sociale». Anche la sorella dell'indagato si era detta dispiaciuta di aver appreso della confessione da parte della stampa. Su questo la giunta dell'Anm del Trentino-Alto Adige ha invece difeso la scelta della Procura pur «nel massimo rispetto per la sofferenza dei familiari della coppia Neumair». Altresì "Quarto Grado" nella trasmissione di venerdì scorso ha stigmatizzato il silenzio della Procura insieme alla disposizione della perizia psichiatrica. Questo giornale difende la scelta della Procura: da tempo denunciamo le storture del processo mediatico parallelo ma potremmo sembrare di parte. Invece, proprio due giorni, fa è stata la Ministra Cartabia a dire: «A proposito della presunzione di innocenza, permettetemi di sottolineare la necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riserbo, lontano dagli strumenti mediatici per un’effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei cardini del nostro sistema costituzionale». Procuratore da dove nasce la scelta di secretare l'ammissione di responsabilità? Il primo interrogatorio dell'indagato ad un certo punto è stato sospeso per volontà dei difensori, che hanno fatto richiesta di 'riserva di prosecuzione'. A quel punto è stato doveroso da parte dei colleghi sostituti, in accordo con i difensori, procedere alla secretazione. Si è trattato di una scelta dettata dal fatto che l'atto non era compiuto e le dichiarazioni non erano assolutamente complete. La scelta dei pubblici ministeri rientra tra le facoltà previste dal codice di procedura penale, sussistendone tutti i presupposti procedurali. Tenga presente poi un aspetto importante. Prego. L'interrogatorio, per come lo interpreto io, è un atto di difesa dell'indagato. Non è uno strumento di imposizione. Per esempio, l'indagato può chiedere di avvalersi della facoltà di non rispondere oppure decidere di non prendere posizione in merito ad una precisa questione. In astratto, il substrato probatorio può acquisire una tale valenza che si può giungere anche alla richiesta di archiviazione. Si tratta di concetti che dovrebbero essere conosciuti da chi vuole discutere di fatti di cronaca. Cosa ne pensa di quanto detto due giorni fa dalla ministra Cartabia in merito alla fase delle indagini? Nel rispondere al direttore dell'Adige, Alberto Faustini, esprimo proprio questo concetto: sono fermamente convinto che la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio con la difesa e le altri parti processuali, dinanzi ad un giudice terzo e super partes che valuta i fatti. Il concetto di verità è molto articolato soprattutto in un processo penale garantisticamente concepito sul concetto del ragionevole dubbio. Anche la vostra scelta di optare per la perizia psichiatrica dell'indagato ha suscitato polemiche. Eppure, come prevede il codice, il ruolo di un pm è anche questo. Come spesso cerco di spiegare ai colleghi dell'ufficio, il pubblico ministero deve vivere nel costante dubbio, inteso come verifica continua dei fatti e delle circostanze su cui sta indagando, anche a favore della persona sottoposta ad indagine preliminare, come previsto dall'articolo 358 ccp. Ogni dato acquisito nel corso delle indagini, ogni dichiarazione delle persone informate sui fatti e dell'indagato devono trovare un riscontro oggettivo per poi essere presentato al giudice che lo valuterà. La verità del pubblico ministero non esiste ontologicamente, esiste la conclusione delle indagini preliminari che ha la sua sintesi della richiesta di rinvio a giudizio con la formulazione del capo di imputazione in forma chiara e precisa. Si tratta quindi di una tesi su un fatto penale che deve passare al vaglio di più giudici, prima di poter divenire pronuncia definitiva che rappresenterà la verità processuale dei fatti, e che non necessariamente rappresenterà la verità assoluta. L'accertamento della verità trova quindi la propria sintesi nelle sentenze definitive, nel pieno rispetto del principio costituzionale di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione. Io credo profondamente in questo che le ho appena detto e cerco di trasmetterlo ai miei giovani procuratori. Come abbiamo scritto in un recente articolo i primi ad essere attaccati sono stati gli avvocati che difendono i "mostri da prima pagina", poi i giudici che li assolvono, dopo i giornalisti che li intervistano e infine le Procure che rispettano semplicemente principi basilari. Come si affronta questa pericolosa deriva? Secondo me il problema è complesso e articolato: da un lato c'è l'aspettativa della società di una decisione rispetto ad un determinato caso e dall'altro lato ci sono poi le garanzie di quel concreto caso. Avviene purtroppo una sovrapposizione tra il caso concreto che si erge a caso generale. Si perde di vista che dietro ogni singolo caso ci sono delle forme processuali. È chiaro che se si eliminano i principi del giusto processo, il diritto alla difesa, e tutte le garanzie costituzionali la questione diviene prettamente culturale. Essa riguarda tutti i soggetti dello svolgimento del processo: magistratura, avvocatura, giornalisti, società civile. Ci deve essere sempre un controllo dell'opinione pubblica sulle notizie ma il controllo vero deve essere svolto nel rispetto dei principi processuali.